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Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 47 (Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo). (10-8-2012)
Abruzzo
Legge n.43 del 10-8-2012
n.46 del 29-8-2012
Politiche socio sanitarie e culturali
/ Rinuncia impugnativa
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 16.10.2012, è stata impugnata da parte del Governo la legge della Regione Abruzzo, n. 43 del 10 agosto 2012 recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 47 (Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo)".
E' stata sollevata questione di legittimità costituzionale in quanto l’art. 13, comma 2, aggiungendo
dopo il comma 3 dell’art. 26 della l. r. n. 47 /2004, i commi 3-bis e 3-ter, prevedeva interventi i cui oneri non erano quantificati ed erano privi di copertura finanziaria, non essendovi all'epoca iscritte risorse sui capitoli di spesa indicati.
Successivamente, con la legge regionale n. 2 del 10 gennaio 2013, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2013)", la Regione Abruzzo ha apportato nei confronti delle disposizioni oggetto di censura modifiche tali da eliminare i motivi di illegittimità costituzionale, come confermato dal parere espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota 8 luglio 2013 n. 8572.
Pertanto, considerato che appaiono venute meno le ragioni che hanno condotto all'impugnativa della legge regionale indicata in oggetto, sussistono i presupposti per rinunciare al ricorso.
16-10-2012 /
Impugnata
La legge della Regione Abruzzo n. 43 del 10 agosto 2012, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale del 13 dicembre 2004, n. 47 ( Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo)” presenta profili di illegittimità costituzionale per i seguenti aspetti:
- l’art. 13, comma 2, aggiunge, dopo il comma 3 dell’art. 26 della l. r. n. 47 /2004, i commi 3-bis e 3-ter, i quali prevedono rispettivamente che ”Agli oneri correnti derivanti dall’attuazione degli articoli 1 bis, 16, e 17 per ciascuno degli esercizi 2012, 2013 e 2014 si fa fronte, senza oneri aggiuntivi, con le risorse iscritte nel capitolo di spese 13.01.002 – 21625 denominato “ Interventi per i cittadini Abruzzesi emigrati – l. r. 13.12.2004, n. 47” e che “Alle spese d’investimento indotte dagli articoli 1 bis , 16 e 17, per ciascuno degli esercizi 2112, 2013 e 2014 si fa fronte, senza oneri aggiuntivi, con le risorse iscritte nel capitolo di spese 13.02.001 – 22425 denominato “Interventi in conto capitale a favore dei cittadini Abruzzesi emigrati – l.r. 13.12.2004, n. 47”.
Tali disposizioni regionali, prevedendo oneri non quantificati, e privi di copertura finanziaria, non essendo attualmente iscritte risorse sui capitoli di spesa 13.01.002 – 21625 e 13.02.001 – 22425 per la copertura degli oneri di cui agli artt. 1 bis, 16, e 17 della l. r. n. 47 del 2004, violano il principio di copertura finanziaria di cui all’art. 81 Cost. Nella fattispecie in esame pertanto la potestà legislativa regionale viene esercitata in violazione dell’obbligo di copertura finanziaria che incombe anche sul legislatore regionale. A tale riguardo l’orientamento della Corte costituzionale è uniforme e consolidato ed è ribadito anche da una recente pronuncia (sentenza n. 272 del 2011), nella quale la Consulta ha precisato che “ il legislatore regionale non può sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l’art. 81 Cost. si ispira “ e che la copertura finanziaria di nuove spese “ deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri”.
Per i motivi esposti si ritiene che le disposizioni indicate debbano essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.
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