Dettaglio Legge Regionale

"Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea-Istituzione del ruolo conducenti di veicoli o natanti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21" (13-11-2012)
Molise
Legge n.25 del 13-11-2012
n.28 del 16-11-2012
Politiche infrastrutturali
11-1-2013 / Impugnata
La legge regionale, che detta norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea e istituisce il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, è censurabile relativamente alla norma contenuta nell’articolo 6, comma 1, lettera b ).
Detta disposizione regionale , infatti, prevede , tra i requisiti che debbo essere posseduti dai soggetti che intendono iscriversi nell’istituendo ruolo regionale dei conducenti di veicoli o natanti , il possesso della residenza in un comune compreso nel territorio della Regione da almeno un anno, oltre ad avere la sede legale dell'impresa nel territorio regionale.
Tale previsione, e in particolare la necessità del possesso da almeno un anno del requisito della residenza, costituisce una misura restrittiva della liberta di stabilimento in quanto determina una discriminazione cosiddetta ”indiretta” dei cittadini dell’Unione europea, così come dei cittadini italiani residenti in altre regioni, ed ha l’effetto di favorire i cittadini della Regione Molise, i quali verosimilmente dispongono più facilmente del requisito (vd sentenza 26 giugno 1996, sentenza 25 luglio 1991, Factortime I, causa C-221 89 e sentenza 13/7/1993 Commerzbank).
L’ostacolo alla libertà di stabilimento di cui all’articolo 49 TFUE è evidente, ove si consideri che il cittadino europeo che si trasferisca nella Regione Molise, dovrebbe attendere almeno un anno per poter esercitare legittimamente l’attività economica in questione.
La norma regionali dunque, alla luce di quanto sopra esposto, viola l’articolo 117, comma primo comma della Costituzione, che impone al legislatore regionale il rispetto degli obblighi comunitari .
La legge regionale deve quindi essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

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