Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e alla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria (Legge comunitaria 2010). (9-8-2012)
Friuli Venezia Giulia
Legge n.15 del 9-8-2012
n.22 del 16-8-2012
Politiche infrastrutturali
4-10-2012 / Impugnata
La legge regionale, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e alla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico - venatoria (Legge comunitaria 2010) “ presenta diversi profili di illegittimità costituzionale in relazione alle norme di seguito indicate.
Si premette che, nonostante la Regione, ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello Statuto speciale di Autonomia, l. cost. n. 1/1963, , abbia una potestà legislativa primaria in materia di caccia e pesca, secondo una consolidata giurisprudenza costituzionale (sent. 378/2007) , la potestà di disciplinare l'ambiente nella sua interezza è stata affidata in via esclusiva allo Stato, dall’art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, il quale, come è noto, parla di “ambiente” (ponendovi accanto la parola “ecosistema”) in termini generali e onnicomprensivi. Ne consegue che spetta allo Stato disciplinare l’ambiente come una entità organica, dettare cioè delle norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parti del tutto. Ed è da notare che la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente, inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario (sent. n. 151/1986) ed assoluto (sent. n. 210/ 1987) e deve garantire, come prescrive il diritto comunitario, un elevato livello di tutela, come tale inderogabile da altre discipline di settore. Inoltre, la disciplina unitaria del bene complessivo ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle Regioni o dalle Province autonome, in materie di competenza propria, ed in riferimento ad altri interessi. Ciò comporta che la disciplina ambientale, che scaturisce dall’esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, investendo l’ambiente nel suo complesso, e quindi anche in ciascuna sua parte, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, come ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza 380/2007.
E' indubbio che l'esercizio dell'attività venatoria sia da ricomprendersi nella nozione di ambiente ed ecosistema, che la Corte Costituzionale ha ricostruito nelle sentenze citate, dal momento che tale attività incide sulla tutela della fauna e di conseguenza sull'equilibrio dell'ecosistema.
Pertanto, nelle materie oggetto di disciplina della legge in esame il legislatore regionale, nell'esercizio della propria competenza legislativa piena, è sottoposto al rispetto degli standards minimi ed uniformi di tutela posti in essere dalla legislazione nazionale, ex art. 117, comma 2, lettera s) Cost., oltre che al rispetto della normativa comunitaria di riferimento secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 1 dello statuto speciale e dall'art. 117, comma 1 della Costituzione.
Sulla base di queste premesse sono censurabili, perché in violazione degli obblighi comunitari e quindi dell'articolo 117,comma 1, della costituzione, nonché invasive della competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione ed in violazione dei vincoli posti al legislatore provinciale dal suindicato art. 3, comma 1 dello Statuto, le seguenti disposizioni della legge in esame:
1) L’articolo 15, comma 1, lett. a) inserisce il comma 4bis dell’articolo 6 della l.r. n. 14/2007, affermando da una parte che la procedura ivi riportata è dettata “per le finalità di cui all' articolo 5, comma 1, lettera g)”, ovvero per la cattura delle piccole quantità, dall’altra specifica che “i provvedimenti di deroga sono rilasciati per le finalità di cui all' articolo 5, comma 1” cioè per tutti i provvedimenti di deroga. La dubbia formulazione della norma, dunque è suscettibile di consentite che provvedimenti di deroga possano essere adottati dalla Giunta regionale con un procedimento che prescinde dal parere ISPRA sia per le finalità di cui al comma 5, comma 1, lettera g) (catture di piccole quantità) sia per tutti gli altri i provvedimenti di deroga, in palese violazione della disciplina dettata dall’articolo 19 bis, comma 3, della l.n. 157/1992 che richiede, invece che, per i provvedimenti di deroga sia imprescindibilmente sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi ISPRA) o gli istituti riconosciuti a livello regionale.

2) la norma contenuta nell’articolo 15 al comma 1, lett. c) sostituisce il comma 7 dell’articolo 6 della l.r. n. 14/2007 prevedendo la possibilità per la Giunta regionale di adottare il provvedimento di deroga alla scadenza di un breve termine (trenta giorni) dato al Comitato faunistico regionale per l’esame della proposta, decorso il quale si prescinde dal parere. Tale previsione, introducendo un meccanismo di silenzio assenso, consente l’adozione di provvedimenti di deroga in assenza del parere dell’ISPRA o degli istituti regionali richiesto invece dall’articolo 19 bis, comma 3 della legge n.157/92.

3) L’articolo 15, comma 1, lett. d) sostituisce il comma 8 dell’articolo 6, della l.r. 14/2007, prevedendo che le deroghe per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), d), f) e g) non possono essere attivate per le specie per le quali sia stata accertata una grave diminuzione della consistenza numerica, durante il periodo di nidificazione degli uccelli o durante la fase di migrazione per ritorno degli stessi al luogo di nidificazione, fatta salva l'attività di controllo di specie alloctone. Tale formulazione si pone in contrasto, sotto diversi profili, con il comma 3 dell’articolo 19bis della legge 157/92 secondo il quale le deroghe non possono avere ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.
La richiamata disposizione nazionale esclude dalla possibilità di prelievo in deroga le specie in declino indipendentemente dalla finalità della deroga e nel corso di tutto l’anno a differenza di quanto previsto dalla norma regionale in esame.
Sempre in riferimento alla medesima norma e quindi al novellato comma 8 dell’articolo 6 della l.r. 14/2007,si deve sottolineare come l’attività di controllo delle specie alloctone non rientri nel prelievo in deroga secondo quanto disposto dall’articolo 19 bis ma debba invece seguire la disciplina dell’articolo 19 che prevede l’esperimento preventivo di prelievi selettivi mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA.

4) L’articolo 18, comma 1, lett. a) con il quale è stato introdotto l’articolo 8ter alla l.r. 6/2008, il quale prevede genericamente l'immissione di selvaggina "pronta caccia", affidando alle riserve di caccia il compito di stabilire i tempi e le modalità delle immissioni di detta selvaggina " in deroga alle vigenti disposizioni di legge". Tralasciando ogni valutazione sulla previsione circa la possibilità di derogare a disposizioni di legge, si deve evidenziare come la legge n. 157/92, all’art. 16 riconosce quali strutture di caccia private solo le aziende faunistico venatorie nelle quali possono essere effettuati ripopolamenti entro e non oltre il 31 agosto e le aziende agri-turistico venatorie, dove le immissioni con selvaggina allevata possono essere effettuate solamente durante la stagione venatoria. La norma regionale, dunque, si pone in contrasto con la citata disposizione statale.


5) l’art. 18, comma 1, lett. d) inserisce l’articolo 26 bis nella l.r. 6/2008, il cui comma 3 prevede la possibilità di autorizzare i recuperatori di fauna selvatica abbattuta muniti di armi ad operare in orari e giorni di silenzio venatorio. Tale atteggiamento di caccia si pone in contrasto con quanto stabilito dagli articoli 12 comma 2 e 3, 21 comma 1, lettera g) e 30 comma 1, lett. a) della citata legge n. 157/92.

Per questi motivi la legge regionale deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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