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Modifiche alla legge regionale 17 novembre 2010, n. 49 “Interventi normativi e finanziari per l’anno 2010”, modifiche alla legge regionale 10 marzo 1993, n. 15 “Disciplina per l’utilizzo e la rendicontazione dei contributi ai gruppi consiliari” e disposizioni relative al contenimento della spesa del personale a tempo determinato”. (28-9-2012)
Abruzzo
Legge n.48 del 28-9-2012
n.52 del 3-10-2012
Politiche economiche e finanziarie
30-11-2012 /
Impugnata
La legge della regione Abruzzo 28 settembre 2012, n.48 recante: “Modifiche alla legge regionale 17 novembre 2010, n. 49 "Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010", modifiche alla legge regionale 10 marzo 1993, n. 15 "Disciplina per l'utilizzo e la rendicontazione dei contributi ai gruppi consiliari" e disposizioni relative al contenimento della spesa del personale a tempo determinato” presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale:
1) L’articolo 3, comma 2, stabilisce che ai fini del rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 9, comma 28 e art. 14, commi 7 e 9, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, vengono escluse le spese relative al personale di cui alla legge regionale n. 17/2001 (Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale) ed al Titolo II della legge regionale n. 18/2001 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione).
La disposizione in esame nell’escludere le spese derivanti dai rapporti di lavoro instaurati presso gli uffici alle dipendenze degli organi elettivi della Giunta e del Consiglio regionale dall’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 9, comma 28, e 14, commi 7 e 9, del decreto legge n. 78/2010, contrasta con le stesse disposizioni statali il cui dettato è specificatamente finalizzato al contenimento della spesa per il personale. Infatti l’art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, stabilisce che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. La disposizione regionale in esame, non richiamando il suddetto limite assunzionale, contrasta con il predetto art. 9, comma 28, del DL.n. 78/2010 e, pertanto viola il principio costituzionale di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che riserva allo Stato il compito di fissare i principi di coordinamento della finanza pubblica.
Inoltre si rileva che l’art. 14, commi 7 e 9, dello stesso decreto legge n. 78/2010 , stabilisce che “Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale,…” e che con decorrenza 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010, “E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente”. Pertanto la disposizione regionale, non prevedendo la riduzione delle spese del personale previste dall’ 14, commi 7 e 9 del citato decreto legge n. 78/2010, viola i principi di buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione nonché il principio costituzionale di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che riserva allo Stato il compito di fissare i principi di coordinamento della finanza pubblica.
Per i motivi esposti la disposizione regionale indicata deve essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.
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