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Norme per la diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale. (10-8-2012)
Abruzzo
Legge n.44 del 10-8-2012
n.46 del 29-8-2012
Politiche socio sanitarie e culturali
16-10-2012 /
Impugnata
La legge della regione Abruzzo 10 agosto 2012, n. 44, recante “Norme per la diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale” presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 3, comma 4, lett. a) e b), e comma 5.
In particolare:
1) l’art. 3, dopo aver istituito, ai commi 1, 2 e 3, l'Osservatorio regionale sulla sperimentazione animale (ORSA) per il trattamento della documentazione relativa ai protocolli di sperimentazione animale in ambito regionale, disciplinandone la composizione, e prevedendo che tale Osservatorio attiva e gestisce un sistema informativo regionale per la registrazione della documentazione trattata, al successivo comma 4 dispone che “i dati e le informazioni elaborati dall'ORSA sono raccolti annualmente in un Rapporto annuale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo contenente: a) l'elenco aggiornato degli stabilimenti di allevamento e degli stabilimenti fornitori autorizzati a livello regionale; b) il numero e le specie di animali utilizzati in esperimenti negli stabilimenti utilizzatori; c) le finalità e le tipologie dell'esperimento; d) il numero e le specie degli animali ceduti o detenuti dagli stabilimenti di allevamento”.
Tale ultima disposizione, limitatamente alle lettere b) e c), eccede dalle competenze regionali. Essa, infatti, attribuendo all’organismo regionale ORSA il trattamento dei dati e delle informazioni relativi all’utilizzo degli animali ed in particolare i dati riguardanti il numero e le specie di animali utilizzati in esperimenti negli stabilimenti utilizzatori (lett. b) e le finalità e le tipologie dell'esperimento (lett. c), senza peraltro specificare le modalità di raccolta, elaborazione e pubblicazione di detti dati e informazioni, si pone in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute di cui all’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 116/1992, ai sensi del quale il trattamento dei dati e delle informazioni relative all’utilizzo di animali è di esclusiva competenza del Ministero della salute. Detta norma statale prevede, infatti, che: “Il Ministero della sanità raccoglie i dati statistici sull'utilizzazione di animali a fini sperimentali in base agli elementi contenuti nelle richieste di autorizzazione, nelle comunicazioni ricevute nonché nelle relazioni presentate e li pubblica almeno ogni tre anni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”. La norma statale specifica poi che i suddetti “dati statistici concernono: a) il numero e le specie di animali utilizzati in esperimenti; b) il numero degli animali di cui alla lettera a), suddivisi in categorie selezionate; utilizzati negli esperimenti, di cui all'art. 3; c) il numero degli animali di cui alla lettera a) suddivisi in categorie selezionate, utilizzati negli esperimenti richiesti dalle legge vigenti”.
La disposizione di cui all’articolo 3, comma 4, pertanto, nella parte in cui, alle lettere b) e c), attribuisce alla Regione il trattamento di dati e di informazioni relativi all’utilizzo degli animali, viola l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto si pone in contrasto con la richiamata norma statale di cui all’articolo 15, comma 1 del d.lgs. n. 116/1992, che si configura quale principio fondamentale in materia di tutela della salute.
2) L’articolo 3, comma 5, della legge regionale in esame prevede che “al fine di assicurare la competenza professionale del personale che, a vario titolo e livello, opera negli stabilimenti di allevamento, di fornitura e utilizzatori, l'ORSA coordina e programma corsi di formazione attinenti alle attività di competenza ed alle specie utilizzate, assieme all'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo che ne sostiene la spesa”.
Tale norma regionale, nel disporre il coordinamento e la programmazione di corsi di formazione per gli operatori degli stabilimenti, prevede, nonostante la clausola di invarianza finanziaria di cui al successivo articolo 4, una specifica spesa per dette attività di formazione, omettendo però di quantificarla e di indicare gli specifici mezzi di copertura regionale, ed imputandola a carico dell’Istituto zooprofilattico sperimentale di Teramo. Così disponendo la norma regionale in questione, nella parte in cui prevede che la spesa per la formazione gravi sull’istituto zooprofilattico sperimentale, si pone in contrasto con l’articolo 6 del d.lgs. n. 270/1993, secondo il quale gli istituti zooprofilattici sperimentali sono destinatari, oltre che di risorse regionali, di risorse statali finalizzate a scopi specifici “in relazione alle esigenze del territorio di competenza e alle attività da svolgere”. Essa pertanto determina il rischio che tali risorse statali siano distratte dalle finalità cui sono indirizzate.
Inoltre, poichè l’Istituto zooprofilattico sperimentale “G. Caporale” di Teramo opera nell’ambito di due territori regionali (quelli della regione Abruzzo e della regione Molise), la norma in esame, imputando unilateralmente all’Istituto spese per attività destinate ad essere espletate solo nel territorio della regione Abruzzo, si pone in contrasto con l’articolo 2, comma 5, del d.lgs. n. 270/1993, ribadito dall’articolo 10, comma 2 del d.lgs. n. 106/2012, che prevede il concerto tra le regioni interessate per la disciplina delle modalità gestionali, organizzative e di funzionamento degli istituti, nonché per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle loro spese, disponendo che “nel caso di istituti interregionali, le regioni provvedono di concerto”. Ne consegue la violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica, di cui alle citate disposizioni statali (articolo 6 del d.lgs. n. 270/1993; articolo 2, comma 5 del d.lgs. n. 270/1993 e articolo 10, comma 2 del d.lgs. n. 106/2012). Infine la norma regionale in esame, omettendo di quantificare la spesa e di indicare i relativi mezzi di copertura regionale, si pone altresì in contrasto con l’art. 81 della Costituzione.
Per i motivi esposti le disposizioni regionali indicate debbono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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