Dettaglio Legge Regionale

"Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali". (20-8-2012)
Puglia
Legge n.24 del 20-8-2012
n.123 del 24-8-2012
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia impugnativa
RINUNCIA IMPUGNATIVA

Il Governo, con delibera del Consiglio dei Ministri del 16.10.2012, ha impugnato la legge regionale in oggetto, che dispone «Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali», rilevando che la stessa presentasse aspetti di illegittimità costituzionale con riferimento a quanto previsto agli articoli 4, 7, 12 e 20 in materia di sviluppo della concorrenza nel mercato.

L'articolo 7, prevedeva, infatti, l’istituzione di un’Autorità regionale per la regolamentazione dei servizi pubblici di rilevanza economica che, ai sensi degli artt. 4, 12 e 20 assumeva il compito di verificare, per ciascun settore e per ciascun ATO, la sussistenza delle condizioni per un idoneo sviluppo della concorrenza nel mercato. Tali disposizioni, nella misura in cui attribuivano ad una specifica Autorità regionale compiti e funzioni in materia di promozione e tutela della concorrenza, sono state ritenute invasive della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di promozione e tutela della concorrenza, e quindi in contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione.

Successivamente, la Regione Puglia, con gli articoli 1, 5, 6 della legge regionale n. 42 del 13 dicembre 2012, ha modificato le norme impugnate, al fine di rimuovere le criticità rilevate dal Governo. In particolare, l’articolo 4 della l.r. n. 24/2012 è stato interamente riformulato e l’Autorità regionale è stata privata del compito di verificare la sussistenza delle condizioni per un idoneo sviluppo della concorrenza nel mercato, anche con riferimento alle modalità di regolamentazione della stessa. All’articolo 12 è stato abrogato il comma 1, che attribuiva all’Autorità regionale il compito di verificare, per ciascun ATO e in ciascun ambito di raccolta ottimale la sussistenza delle condizioni per un idoneo sviluppo della concorrenza del mercato, tale da non pregiudicare il raggiungimento degli obblighi di servizio universale. Anche all’articolo 20 è stato abrogato il comma 1, che attribuiva all’Autorità il compito di verificare, per ciascun ATO, la sussistenza delle condizioni per un idoneo sviluppo della concorrenza nel mercato, tenendo conto della specificità dei diversi livelli di trasporto e del grado di sostituzione intermodale.

A seguito delle modifiche apportate dalla legge regionale n. 42/2012, dunque, questo Ufficio ritiene che siano venuti meno i motivi oggetto del ricorso avanti la Corte Costituzionale e che, pertanto, ricorrano i presupposti per rinunciare all'impugnativa.
16-10-2012 / Impugnata
La legge regionale n. 24 del 2012, recante «Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali" presenta aspetti di illegittimità costituzionale con riferimento a quanto previsto dagli articoli 4, 7, 12 e 20 in materia di sviluppo della concorrenza nel mercato.
L'articolo 7, prevede l'istituzione di un'Autorità regionale per la regolamentazione dei servizi pubblici di rilevanza economica che, ai sensi degli artt. 4, 12 e 20 ha il compito di verificare, per ciascun settore e per ciascun ATO, la sussitenza delle condizioni per un idoneo sviluppo della concorrenza nel mercato.
Tali disposizioni, nella misura in cui attribuiscono ad una specifica Autorità regionale per la regolamentazione dei servizi pubblici di rilevanza economica, compiti e funzioni in materia di promozione e tutela della concorrenza, presentano profili di incostituzionalità, in quanto invadono la sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di promozione e tutela della concorrenza.
Va osservato, al riguardo, che la corte Costituzionale con sentenze nn. 325/2010, 14/2004 e 272/2004, sul riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni in materia di servizi pubblici locali, ha evidenziato che: "la tutela della concorrenza non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quella accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali. In altri termini, la tutela della concorrenza riguarda nel loro complesso i rapporti concorrenziali sul mercato e non esclude perciò anche interventi promozionali dello Stato". Dunque, secondo la Corte, sia la "promozione" della concorrenza quanto la protezione dell'assetto concorrenziale del mercato interno rientrano nella più generale materia-funzione, riservata alla competenza esclusiva dello Stato, "la quale non ha un'estensione rigorosamente circoscritta e determinata."
Le succitate norme regionali dunque, alla luce di quanto sopra esposto, violano la potestà legislativa dello Stato in relazione all’art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione.
Per i suddetti motivi, si ritiene di promuovere la questione di legittimità costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

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