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"Interventi in favore delle associazioni combattentistiche e d'arma". (7-8-2012)
Molise
Legge n.19 del 7-8-2012
n.19 del 16-8-2012
Politiche socio sanitarie e culturali
9-10-2012 /
Impugnata
La legge della Regione Molise n. 19 del 07.08. 2012 “Interventi a favore delle associazione combattentistiche e d’arma”, che prevede l’erogazione di contributi economici alle associazioni combattentistiche, presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 5, secondo il quale agli oneri derivanti dall’applicazione delle legge si provvede con i fondi stanziati in sede di finanziamento della legge regionale n. 10/1985.
Detto art. 5 eccede dalle competenze regionali in quanto gli oneri derivanti dall’applicazione della legge, peraltro non quantificati, allocati al capitolo 39470 della legge regionale n. 10/1985, non presentano la dovuta copertura finanziaria. Inoltre la legge regionale n. 10/1985 alla quale la disposizione regionale fa riferimento ai fini del finanziamento è abrogata dall’art. 4, comma 1, della legge in esame. Pertanto la disposizione in esame risulta priva di copertura finanziaria e in contrasto con l’art. 81 della Costituzione. Nel caso in esame infatti la potestà legislativa regionale viene esercitata in violazione dell’obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa che incombe anche sul legislatore regionale. A tale riguardo l’orientamento della Corte costituzionale è uniforme e consolidato ed è ribadito anche da una recente pronuncia
(sentenza n. 272 del 2011) nella quale la Consulta ha precisato che “ il legislatore regionale non può sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l’art. 81 Cost. si ispira “ e che la copertura finanziaria di nuove spese “ deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri”.
Per i motivi esposti le disposizioni indicate debbono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.
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