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Adeguamento del bilancio di previsione per l’anno 2012 agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario). Modifiche a disposizioni legislative. (21-11-2012)
Valle Aosta
Legge n.30 del 21-11-2012
n.49 del 27-11-2012
Politiche economiche e finanziarie
18-1-2013 /
Impugnata
La legge regionale risulta illegittima per le seguenti motivazioni.
L’articolo 2, comma 10, prevedendo che le disposizioni vigenti riguardanti il sistema di tesoreria unica non si applicano agli enti locali della Regione ed alle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione che non usufruiscono di assegnazioni finanziarie statali, si pone in contrasto con l’articolo 35, comma 8, del decreto legge n.1/2012 convertito in legge n.27/2012.
La disposizione statale sospende per tre anni, fino al 31 dicembre 2014, il regime di tesoreria unica mista previsto dall'articolo 77 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, in base al quale possono giacere sui conti del tesoriere le entrate proprie (da tributi, vendita di beni, canoni, tariffe) degli enti ed al suo posto stabilisce il ritorno al regime di tesoreria unica tradizionale (art. 1, legge 720/1984), in base al quale tutte le disponibilità degli enti sono accentrate presso le contabilità speciali aperte in Banca d’Italia.
Il suddetto articolo 35, comma 8, del decreto legge n.1/2012, trova applicazione nei confronti di tutti gli enti locali, Regioni e Provincie autonome in quanto trattasi di riforma socio economica finalizzata alla tutela dell'unita' economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica. Ciò in quanto la tesoreria unica, rientrando nell’ambito del sistema contabile dello Stato, è di pertinenza della legislazione statale ed è diretta a garantire il controllo della liquidità di cassa e a disciplinare i flussi finanziari. Infatti, la disciplina statale in materia di tesoreria unica è attuativa delle scelte di politica economica nazionale adottate per far fronte alla contingente emergenza finanziaria e si colloca nell'ambito dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.
Al riguardo, la Corte Costituzionale ha più volte precisato che il sistema di tesoreria unica è uno strumento essenziale per assicurare il contenimento del fabbisogno finanziario dello Stato, che si applica anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e che compete al legislatore statale regolare il funzionamento di tale sistema al fine di assicurare un trattamento uniforme su tutto il territorio nazionale (sentenze n. 132 e 412 del 1993 e la n. 311 del 2012).
Conseguentemente, nella disposizione in esame si ravvisa una lesione dei principi stabiliti degli articoli. 117, terzo e sesto comma, e 119 della Costituzione nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica, cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare, nonché una violazione dell'articolo 120 della Costituzione, in merito ai profili dì tutela dell'unità economica della Repubblica Italiana.
Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene che sussistano i motivi per impugnativa costituzionale del provvedimento in esame.
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