Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni urgenti per la liquidazione ed estinzione delle Comunità Montane (19-10-2012)
Molise
Legge n.22 del 19-10-2012
n.25 del 26-10-2012
Politiche ordinamentali e statuti
/ Rinuncia impugnativa
RINUNCIA

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2012, è stata impugnata, da parte del Governo, la legge della Regione Molise n. 22 del 19 ottobre 2012, recante: "Disposizioni urgenti per la liquidazione ed estinzione delle Comunità Montane".

E' stata sollevata questione di legittimità costituzionale in quanto la disposizione di cui all'articolo 2. comma 11 prevedeva che la Regione, al fine di accelerare l'estinzione delle soppresse Comunità montane, favorisse la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale in servizio a tempo indeterminato mediante corresponsione di un incentivo economico.
Al riguardo, si rilevava un contrasto con le vigenti disposizioni contrattuali di comparto che, per il personale non dirigenziale, non consentono l'elargizione del succitato incentivo. Ne consegue il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel titolo III (Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale) del decreto legislativo n. 165/2001 che indica le procedure da seguire in sede di contrattazione e l'obbligo del rispetto della normativa contrattuale.
La norma, pertanto, si poneva in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione, il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile contratti collettivi), con l'articolo 117, comma 3, della Costituzione in materia di coordinamento di finanza pubblica, nonché con l'art. 3 della Costituzione, in quanto viene leso il principio di eguaglianza fra i cittadini.

Successivamente la Regione Molise con legge regionale n. 1 del 2 gennaio 2013, impugnata nella seduta del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio scorso, ma esaminata favorevolmente per quanto riguarda l'articolo 1, comma 1, ha inteso adeguarsi ai rilievi governativi stabilendo l'abrogazione dei commi 11, 12 e 13 dell'articolo 2 sopra citato.

Si ritiene quindi, che siano venuti meno i motivi oggetto del ricorso avanti la Corte Costituzionale e che, pertanto, ricorrano i presupposti per rinunciare all'impugnativa.
11-12-2012 / Impugnata
La legge in esame detta disposizioni urgenti per la liquidazione ed estinzione delle Comunità montane.

La legge regionale è censurabile per le seguenti motivazioni:


1) Art. 2, comma 11 - La disposizione prevede che la Regione, al fine di accelerare l'estinzione delle soppresse Comunità montane, favorisca la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale in servizio a tempo indeterminato mediante corresponsione di un incentivo economico.
Al riguardo, si rileva un contrasto con le vigenti disposizioni contrattuali di comparto che, per il personale non dirigenziale, non consentono l'elargizione del succitato incentivo. Ne consegue il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel titolo III (Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale) del decreto legislativo n. 165/2001 che indica le procedure da seguire in sede di contrattazione e l'obbligo del rispetto della normativa contrattuale. La norma, pertanto, si pone in contrasto con 1'art. 117, lettera L) della Costituzione, il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile contratti collettivi), nonché con l'art. 3 della Costituzione, in quanto viene leso il principio di eguaglianza fra i cittadini. Infatti, il personale delle altre Regioni, nella stessa situazione lavorativa, si troverebbe di fronte ad una diversa quantificazione degli emolumenti.
Tale disposizione si pone in contrasto con l'articolo 117, comma 3, della Costituzione in materia di coordinamento di finanza pubblica.


Per i suesposti motivi si ritiene, pertanto, di promuovere le questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame dinanzi alla Corte Costituzionale.

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