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La legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 16 del 11 ottobre 2012, titolata “Assistenza farmaceutica”, presenta profili di illegittimità costituzionale in riferimento agli articoli 2e 4.
La legge provinciale n. 16 disciplina l’assistenza farmaceutica territoriale ed ospedaliera al fine di facilitare l’accessibilità al servizio farmaceutico. La legge esaminata presenta profili di illegittimità costituzionale per gli aspetti di seguito evidenziati.
1) L‘art. 2 della legge provinciale (pianificazione) prevede che “al fine di assicurare un equa distribuzione delle farmacie sul territorio, la Giunta provinciale, sentito l’ordine dei farmacisti della provincia di Bolzano ed il Consiglio dei Comuni, determina il numero delle stesse nei singoli comuni nonché le zone ove collocare le nuove farmacie. A tale scopo la Giunta provinciale tiene conto: a) dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche alla popolazione residente in aree scarsamente abitate: b) dalla conformazione geomorfologica del territorio provinciale: c) dal consumo dei farmaci in relazione alla popolazione residente; d) dalla fluttuazione delle popolazioni nelle aree altamente turistiche. Al secondo comma è previsto che “ I comuni interessati sono sentiti in ordine alla determinazione delle zone ove collocare le nuove farmacie. Qualora la decisione della Giunta provinciale dovesse divergere dalle proposte dei comuni interessati, questa va adeguatamente motivata”.
Le sopra riportate disposizioni, nell' attribuire all'ente Provincia la determinazione del numero delle farmacie ubicate nei singoli comuni nonché l'identificazione delle zone in cui collocare le nuove farmacie - ancorché su proposta dei comuni interessati - contrastano con la normativa statale di cui all'articolo 11 del decreto legge n. 1/2012 che, sulla base dei parametri ivi previsti, attribuisce espressamente le predette funzioni ai Comuni, non già alle Province.
In particolare, l'articolo 11 del dl. n. 1/2012, sostituendo l'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, stabilisce che "Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1 (cioè una farmacia ogni 3300 abitanti). Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'ordire provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare la nuove farmacie, al fine di assicurare un' equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate".
Il comma 2 del medesimo articolo 1 del d.l. n. 1/2012, inoltre, specifica che "ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Si deve inoltre evidenziare come il successivo comma 9 statuisca che "qualora il comune non provveda a comunicare alla regione o alla provincia autonoma di Trento e di Bolzano l'individuazione delle nuove sedi disponibili entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, la regione provvede con proprio atto a tale individuazione entro i successivi sessanta giorni".
Dal complesso di tali disposizioni risulta chiaramente che il legislatore nazionale ha voluto attribuire ai comuni, e non alla Provincia, la funzione di individuazione delle sedi farmaceutiche, ferma restando la competenza delle regioni o delle Province autonome di Trento e di Bolzano ad assicurare l'espletamento del concorso straordinario finalizzato all'assegnazione delle sedi stesse. La circostanza che, a tal fine, sia stato previsto un intervento sostitutivo regionale o delle province autonome, induce a concludere che il legislatore nazionale abbia voluto espressamente escludere le province dall' esercizio ordinario della funzione di individuazione delle sedi farmaceutiche.
Pertanto, le disposizioni dell’art. 2, comma 1 e 2, della legge provinciale in esame contrastano con le richiamate norme di cui all'articolo 11 del d.l. n.1/2012, da considerarsi quali principi fondamentali della legislazione statale in materia di "'tutela della salute" e, pertanto, violano l'articolo 117, comma 3, della Costituzione e l'articolo 9, comma 1, punto 10) dello Statuto speciale della regione Trentino Alto Adige, in quanto le predette norme della legge in esame eccedono dalle competenze attribuite dal citato Statuto alla Provincia.
2) L’art. 4 della medesima legge provinciale, in materia di assegnazione delle sedi farmaceutiche, prevede che la Giunta provinciale disciplini il procedimento concorsuale per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per l’esercizio privato, vacanti o di nuova istituzione, determinando: a) i requisiti per la partecipazione ai concorsi ordinari e straordinari; b) la composizione e la nomina della commissione giudicatrice c) i criteri per la valutazione dei titoli e l’attribuzione dei punteggi; d) le prove di esame e le modalità di svolgimento del concorso; e) la formazione e la durata della graduatoria; f) la scelta e l’assegnazione delle sedi farmaceutiche.
La sopra riportata disposizione provinciale, nel rimettere alla giunta provinciale la disciplina della procedura concorsuale per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche, contrasta con le previsioni legislative statali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 362, e con le norme contenute nel d.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298, che dettano una disciplina uniforme, su tutto il territorio nazionale, delle suddette procedure concorsuali.
In particolare, si riscontra la violazione della disciplina di cui all’art. 4, comma 2, della l. n. 362 del 1991 (recante “Norme di riordino del settore farmaceutico”), che individua direttamente i requisiti per partecipare al predetto concorso, stabilendo che “Sono ammessi al concorso di cui al comma 1 (cioè quello per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l’esercizio da parte di privati) i cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea maggiori di età, in possesso dei diritti civili e politici e iscritti all’albo professionale dei farmacisti, che non abbiano compiuto i sessanta anni di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande”. La citata disposizione statale è da ritenersi quale principio fondamentale in materia di tutela della salute, in quanto ha lo scopo precipuo di garantire parità di trattamento tra i farmacisti che intendano candidarsi per l’ottenimento del conferimento delle sedi vacanti o di nuova istituzione nazionale, assicurando, in tal modo, unitarietà su tutto il territorio nazionale in ordine ai requisiti di accesso al concorso, ai fini dell’erogazione di un servizio qualitativamente appropriato.
Il D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 come modificato dal D.P.C.M. 13 febbraio 1998, n. 34 - recante il regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico – disciplina, poi, le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, di nomina delle commissioni esaminatrici, di valutazione dei titoli dei candidati, di attribuzione dei punteggi delle modalità di svolgimento delle prove, nonché dell’approvazione della graduatoria e delle assegnazioni delle sedi.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, la disciplina provinciale esaminata, nell’attribuire alla giunta provinciale tali poteri di determinazione, risulta illegittima ed assunta in violazione della normativa statale sopra citata da considerarsi principio fondamentale della legislazione statale in materia di “tutela della salute” e, pertanto, contrasta con l’art.117, comma terzo, della Costituzione e viola l’art. 9, punto10), dello Statuto speciale di autonomia in quanto le norme della legge provinciale eccedono dalla competenze attribuite dallo Statuto alla Provincia di Bolzano.
3) L’art. 13, commi 1 e 2, della legge presenta profili di illegittimità costituzionale. Infatti il comma 1, nel prevedere degli illeciti amministrativi ai punti a) e b) con la previsione delle relative sanzioni conseguenti alla mancata comunicazione scritta alla Ripartizione provinciale Sanità, prevista dall’art. 7 per il caso di sostituzione del titolare o del direttore della farmacia con un'altra persona, nonché alla mancata osservanza delle norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia, di cui alla farmacopea ufficiale o delle relative norme semplificate, è in contrasto con il decreto legislativo n. 219/2006 che disciplina l’intera materia dell’immissione in commercio di medicinali di origine industriale, anche per quello che concerne le sanzioni penali e amministrative. Al riguardo la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 361/2003) ha precisato che “ Si deve osservare che, con la legge n. 584 del 1975 (e poi con la legge n. 3 del 2003), sono state previste varie fattispecie di illecito amministrativo al fine della tutela della salute, che l’art. 32 della Costituzione assegna alle cure della Repubblica. Tali previsioni … devono essere assunte come principi fondamentali, necessariamente uniformi, a norma dell’ultima proposizione del terzo comma dell’art. 117 della Costituzione, stante la loro finalità di protezione di un bene, quale la salute della persona ….. : bene che per sua natura non si presterebbe a essere protetto diversamente alle stregua di valutazioni differenziate, rimesse alla discrezionalità dei legislatori regionali”. Il successivo comma 2 dell’art. 13 prevede che “ …. il o la titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali e dei preparati galenici che vende o mette in commercio in provincia di Bolzano questi prodotti con etichettature o fogli illustrativi difformi da quelli approvati dal competente organo, è soggetto o soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa da 10.000,00 a 60.000,00 euro” riproduce la medesima fattispecie contemplata nell’articolo 148, comma 5, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 che dispone che “se un medicinale è posto o mantenuto in commercio con etichettatura o foglio illustrativo difformi da quelli approvati dall’AIFA, ovvero con etichetta o foglio illustrativo non modificati secondo le disposizioni impartite dalla stessa Agenzia, ovvero sia privo del bollino farmaceutico previsto dall’articolo 5 – bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, il titolare del AIC è soggetto alla sanzione amministrativa da diecimila euro a sessantamila euro”. In considerazione del fatto che la norma provinciale trova applicazione esclusivamente nel territorio della provincia di Bolzano essa potrebbe generare il dubbio che la medesima azione possa essere sottoposta alla duplice sanzione per la violazione della legge provinciale e della legge statale. Si precisa che la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale ha qualificato la disciplina del servizio farmaceutico come attinente alla materia della “tutela della salute” e che la legittimità di norme regionali che prevedono sanzioni amministrative debba essere verificata sulla base delle materie di riferimento alla quali esse afferiscono. Pertanto ove si tratti di materie di competenza “residuale” delle regioni è da ritenere che tali previsioni siano legittime, mentre in caso di materie di competenza concorrente o di competenze esclusiva dello Stato esse dovrebbero configurarsi come illegittime. Per le motivazioni esposte le previsioni dell’art. 13, commi 1 e 2, della legge provinciale che prevedono le sanzioni amministrative sopra evidenziate contrastano con le norme del richiamato art. 148, comma 5, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, violano i principi fondamentali in materia di tutela della salute, l’art.117 comma terzo, della Costituzione e l’art. 9, punto10), dello Statuto speciale di autonomia in quanto le norme della legge provinciale eccedono dalla competenze attribuite dallo Statuto alla Provincia di Bolzano.
Per quanto evidenziato la legge provinciale deve essere impugnata a norma dell’art 127 della Costituzione innanzi alla Corte Costituzionale.
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