Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l’anno 2023. (9-1-2023)
Bolzano
Legge n.1 del 9-1-2023
n.2 del 12-1-2023
Politiche economiche e finanziarie
9-3-2023 / Impugnata
La legge provinciale in oggetto presenta i seguenti profili di incostituzionalità.

La legge ha impatto finanziario sul bilancio di previsione per gli esercizi 2023/2025, approvato con legge provinciale n. 17/2022. Al riguardo, si rappresenta che la richiamata legge provinciale n. 17/2022, nonché la legge provinciale n. 16/2022 concernente “Legge di stabilità provinciale per l’anno 2023”, presentano profili di incostituzionalità per carenza di copertura finanziaria nell’esercizio finanziario 2025, per i quali è stata proposta la richiesta di impugnativa alla Corte costituzionale.

Pertanto, la legge in esame, laddove comporta oneri per gli anni 2025 e successivi a valere sul bilancio di previsione 2023/2025 e sulle proiezioni degli stanziamenti di bilancio per gli esercizi seguenti, è priva di idonea copertura finanziaria, in contrasto con l’articolo 81, terzo comma, della Costituzione. Ciò in quanto per l’anno 2025 il bilancio della Provincia autonoma di Bolzano non sconta gli effetti del venir meno del trasferimento dal bilancio dello Stato dell’importo di euro 103.100.000 previsto dall’articolo 1, comma 4, della legge n. 234/2021 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2024. Conseguentemente, si ritiene di dover impugnare dinanzi alla Corte costituzionale i seguenti articoli, relativamente all’esercizio 2025 e successivi:

- Articolo 2, comma 3: Prevede la copertura degli oneri quantificati in 1.250.000 euro per l’anno 2025 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025;

- Articolo 3, comma 2: Prevede la copertura degli oneri 1.000.000 euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte capitale nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025;

- Articolo 8, comma 4: Prevede la copertura degli oneri quantificati in 200.000 euro per l’anno 2025 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025. Gli oneri a regime sono quantificati in 200.000 euro all’anno;

- Articolo 11, comma 2: Prevede la copertura degli oneri quantificati in 1.000.000 euro per l’anno 2025 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025;

- Articolo 12, comma 8: Prevede la copertura degli oneri 2.200.000 euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte capitale nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025;

- Articolo 14, comma 2, lettera a) - Prevede la copertura degli oneri 500.000 euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte capitale nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025;

- Articolo 14, comma 2, lettera b) - Prevede la copertura degli oneri quantificati in 836.000 euro per l’anno 2025 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025;

- Articolo 15, comma 2: Prevede la copertura degli oneri quantificati in euro 47.450 per l’anno 2025 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025;

- Articolo 17, comma 7: Prevede la copertura degli oneri quantificati in 500.000 euro per l’anno 2025 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025;

- Articolo 18, comma 5, lettera a) - Prevede la copertura degli oneri obbligatori determinati in 19.360.000 euro per l’anno 2025 e in 12.906.666,67 euro per l’anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025;

- Articolo 18, comma 5, lettera b) - Prevede la copertura degli oneri obbligatori, quantificati per l’anno 2025 e successivi in 1.650.000 euro (onere annuale a regime a partire dall’esercizio 2023), mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025.

Nel merito, la Corte costituzionale ha già affermato che «l’obbligo di copertura deve essere osservato con puntualità rigorosa nei confronti delle spese che incidono su un esercizio in corso e deve valutarsi il tendenziale equilibrio tra entrate ed uscite nel lungo periodo, valutando gli oneri già gravanti sugli esercizi futuri (sentenza n. 384/1991)» (sentenze n. 6/2017 e n. 255/2022).

La carenza/inidoneità della copertura finanziaria evidenziata con riferimento alla legge provinciale n. 1 del 2023 implica automaticamente l’estensione della illegittimità costituzionale anche alle disposizioni che generano l’onere (articolo 2, comma 1, articolo 3, comma 1, articolo 8, comma 1, articolo 11, comma 1, articolo 12, commi 5, 6 e 7, articolo 14, comma 1, articolo 15, comma 1, articolo 17, comma 2, e articolo 18, commi 3 e 4).

In conclusione, la legge in esame, laddove comporta oneri per gli anni 2025 e successivi a valere sul bilancio di previsione 2023/2025 e sulle proiezioni degli stanziamenti di bilancio per gli esercizi seguenti, è priva di idonea copertura finanziaria, in contrasto con l’articolo 81, terzo comma, della Costituzione, e pertanto va impugnata ex art. 127 Cost.

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