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Modifiche alla l.r. 69/2008, alla l.r. 65/2010, alla l.r. 66/2011, alla l.r. 68/2011 e alla l.r. 21/2012. (24-11-2012)
Toscana
Legge n.64 del 24-11-2012
n.63 del 24-11-2012
Politiche infrastrutturali
18-1-2013 /
Impugnata
L’art. 2, l.r. n. 64/2012, che modifica l’art. 82, l.r. n. 65/2010, prevedendo che, nelle more dell’espletamento della procedura concorsuale per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico su gomma, gli enti locali provvedono a garantire la continuità del servizio reiterando, anche oltre il primo biennio, i provvedimenti di emergenza già emanati ai sensi del comma 1 del medesimo art. 82, è incostituzionale per violazione dell’art. 117, co. 1 e dell’art. 117, co. 2, lett. e) della Costituzione (tutela dell'ambiente e tutela della concorrenza).
L’articolo 5, comma 3, del Regolamento n. 1370/2007 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto dei passeggeri), infatti, prevede che i contratti di servizio pubblico relativi ai trasporti di passeggeri, quando assumono la forma dei contratti di concessione di servizi, siano aggiudicati mediante una procedura di gara “equa, aperta a tutti gli operatori”, che rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione. Al comma 5, il medesimo articolo prevede che “[l]’autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di un pericolo imminente di interruzione” tali provvedimenti di emergenza, che possono assumere la forma di un’aggiudicazione diretta di contratto di servizio pubblico o nella proroga consensuale di contratto di servizio già in corso, “hanno durata non superiore a due anni”.
La disposizione in esame, rimettendo alla facoltà degli enti locali la possibilità di adottare un secondo provvedimento di proroga successivo al primo già disposto, senza peraltro circoscriverne nel tempo la durata (“…anche oltre il primo biennio…”), non solo si pone in manifesto contrasto con quanto previsto dal diritto europeo, ma reca anche un grave vulnus alla libera concorrenza, che la normativa comunitaria intende salvaguardare.
Proprio in ragione delle finalità perseguite dal Reg. 1370/2007, è evidente l’esigenza che le deroghe alla libera concorrenza – costituite dalla proroga nei contratti in essere – debbano rispondere a circostanze eccezionali (non a caso il Regolamento parla di procedimenti “emergenziali”) ed essere rigidamente limitate nel tempo, pur se necessarie ad assicurare la continuità dei servizi di trasporto pubblico locale. Tali circostanze eccezionali ed imprevedibili, tali da poter legittimare l’adozione di provvedimenti “emergenziali”, non sono ravvisabili con riferimento alla normativa in esame, né pare possano considerarsi tali la naturale scadenza di un contratto o l’inerzia dell’amministrazione competente nel dare tempestivamente avvio alle procedure per un nuovo affidamento.
La lesione al principio della libera concorrenza è ulteriormente aggravato dal fatto che il legislatore regionale omette di fissare un termine entro il quale gli enti locali debbono necessariamente provvedere ad avviare le procedure concorsuali per l’affidamento del servizio, al fine di circoscrivere temporalmente il sacrificio della concorrenza che deriva dall’affidamento diretto, riconducendolo nei termini di eccezionalità.
Per le ragioni evidenziate, la normativa censurata mortifica le finalità pro-concorrenziali perseguite dal diritto europeo, ponendosi peraltro in aperto contrasto rispetto a specifiche disposizioni regolamentari (art. 5, reg. 1370/2007). Pertanto, se ne richiede l’impugnativa ai sensi dell’art. 127, Cost.
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