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Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio). (6-8-2012)
Liguria
Legge n.27 del 6-8-2012
n.13 del 7-8-2012
Politiche infrastrutturali
28-9-2012 /
Impugnata
la legge regionale, che detta modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) è censurabile relativamente alla norma contenuta nell’articolo 3, comma 1 che inserisce il comma 4 bis nell’articolo 34 della l.r. 29/1994 relativo al calendario venatorio, disponendo che “ In caso intervenga un provvedimento sospensivo dell'efficacia del calendario venatorio durante la stagione venatoria, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, è autorizzata ad approvare, con provvedimento motivato, un nuovo calendario venatorio riferito all'anno in corso, entro dieci giorni dalla data del provvedimento sospensivo.”
Tale disposizione, prevedendo la possibilità da parte della Giunta di approvare un nuovo calendario venatorio oltre il 15 giugno dell’anno in corso e con la sola espressione della Commissione consiliare, si pone in contrasto con le previsioni della l. 157/92 recante “Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio”.
La legge quadro nazionale, infatti, all’articolo 18, comma 4 stabilisce che “4. Le regioni, sentito l’Istituto Nazionale Fauna Selvatica (ISPRA), pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario venatorio e il regolamento relativi all’intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3 e con l’indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria”. A tal proposito, si rileva che la citata legge statale di riferimento, con la quale lo Stato ha definito i criteri minimi generali di tutela della fauna selvatica, disciplina le modalità di svolgimento dell’attività venatoria in materia differenziata sul territorio, assicurando un prelievo venatorio delle specie cacciabili strettamente controllato secondo criteri di sostenibilità. In particolare, il prelievo di individui delle varie specie deve essere collegato alla accertata disponibilità di fauna e alla capacità della stessa di riprodursi, previo costante monitoraggio e verifica, sotto la supervisione dell'Istituto superiore per la protezione ricerca ambientale (ISPRA).
La Corte Costituzionale con sentenza n. 210 del 2012 si è espressa in proposito affermando che “L’intervento regionale viene infatti consentito espressamente dalla legge dello Stato proprio allo scopo di modulare l’impatto delle previsioni generali recate dalla normativa statale, in tema di calendario venatorio e specie cacciabili, sulle specifiche condizioni dell’habitat locale, alla cui verifica ben si presta un’amministrazione radicata sul territorio. In questa prospettiva, l’art. 18 della legge n. 157 del 1992, se da un lato predetermina gli esemplari abbattibili, specie per specie e nei periodi indicati, dall’altro lato permette alla Regione l’introduzione di limitate deroghe ispirate a una simile finalità, e chiaramente motivate con riguardo a profili di natura scientifica: ne è conferma la previsione del parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), richiesto dall’art. 18, comma 2, e dall’art. 18, comma 4, con specifico riferimento all’approvazione del calendario venatorio.”.
Pertanto la prevista autorizzazione a emanare un nuovo calendario venatorio, senza il prescritto parere tecnico scientifico dell’ISPRA di cui all’art. 18, comma 2 e 4 della citata l. 157/92, costituisce evidente violazione degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna selvatica omeoterma validi su tutto il territorio nazionale, considerato anche che la norma regionale risulta priva del necessario richiamo al rispetto di quanto stabilito ai commi precedenti, relativi a periodi di caccia e specie cacciabili, con la conseguenza che la norma è suscettibile di determinare l’adozione del nuovo calendario anche in deroga a tali disposizioni e, quindi, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 18 della legge 157/92, del quale le stesse costituiscono attuazione.
La citata disposizione regionale, quindi , violando la norma statale quadro che costituisce standard minimo di tutela della fauna selvatica per assicurare che la disciplina della dell’attività venatoria avvenga in modo indifferenziato sul territorio nazionale, risulta invasiva della competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema riservata allo Stato dall’articolo 117 secondo comma della Costituzione .
La norme regionale deve quindi essere impugnata ai sensi dell’ articolo 127 della Costituzione.
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