Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale). (10-8-2012)
Liguria
Legge n.32 del 10-8-2012
n.15 del 16-8-2012
Politiche infrastrutturali
9-10-2012 / Impugnata
La legge Regione Liguria , che detta disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale).n. 32/2012, presenta diversi profili di incostituzionalità. In particolare:

1) L’art. 3, comma 2 (secondo cui “i piani e i programmi di cui al comma 1 che hanno ad oggetto l’uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori di piani o programmi di cui al comma 1, sono soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’art. 13, nei casi indicati nell’allegato A in quanto aventi potenziali effetti sull’ambiente”), riducendo l’ambito di applicazione dei piani e dei programmi soggetti a verifica di assoggettabilità a VAS, si pone in contrasto sia con l’art. 3 della direttiva 2001/42/CE, sia con quanto previsto dal d.lgs. n. 152/2006, e dunque viola, rispettivamente l’art. 117, co. 1, della Costituzione (per inosservanza del diritto europeo) e l’art. 117, co. 2, lettera s) della Costituzione (perché invade la potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente). L’art. 6, co. 3, del codice dell’ambiente, infatti, prevede che “Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento”. Pertanto, è evidente che la valutazione avente ad oggetto i piani o i programmi sull’ambiente, non è condizione cui deve seguire la valutazione di assoggettabilità a VAS, come si evince dalla disposizione regionale impugnata, ma – al contrario – è presupposto per la VAS stessa. L’art. 3, riducendo l’ambito di applicabilità della verifica di assoggettabilità a VAS, riduce il livello di tutela dell’ambiente previsto dal legislatore statale e, di conseguenza, è invasivo delle competenze attribuite dall’art. 117, co. 2, lett. s) della Costituzione.

2) L’Allegato A, che individua le aree oggetto di “verifica di assoggettabilità a VAS” secondo quanto previsto dall’art. 3, è incostituzionale per violazione dell’art. 117, co. 1, Costituzione e dell’art. 117, co. 2, lett. s) della Costituzione. Il suddetto Allegato, infatti, prevede l’espletamento della verifica di assoggettabilità solo per: «aree inondabili e/o a suscettività al dissesto medio-alta», aree «in condizioni di carenza di dotazione idropotabile e/o di potenzialità depurativa», aree oggetto di «regimi normativi di Conservazione ed ai regimi normativi ANI-MA, IS-Ma saturo, IS-MA-CPA e IS-MA», aree «occupate da attività agricole, o di zone di presidio ambientale o di zone boschive», di conseguenza, restringe l’ambito di tutela previsto dal legislatore statale con il d.lgs. n. 152/2006. Il medesimo Allegato, inoltre, si pone in contrasto con il diritto comunitario in quanto crea una commistione tra valutazione ambientale dei piani e degli altri progetti. La giurisprudenza comunitaria si è già pronunciata in merito alla necessità di espletare una VAS anche nel caso in cui il piano ad essa soggetto riguardi una sola opera o progetto, e la ratio di tale necessità si individua nel fatto che la VAS estende la sua considerazione anche agli effetti cumulativi che l’opera può esprimere nel contesto territoriale in cui si inserisce. La VAS riguarda il piano, e non il progetto, ed è quindi incongruo creare un artificioso nesso fra le proporzioni dell’opera e l’opportunità di svolgere valutazioni sul piano. Non è conveniente dettare soglie o parametri dimensionali o proporzionali relativi ad un opera quando il piano va valutato in relazione, non solo al criterio della sensibilità ambientale dell’area, ma anche in ragione della complessità degli effetti cumulativi e sinergici che l’opera sviluppa in relazione allo specifico contesto territoriale.

3) L’articolo 18, che apporta modifiche al procedimento di VIA, ponendosi in contrasto con quanto previsto dal d.lgs. n. 152/2006, invade la competenza esclusiva statale prevista dall’art. 117, co. 2, lettera s) nella materia “tutela dell’ambiente”.
In particolare, il comma 2 di tale disposizione, che inserisce all’art. 10 della l. r. n. 38/98, il comma 1-bis che, nel disciplinare le diverse modalità di informazione sulla presentazione delle istanze per la verifica di assoggettabilità a VIA, prevede un mero deposito di copia integrale degli atti presso i comuni interessati, omettendo l’obbligo di dare l’avviso della trasmissione “all'albo pretorio dei comuni interessati” così come previsto dal d.lgs. 152/06 all’art. 20, comma 2, 1° periodo.
Inoltre, il medesimo articolo 18, al comma 4, prevede la sostituzione del comma 5 dell’art. 10 della l.r. n. 38/98, il cui nuovo testo stabilisce che sul sito web della regione sia pubblicato solo “l’esito della procedura comprese le motivazioni” del provvedimento di assoggettabilità. Tale previsione contrasta con l’art. 20, comma 7 del d.lgs. 152/06, secondo cui “Il provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato a cura dell'autorità competente mediante: a) un sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione o della provincia autonoma; b) con la pubblicazione integrale sul sito web dell'autorità competente”.

Per questi motivi le norme regionali devono essere impugnate ai sensi dell’articolo127 della Costituzione.

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