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Legge provinciale sull'energia e attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. (4-10-2012)
Trento
Legge n.20 del 4-10-2012
n.40 del 4-10-2012
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia parziale
RINUNCIA PARZIALE
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2012 è stata impugnata da parte del Governo la legge della Provincia Autonoma di Trento n. 20 del 04/10/2012, pubblicata sul BUR n. 40 del 04/10/2012, recante “Legge provinciale sull'energia e attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.
Tra le varie disposizioni per le quali è stata deliberata l’impugnativa ai sensi dell’art. 127 della Costituzione, sono ricompresi gli articoli 14, 15 e 18 , che prevedevano nuovi oneri per i quali non veniva indicata la copertura finanziaria, eccedendo così dalla competenze statutarie, in violazione dell’articolo 81, quarto comma della Costituzione, secondo il quale ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Con l’articolo 78 , comma 3, lettera b) legge provinciale n. 25 del 27 dicembre 2012 la Provincia ha aggiunto nuovi commi all’articolo 37 della l.p. n. 20 /2012, provvedendo alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 14, 15 e 18 della citata l.p. n. 20/2012. In particolare si prevede :
“1 bis . Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, si provvede con le minori spese riferite alle unità previsionali di base 61.12.210 (Fondi unici per il sistema economico) e 61.12.220 (Contributi annui alle imprese), derivanti dall'abrogazione degli articoli 3, 3-bis, 3-quinquies, 3-sexies e 10-bis della legge provinciale n. 14 del 1980, come disposta dall'articolo 36 di questa legge.
1-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 15, si provvede con le minori spese riferite all'unità previsionale di base 61.30.210 (Spese in c/capitale nel settore dell'energia) derivanti dall'abrogazione dell'articolo 6-quinquies della legge provinciale n. 14 del 1980, come disposta dall'articolo 36 della presente legge.
1-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 18, comma 1, si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte in bilancio sull'unità previsionale di base 15.5.210 (Acquisto mobili, attrezzature e automezzi)."

In considerazione dell’avvenuta predisposizione di norme di copertura finanziaria è dunque venuto meno il suesposto motivo del ricorso proposto innanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e, pertanto, si propone la rinuncia parziale all'impugnazione della legge della Provincia Autonoma di Trento n. 20 del 2012 limitatamente agli articoli 14, 15 e 18
Permane ancora valido l’ ulteriore motivo di impugnativa relativo all’ art. 25, comma 1,di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2012.
30-11-2012 / Impugnata
La legge provinciale, che detta disposizioni in materia di energia, in particolare per l’ attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, presenta aspetti di illegittimità costituzionale. Risultano censurabili in particolare le seguenti disposizioni :

1 ) L’articolo 14 prevede incentivazioni a soggetti pubblici e privati ; l’articolo 15 detta disposizioni a sostegno alle attività di riqualificazione energetica e l’articolo 18, comma 1, promuove la mobilità sostenibile. Dette previsioni sono suscettibili di determinare nuovi oneri per i quali non è indicata la copertura finanziaria, eccedendo così dalla competenze statutarie, in violazione dell’articolo 81, quarto comma della Costituzione, secondo il quale ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

2 ) L’ art. 25, comma 1, nell’inserire il comma 3 bis all’art.16 novies della l. p. n.18 del 1976 c.d. sulle acque pubbliche, prevede “3 bis. I concessionari di piccole derivazioni a scopo idroelettrico i cui impianti sono entrati in esercizio prima del 3 ottobre 2000 possono ottenere l'aumento della portata massima derivabile, nei limiti della potenzialità delle opere già in esercizio, prescindendo dalla valutazione dell'interesse ambientale prevista dall'articolo 8, comma 16, delle norme di attuazione del piano di tutela delle acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2004, n. 3233. L'aumento è rilasciato a seguito di breve istruttoria ai sensi dell'articolo 49, secondo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, svolta dalla struttura provinciale competente in materia di acque pubbliche.
La norma provinciale consente quindi ai concessionari di “piccole” derivazioni a scopo idroelettrico, i cui impianti sono entrati in esercizio prima del 3 ottobre 2000, di aumentare (con l’evidente intento di incrementare la potenza elettrica prodotta) la portata massima derivabile, nei limiti della potenzialità delle opere già in esercizio, prescindendo dalla valutazione dell’ ”interesse ambientale” prevista dall’art. 8, comma 16, delle norme di attuazione del Piano di Tutela delle acque provinciale, secondo le quali, “...preventivamente all’attivazione del procedimento di concessione di nuove derivazioni d’acqua ad uso idroelettrico…”, la Giunta provinciale ha l’obbligo di valutare la compatibilità della concessione richiesta con :
a)“la necessità di garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione del corpo idrico”;
b) “le esigenze di funzionalità fluviale e paesaggistiche”.
Si premette che lo Statuto speciale di autonomia della Regione Trentino Alto Adige (DPR n. 670 / 1972 ) , all’articolo 9,n. 9, riconosce alla provincia autonoma di Trento potestà legislativa, nei limiti dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, in materi di utilizzazione di acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico. Ai sensi del DPR n. 235 /1997, s.m.i.,recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia “, alla stessa Provincia Autonoma di Trento, sono trasferite, per il proprio territorio, le funzioni in materia di energia.
Ciò premesso, la disposizione contenuta nel citato comma 3 bis non risulta rispettosa della normativa nazionale di riferimento. La possibilità, per i concessionari di piccole derivazioni idroelettriche, di incrementare la portata derivata, producendo all’Autorità concedente un’istanza di variante “in aumento”della concessione in essere, ferma restando la potenzialità delle opere già in esercizio, nell’ambito di un procedimento istruttorio teso a valutare eventuali interessi contrapposti ma nel quale viene preventivamente esclusa ogni valutazione di compatibilità ambientale, con riferimento alle eventuali conseguenze di tale aumento sugli obiettivi di qualità dei corpi idrici interessati e sugli obblighi di mantenimento del deflusso minimo vitale per i tratti fluviali posti a valle rispetto alle derivazioni in questione, disattende infatti le disposizioni di cui all’art. 95, comma 3, del D.Ls. 152/2006, (modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775), le quali prescrivono, innovando il comma 12 bis del R.D. 1775/1933, che “Il provvedimento di concessione e' rilasciato se: a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato; b) e' garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico; c) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo tali possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico”.
Non è quindi possibile prevedere per tali eventualità il rilascio di un nuovo provvedimento concessorio da parte della Provincia Autonoma di Trento, poiché di fatto si va ad incrementare la portata prelevata e, dunque, a diminuire il valore dei deflussi a valle, determinandosi la necessità di verificare e/o di assicurare che detti nuovi rilasci siano tali da consentire il mantenimento del DMV (deflusso minimo vitale) .
Dette attività di verifica sono per l’appunto quelle previste dall’art. 8, comma 16, delle citate norme attuative del PTA (Piano di tutela delle acque) di Trento ed il loro espletamento, in coerenza con la norma nazionale appena richiamata, andrebbe comunque assicurato anche in sede di istruttoria di una variante in aumento che lasci comunque impregiudicato il provvedimento concessorio in essere.
Secondo una consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, (cfr. sent. N. 378/2007), quando vi sono norme che afferiscono alla tutela ambientale occorre tenere conto del fatto che la potestà di disciplinare l'ambiente nella sua interezza è stata affidata in via esclusiva allo Stato, dall'art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, il quale, come è noto, parla di "ambiente" (ponendovi accanto la parola ecosistema) in termini generali e onnicomprensivi. Ne consegue che spetta allo Stato disciplinare l'ambiente come una entità organica, dettare cioè delle norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti come parti del tutto. Ed è da notare che la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente, inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario (sent. N. 151/1986) ed assoluto (sent. N. 210/1987) e deve garantire, come prescrive il diritto comunitario, un elevato livello di tutela, come tale inderogabile da altre discipline di settore. Inoltre, la disciplina unitaria del bene complessivo ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle Regione o dalle Province autonome , anche in materie di competenza propria ed in riferimento ad altri interessi.
La norma provinciale quindi, ponendosi in contrasto le descritte disposizioni statali che dettano standars minimi ed uniformi di tutela ambientale ,viola l’articolo art. 117, secondo comma , lettera s) della Costituzione.

3 ) l’art. 37 – al primo comma - prevede che alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 11 e 20 si provvede con le minori spese, riferite all’unità previsionale di base denominata “ Finanziamenti in conto capitale nel settore dell’energia, derivanti dall’abrogazione della legge provinciale sul risparmio energetico” La disposizione in esame eccede dalle competenze statutarie in quanto comporta l’utilizzo delle minori spese di parte capitale a copertura degli oneri relativi alla formazione, che sono oneri di parte corrente, ponendosi così in contrasto con il principio desumibile dall’articolo l’articolo 17, comma 2, della legge n.196/2009, recante “ legge di contabilità e finanza pubblica”, che vieta norme di copertura di oneri di parte corrente con risorse in conto capitale. La norma provinciale dunque viola l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica, cui la Provincia, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.

Per questi motivi le evidenziate disposizioni provinciali devono essere impugnate di fronte alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

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