Dettaglio Legge Regionale

"Disposizioni in merito all'approvazione dei piani attuativi conformi alle norme degli strumenti urbanistici generali vigenti". (7-8-2012)
Molise
Legge n.18 del 7-8-2012
n.19 del 16-8-2012
Politiche infrastrutturali
9-10-2012 / Impugnata
La legge regionale , che detta disposizioni in merito all'approvazione dei piani attuativi conformi alle norme degli strumenti urbanistici generali vigenti è censurabile relativamente alla norma contenuta nell’art. 1. La disposizione regionale, infatti, non prevedendo la trasmissione degli strumenti urbanistici attuativi approvati dal comune alla Regione, secondo quanto disposto dall’articolo 24, comma 2, della l. n. 47/1985, viola il principio fondamentale in materia di governo del territorio espresso dalla medesima norma statale ed è quindi incostituzionale per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 343/2005, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 4 e 30 della l.r. Marche 5 agosto 1992, n. 34, nella parte in cui – in violazione di quanto previsto dall’art. 24 della l. n. 47/1985 – non prevedeva che copia dei piani attuativi, per i quali non era prevista l'approvazione regionale, fosse trasmessa dai Comuni alla Regione (o alla Provincia delegata). In tale circostanza la Corte ha chiarito che la disposizione contenuta all’articolo 24 della l. 47/1987 non è derogabile dalle leggi regionali in quanto “La statuizione dell'art. 24, secondo comma, della legge n. 47 del 1985, nella parte in cui prescrive l'invio degli strumenti attuativi comunali alla Regione, è chiaramente preordinata a soddisfare un'esigenza, oltre che di conoscenza per l'ente regionale, anche di coordinamento dell'operato delle Amministrazioni locali ed, in questo senso, la legge statale riserva alla Regione la potestà di formulare “osservazioni” sulle quali i Comuni devono “esprimersi”.
Il contrappeso all'abolizione dell'approvazione regionale è costituito dall'obbligo imposto al Comune di inviare alla Regione il piano attuativo, al fine di sollecitarne osservazioni riguardo alle quali il Comune stesso è tenuto a puntuale motivazione.
Il meccanismo istituito dall'art. 24 della legge n. 47 del 1985, dunque, in relazione allo scopo perseguito dalla legge, configurando l'obbligo dei Comuni di trasmettere i piani urbanistici attuativi alla Regione, assume il carattere di principio fondamentale. (…)
È indubbio che la mancata previsione dell'obbligo di trasmissione contrasta con un principio fondamentale della legge statale e determina l'incostituzionalità delle norme denunciate, nella parte in cui non prevedono che copia dei piani attuativi, per i quali non è richiesta l'approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni alla Regione o alla Provincia delegata”.

Per questo motivo la norma regionale deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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