Dettaglio Legge Regionale

Legge organica in materia di relazioni tra Regione Calabria e comunità calabresi nel mondo. (6-11-2012)
Calabria
Legge n.54 del 6-11-2012
n.20 del 15-11-2012
Politiche socio sanitarie e culturali
/ Rinuncia impugnativa
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 gennaio 2013 è stata impugnata la legge della Regione Calabria n. 54 del 6.11.2012 recante "Legge organica in materia di relazioni tra Regione Calabria e comunità calabresi nel mondo".
E' stata sollevata questione di illegittimità costituzionale in quanto alcune disposizioni - art. 3, commi 1 e 2 e art. 5, comma 1, lett. d) - stabilivano provvidenze in materia sanitaria contrastanti con i principi fondamentali in materia di tutela della salute vigenti a livello statale e, pertanto, violavano l' articolo 117, terzo comma, della Costituzione e determinavano una situazione di disuguaglianza tra cittadini italiani privilegiando esclusivamente quelli calabresi a fronte di situazioni analoghe.

Successivamente la Regione Calabria ha approvato la legge regionale n. 4 del 15 gennaio 2013, pubblicata sul Supplemento straordinario. n. 2 al BURC n. 2 del 24 gennaio 2013, con la quale vengono abrogate le norme regionali impugnate.

Pertanto, considerato che sono venute meno le ragioni che hanno condotto all'impugnativa dell'art. 3, commi 1 e 2, e dell'art. 5, comma 1, lett.d) della legge regionale n. 54 del 6 novembre 2012, si ritiene che sussistano i presupposti per la rinuncia al ricorso.
11-1-2013 / Impugnata
La legge della Regione Calabria 6 novembre 2012, n. 54, recante “legge organica in materia di relazioni tra Regione Calabria e comunità calabresi nel mondo”, presenta profili di d’illegittimità con riferimento al combinato disposto dell’art. 3, commi 1 e 2, con l’art. 5, comma 1, lett. d), per i seguenti motivi:

L’art. 3 individua come destinatari degli interventi e provvidenze previsti dalla legge medesima:
al comma 1, i cittadini di origine calabrese, i loro familiari conviventi ed il coniuge superstite nonché i loro discendenti in linea retta da nati in Calabria entro il terzo grado, che si trovino stabilmente all’estero o rientrati sul territorio regionale definitivamente da almeno due anni dopo un periodo di permanenza all’estero per motivi di lavoro, non inferiore a cinque anni consecutivi;
al comma 2, i cittadini di cui al precedente comma che rientrino in Italia a causa di infortunio o malattia professionale gravemente invalidante o per il verificarsi di eventi socio-politici, tali da pregiudicare la loro permanenza nei paesi di immigrazione, a prescindere dalla durata della loro permanenza all’estero. In tal caso all’accertamento del grado d’invalidità provvede la ASP competente per territorio.
Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 sopra indicati, che versino in uno stato di bisogno e di necessità, l’art. 5, comma 1, lettera d), della legge regionale in esame riconosce un contributo per le spese delle cure mediche non rimborsabili sostenute nel Paese estero di residenza.
Gli oneri derivanti dall’applicazione della legge regionale gravano, ai sensi dell’art. 30, su un capitolo di spesa regionale ed in particolare sull'UPB 6.2.01.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione denominato: “Iniziative a favore dell’emigrazione e dell’immigrazione”.
Le provvidenze sanitarie stabilite dal combinato disposto delle disposizioni regionali citate (art. 3, commi 1 e 2, e art. 5, comma 1, lettera d), contrastano con i principi fondamentali in materia di tutela della salute stabiliti a livello statale.
Le previsioni regionali contrastano in particolare con i seguenti provvedimenti statali:

- il d.P.R. n. 618/1980 che garantisce, all’articolo 1, “l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, ed ai loro familiari aventi diritto, per tutto il periodo della loro permanenza fuori del territorio italiano connesso ad una attività lavorativa”. In base a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera A), i soggetti beneficiari di tale assistenza sono i cittadini italiani che “svolgano attività lavorativa all'estero, qualora tali soggetti non godano, mediante forme di assicurazione obbligatoria o volontaria, di prestazioni garantite da leggi locali o di prestazioni fornite dal datore di lavoro, o i livelli di tali prestazioni siano palesemente inferiori a quelli stabiliti ai sensi dell'art. 3 della L. 23 dicembre 1978, n. 833”, e sempre purché tali soggetti appartengono alle seguenti categorie:
“ 1) cittadini occupati temporaneamente all'estero alle dipendenze o in rapporto di compartecipazione o di associazione con imprese o datori di lavoro, ivi compresi i ministri del culto cattolico o di altri culti che svolgano attività connesse al proprio ministero, i religiosi e le religiose del clero che svolgano attività lavorativa presso terzi, i collaboratori familiari al servizio personale di agenti o funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari;
2) lavoratori autonomi ivi compresi i liberi professionisti, che svolgano all'estero un'attività lavorativa per periodi di tempo limitato;
3) titolari di borse di studio presso Università o fondazioni estere;
4) lavoratori all'estero, temporaneamente disoccupati, sempre che tale condizione risulti da attestazione rilasciata dai competenti uffici di collocamento dello Stato estero;
5) cittadini temporaneamente all'estero titolari di pensione corrisposta dallo Stato o da istituti previdenziali italiani;
6) familiari dei soggetti di cui ai precedenti numeri che seguano il lavoratore all'estero o lo raggiungano anche per brevi periodi”.
In base alla lettera B) del comma 1 del medesimo articolo 2 del d.P.R. n. 618/1980, inoltre, l’assistenza sanitaria all’estero spetta, altresì, ai cittadini italiani, dipendenti pubblici, con attività di servizio all'estero, come specificati dalla norma stessa.

- il d.m. 3 novembre 1989, Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 novembre 1989, n. 273, che prevede, per i cittadini italiani residenti in Italia e iscritti agli elenchi delle unità sanitarie locali, il rimborso delle cure all’estero preventivamente autorizzate dalla ASL di appartenenza in Italia, laddove le stesse prestazioni non possono essere effettuate in Italia tempestivamente o adeguatamente in relazione al caso clinico.

Ciò premesso, il combinato disposto dell’art. 3, commi 1 e 2, con l’articolo 5, comma 1, lettera d), della legge regionale in esame, ricomprendendo tra i beneficiari dei contributi per cure mediche non rimborsabili nel Paese di residenza, non solo i calabresi che si trovino all’estero temporaneamente per motivi di lavoro, come prevede la normativa statale, ma anche coloro che vi risiedano stabilmente, nonché le loro famiglie ed i loro discendenti in linea retta da nati in Calabria entro il terzo grado, oltre che coloro che non siano più all’estero, essendo invece rientrati definitivamente nella regione dopo un periodo di permanenza all’estero per motivi di lavoro, opera una estensione della rimborsabilità delle cure sostenute all’estero che contrasta con la normativa statale sopra richiamata.
Le citate disposizioni regionali infatti disponendo il rimborso delle spese mediche sostenute all’estero per un numero di ipotesi considerevolmente più ampio rispetto a quello stabilito a livello statale, violano l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute che stabiliscono i criteri in base ai quali è consentito rimborsare le spese per cure mediche ai connazionali che lavorano all’estero. Tali disposizioni regionali ledono altresì l’articolo 3 della Costituzione, in quanto determinano una situazione di diseguaglianza tra i cittadini italiani, privilegiando esclusivamente quelli calabresi, a fronte di situazioni analoghe.

Per i motivi esposti le disposizioni regionali indicate devono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.

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