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Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2021. (31-12-2022)
Molise
Legge n.27 del 31-12-2022
n.64 del 31-12-2022
Politiche economiche e finanziarie
23-2-2023 /
Impugnata
La Legge Regione Molise n. 27/2022 recante “Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2021” presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale.
Preliminarmente, si segnala che la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Molise con Deliberazione n. 192/2022/PARI ha sospeso il giudizio sulla parifica del Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2021, sollevando, con separata udienza, questione di legittimità costituzionale delle leggi regionali n. 3/2021 (Bilancio di previsione 2021-2023), n. 6/2021 (Rendiconto esercizio 2020) e n. 7/2021 (Assestamento di bilancio 2021-2023).
Ciò premesso, si evidenzia in primo luogo che la Tabella 1 relativa alla “Verifica ripiano componenti del disavanzo al 31 dicembre 2021”, rappresentata nella Relazione sulla gestione (Allegato 30), mostra un miglioramento del disavanzo di soli euro 394.450,26, pari alla differenza tra l’importo della lettera E) del rendiconto 2021 (euro 493.863.931,66) e quello della lettera E) del rendiconto 2020 (euro 494.258.381,92), insufficiente a ripianare totalmente il disavanzo previsto in via definitiva alla voce “Disavanzo di amministrazione” nel bilancio di previsione per l’esercizio cui il rendiconto si riferisce (2021), di importo pari ad euro 41.717.458,35.
Al riguardo, si richiama che la legge di bilancio 2021-2023 (legge regionale n. 3/2021) è stata impugnata con Delibera C.d.M. del 24/6/2021 per violazione dei principi applicati 9.2.26 e 9.2.28 dell’Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 riguardanti la disciplina delle modalità di ripiano del disavanzo.
Successivamente, in occasione dell’esame della legge di assestamento al bilancio di previsione 2021-2023 (legge regionale 29 dicembre 2021, n. 7), con la quale è stato applicato all’esercizio 2021 il disavanzo pregresso, è stato rilevato il ritardo con il quale il predetto provvedimento era stato approvato, rispetto al termine del 31 luglio previsto dall’articolo 50, comma 1, del D.lgs. n. 118/2011.
Inoltre, richiamando il comma 3-bis, del medesimo articolo 50 – che dispone che “[n]elle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dell’esercizio precedente da parte della Corte dei conti, i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano approvano la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla giunta, fermo restando l’obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dell’approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione” – è stato evidenziato che tale norma [art. 50, comma 3-bis, del D.lgs. n. 118/2011] è rimasta disattesa da parte della regione Molise con riferimento all’assestamento al bilancio di previsione 2021-23, che la Regione avrebbe dovuto approvare subito dopo l’approvazione in Giunta del disegno di legge di approvazione del rendiconto 2020 (DGR n. 210 del 5/7/2021). La tardiva approvazione dell’assestamento, a conclusione dell’anno 2021, non garantisce la copertura del disavanzo 2019 nel corso dell’esercizio 2021.
Il risultato di amministrazione al 31/12/2021 (lettera E), approvato definitivamente con la legge di rendiconto in esame, ha confermato i timori sulla effettiva copertura del disavanzo nel corso del 2021 e ha conferito una valenza sostanziale al rilievo di natura formale della mancata approvazione dell’assestamento al bilancio di previsione 2021-2023 in tempi congrui, in contrasto con il ripetuto articolo 50 del D.lgs. n. 118/2011. Infatti, un’approvazione tempestiva dell’assestamento 2021, subito dopo l’approvazione in Giunta del rendiconto 2021, avvenuta con DGR n. 210 del 5/7/2021, avrebbe consentito di assumere i necessari provvedimenti di riequilibrio, anche alla luce delle risultanze della gestione 2021 in corso.
A margine, per completezza, si evidenzia che in occasione del bilancio di previsione 2022-2024 (legge regionale n. 9/2022), sulla base delle risultanze del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2021 approvato in Giunta con DGR n. 213 del 30/6/2022, era stato rilevato che, diversamente da quanto indicato nelle tabelle riguardanti la composizione e le modalità di ripiano del disavanzo presunto al 31/12/2021 della Nota integrativa allegata al bilancio di previsione, il disavanzo da ripianare nell’esercizio 2021 (euro 41.717.458,35) era stato ripianato nel 2021 per soli euro 394.450,26; pertanto, la quota di disavanzo da applicare all’esercizio 2022, ai sensi del principio applicato 9.2.26, risultava di fatto notevolmente più elevata (circa 61 milioni di euro anziché i 19,6 milioni previsti nel bilancio di previsione 2022-2024). Conseguentemente si era raccomandato alla Regione la tempestiva variazione delle previsioni contenute nel bilancio di previsione, per garantire nel corso dell’esercizio 2022 la copertura del disavanzo risultante.
Tuttavia, nonostante la suddetta raccomandazione, nel corso dell’esercizio 2022, la Regione non ha provveduto ad approvare l’assestamento del bilancio 2022-2024 per dare la necessaria copertura al disavanzo, disattendendo nuovamente alle disposizioni del ripetuto articolo 50, del D.lgs. n. 118/2011.
Per quanto sopra rappresentato, sussistono i presupposti per l’impugnativa della legge regionale in parola dinanzi alla Corte Costituzionale per violazione del D.lgs. n. 118/2011, che disciplina l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
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