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Modifiche alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 2 recante “Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della Parte Terza del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)”. (28-8-2012)
Abruzzo
Legge n.46 del 28-8-2012
n.47 del 5-9-2012
Politiche infrastrutturali
16-10-2012 /
Impugnata
La legge regionale in esame, che modifica la legge regionale 13 febbraio 2003, n. 2 recante "Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della Parte Terza del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 è censurabile relativamente alla disposizione contenuta nell’articolo 2, che sostituisce l’art. 2 bis della legge regionale n. 2 del 2003.
La citata norma regionale detta disposizioni di coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione.
Il comma 1 dell’art. 2 bis, nel dettare norme procedimentali finalizzate alla verifica di compatibilità degli strumenti di pianificazione delle amministrazioni locali al Piano Regionale Paesistico, pur richiamando “il rispetto dei principi fissati dall’art. 145 del D.Lgs. n. 42/2004”, in realtà estromette totalmente gli organi ministeriali dal procedimento di verifica.
La norma censurata, infatti, disciplina analiticamente le fasi del procedimento senza fare menzione di alcun intervento dell’Amministrazione dello Stato, così contravvenendo all’art. 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che, al comma 5, dispone: “La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo”.
Inoltre, il citato art. 2 bis prevede che le amministrazioni locali possano “proporre aggiustamenti perimetrali e circoscritte varianti”, che la Regione approva qualora ravvisi “la conformità delle previsioni proposte agli usi consentiti dal PRP”.
Sembra evidente che detti “aggiustamenti” e “varianti” sono suscettibili di incidere sugli obiettivi e sui contenuti della pianificazione paesaggistica e, pertanto, devono essere definiti in forma condivisa con lo Stato, in applicazione degli articoli 135, 143 e 156 del Codice.
Inoltre va ricordato che secondo l’art. 143, citato, uno dei contenuti minimi essenziali del piano paesaggistico – come detto, da elaborare ed approvare in base, rispettivamente, ad intese ed accordi tra Stato e Regione - consiste proprio nella ricognizione del territorio oggetto di pianificazione.
In concreto, non esistendo ancora un piano paesaggistico regionale adeguato alle previsioni del Codice, la mancanza di una partecipazione ministeriale al procedimento disciplinato dall’articolo 2 bis, si risolve anche in una violazione dello stesso obbligo di pianificazione congiunta imposto dagli articoli del Codice predetti.
Si evidenzia dunque il contrasto con le citate norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio e quindi la violazione dell’art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema..
Per tali ragioni la norma regionale deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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