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"Misure urgenti in materia di contenimento della spesa". (1-8-2012)
Marche
Legge n.26 del 1-8-2012
n.77 del 9-8-2012
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia impugnativa
La Legge regionale Marche n. 26 del 01.08.2012 recante: "Misure urgenti in materia di contenimento della spesa", è stata oggetto di impugnazione dinanzi la Corte costituzionale, con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2012, per i seguenti motivi:
“L’articolo 3 prevede l’inserimento nelle dotazioni organiche dirigenziali della Regione Marche (c.d. ruolo ordinario ex art 34 legge regionale n. 20/2001) di dipendenti di ruolo della stessa Regione appartenenti alle varie qualifiche funzionali ai quali, sulla base di una semplice prova selettiva riservata, erano stati conferiti incarichi dirigenziali a tempo determinato.
La disposizione in esame, nel disporre l’inserimento nei ruoli dirigenziali della Regione Marche del suddetto personale, configura una fattispecie di inquadramento riservato senza concorso e, pertanto, viola il principio costituzionale dell'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso pubblico nonché i principi di imparzialità e buon andamento di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione. Peraltro, la stessa Corte Costituzionale ha più volte ribadito che il concorso pubblico costituisce la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza della pubblica amministrazione (sentenze n. 205/2004, n. 39/2004, n.159/2005 e n. 127/2011)”.
Successivamente la Legge regionale Marche n. 37 del 27.11.2012, recante l’ "Assestamento del bilancio 2012", all’art. 26 ha disposto l’abrogazione della suddetta norma impugnata.
Quanto sopra ha determinato il venir meno delle ragioni poste alla base della precedente impugnativa innanzi alla Corte Costituzionale e, pertanto, si propone la rinuncia totale al ricorso proposto ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.
28-9-2012 /
Impugnata
La legge regionale in esame risulta illegittima per le seguenti motivazioni.
L’articolo 3 prevede l’inserimento nelle dotazioni organiche dirigenziali della Regione Marche (c.d. ruolo ordinario ex art 34 legge regionale n. 20/2001) di dipendenti di ruolo della stessa Regione appartenenti alle varie qualifiche funzionali ai quali, sulla base di una semplice prova selettiva riservata, erano stati conferiti incarichi dirigenziali a tempo determinato.
La disposizione in esame, nel disporre l’inserimento nei ruoli dirigenziali della Regione Marche del suddetto personale, configura una fattispecie di inquadramento riservato senza concorso e, pertanto, viola il principio costituzionale dell'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso pubblico nonché i principi di imparzialità e buon andamento di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.
Peraltro, la stessa Corte Costituzionale ha più volte ribadito che il concorso pubblico costituisce la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza della pubblica amministrazione (sentenze n. 205/2004, n. 39/2004, n.159/2005 e n. 127/2011).
Per i suesposti motivi si ritiene che la legge debba essere impugnata dinnanzi la Corte Costituzionale.
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