Dettaglio Legge Regionale

"Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania" (9-8-2012)
Campania
Legge n.26 del 9-8-2012
n.52 del 13-8-2012
Politiche infrastrutturali
4-10-2012 / Impugnata
La legge regionale in esame, che detta norme per la protezione della fauna selvatica e la disciplina dell'attività venatoria in Campania, presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento a numerose disposizioni.
È opportuno premettere che, secondo principi costantemente affermati in tema di rapporto tra la normativa statale e regionale in materia di caccia la Corte costituzionale ha riconosciuto l’esistenza di limiti alla competenza regionale, ritenendo che la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di competenza esclusiva statale, debba essere considerata un valore costituzionalmente protetto in relazione al quale si rinviene l'esigenza insopprimibile di garantire su tutto il territorio nazionale soglie di protezione della fauna che si qualificano come «minime», nel senso che costituiscono un vincolo rigido sia per lo Stato sia per le Regioni – ordinarie e speciali – a non diminuire l'intensità della tutela.
Sulla scorta di tali argomentazioni sono dunque censurabili le seguenti norme regionali che, ponendosi in contrasto con le disposizioni statali di riferimento contenute nella legge quadro n. 157/1992 - che costituisce la disciplina statale per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio dettata al fine di stabilire standard minimi e uniformi di tutela in tutto il territorio nazionale - violano quindi l'articolo 117, comma 2, lett. s) della Costituzione che riserva alla Stato la competenza esclusiva in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" :

1 ) la disposizione contenuta nell’articolo 5, che disciplina l’esercizio venatorio da appostamento fisso, nel dettare le norme per l’autorizzazione di detti appostamenti non prevede, come stabilito invece dall’articolo 5 comma 4 della legge n. 157/92, che l’autorizzazione per l'impianto di appostamento fisso possa essere richiesta solamente da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990 e che la stessa possa essere richiesta dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali, ove si realizzi una possibile capienza.

2) L’articolo 9, al comma 1, lettera a) prevede che sia destinata una quota di territorio agro-silvo-pastorale regionale, non superiore al trenta per cento del totale, a protezione della fauna selvatica, violando così la norma contenuta nell’ articolo 10, comma 3, della legge n. 157/92 secondo cui detta quota deve avere anche un valore minimo pari al venti per cento.

3 )la norma di cui all’articolo 9, al comma 1, lettera c), nel ricomprende le aree contigue dei parchi nazionali e regionali nel territorio agro-silvo-pastorale regionale destinato a forme di gestione programmata della caccia, si pone in contrasto con quanto stabilito dall’articolo 32, comma 3, della legge n. 394/91, secondo il quale le regioni, all'interno delle aree contigue, possono disciplinare l'esercizio della caccia soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua.

4) l’articolo 10, comma 5, affida alla Giunta regionale la redazione del Piano faunistico regionale, nel quale è individuato l’indice minimo di densità venatoria regionale. Tale disposizione si pone in contrasto con il disposto dell’articolo 14, comma 3 legge n. 157/92 il quale affida al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali il compito di stabilire, con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia.

5 ) La norma contenuta nell’articolo 16, comma 5 prevede piani di abbattimento di esemplari inselvatichiti di specie domestiche. Sull’argomento si deve precisare che l’ordinamento giuridico ascrive gli esemplari di fauna a due sole categorie, selvatica o domestica. Secondo l'articolo 2 della l. n. 157/92 fanno parte della fauna selvatica, oggetto di tutela della legge, "le specie di mammiferi e uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di libertà naturale nel territorio nazionale". Lo stato di libertà naturale coincide con una condizione di vita indipendente dall'uomo per quanto attiene alla riproduzione, alla alimentazione e al ricovero. Nello stesso senso si è pronunciata la Corte di cassazione, sez. III penale, nella sentenza 2598/2004. La citata disposizione regionale contrasta, pertanto, con l’articolo 19, comma 2 legge 157/92 nella parte in cui non prevede la verifica dell’efficacia di preventivi metodi ecologici, su parere dell'ISPRA, prima dell’adozione di piani di abbattimento di esemplari inselvatichiti di specie domestiche.

6) La disciplina dettata dall’articolo 20, concernete i mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria, non prevede che i bossoli delle cartucce debbano essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia, come viene di contro espressamente previsto dall’articolo 13, comma 3 della legge n. 157/92.

7) L’articolo 24, comma 5 non risulta in linea con i principi di conservazione imposti dalla legge quadro nazionale n. 157/92 nella parte in cui prevede che l’addestramento dei cani da caccia possa essere svolto per 45 giorni nei due mesi precedenti il mese di apertura della caccia. Tali attività, esercitate nel delicato periodo della nidificazione e della conseguente dipendenza della prole, può infatti arrecare danni alla conservazione delle specie coinvolte. In tal senso si è espresso L’Ispra (l’organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province in materia di prelievo venatorio), nei parerei resi sui calendari venatori di diverse regioni italiane.

8) L’articolo 25, comma 2 prevede il divieto di caccia nelle zone colpite in tutto o in parte da incendio per dodici mesi successivi all'incendio. La disposizione regionale viola il disposto dell’articolo 10, comma 1, ultimo periodo della l. n. 353/2000, che limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, vieta per dieci anni il pascolo e la caccia.

9) Infine, l’articolo 36, comma 2, autorizza ogni cacciatore iscritto in un ATC (Ambito territoriale di caccia) della Regione Campania a poter esercitare il prelievo venatorio in tutta la regione, ponendosi in netto contrasto con l’articolo 14 comma 5 legge n. 157/92 secondo cui ogni cacciatore ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può aver accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.

Le norme regionali indicate devono quindi essere impugnate ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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