Dettaglio Legge Regionale

Norme per la continuità delle concessioni demaniali ai fini di pesca e acquacoltura. (12-10-2012)
Sardegna
Legge n.19 del 12-10-2012
n.45 del 18-10-2012
Politiche infrastrutturali
6-12-2012 / Impugnata
La legge in esame, che prevede norme per la continuità delle concessioni demaniali ai fini di pesca e acquacoltura , presenta aspetti di illegittimità costituzionale relativamente alla disposizione contenuta nell'articolo 1. Detta norma , con il comma 1, dispone che le concessioni ai fini di pesca e acquacoltura nel demanio marittimo, demanio regionale e mare territoriale rilasciate dall'Amministrazione regionale nell'esercizio delle funzioni amministrative, in essere alla data 29 dicembre 2008, restano efficaci sino al 31 dicembre 2013, al fine di consentire l'ordinato avvio delle procedure di evidenza pubblica per il relativo affidamento; il successivo comma 2 esplicita che le disposizioni di cui al comma 1 non riguardano i beni per i quali tra il 29 dicembre 2008 e la data di entrata in vigore della legge di cui trattasi sia stato rilasciato atto di concessione a seguito di procedura di evidenza pubblica per la comparazione delle istanze concorrenti.
Le predette previsioni contrastano con l'articolo 117 , primo comma, della Costituzione in quanto la previsione recata dal richiamato comma 1, configurandosi di fatto, come una proroga automatica, non appare in armonia con i principi di non discriminazione, parità di trattamento e tutela della concorrenza, sanciti dal diritto dell'Unione europea, in particolare, con il principio di libertà di stabilimento previsto dall'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che consente ad ogni persona fisica o giuridica di partecipare in modo stabile e duraturo alla vita economica di uno stato membro diverso dal suo Stato di origine; le persone giuridiche devono poter esercitare tale libertà senza essere soggette all'applicazione di norme nazionali che non rispettano la parità di trattamento.
Prorogando ex lege le concessioni demaniali già esistenti, senza l'espletamento di una gara pubblica che garantisca la parità di trattamento tra tutti gli opertori economici interessati, si configura sia una restrizione alla libertà di stabilimento, comportando, in particolare, una discriminazione in base al luogo di stabilimento, sia una violazione del principio di concorrenza, dal momento che preclude a coloro che non gestivano in precedenza il demanio, la possibilità, alla scadenza della concessione, di prendere il posto del concessionario uscente. Pertanto la disposizione si pone altresì in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione , che assegna allo Sato la competenza legislativa in materia di tutela della concorrenza
Per quanto sopra esposto la norma regionale indicata deve essere impugnata dinanzi alla corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

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