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Disciplina delle professioni turistiche (5-12-2012)
Bolzano
Legge n.21 del 5-12-2012
n.50 del 11-12-2012
Politiche infrastrutturali
31-1-2013 /
Impugnata
L’art. 8, comma 1, n. 20 dello Statuto speciale di Autonomia per la Regione Trentino Alto Adige attribuisce alla Provincia autonoma di Bolzano la potestà legislativa in materia di guide, portatori alpini, maestri e scuole di sci. Tale competenza, ai sensi dell’art. 4 del medesimo Statuto, deve comunque esplicarsi “ nel rispetto della Costituzione e dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nonché degli obblighi internazionali”.
Ciò premesso, alcune disposizioni delle legge provinciale appaiono presentare profili di impatto concorrenziale, risultando sproporzionate rispetto all’obiettivo di garantire la sicurezza e la tutela dei fruitori dei servizi offerti. Esse eccedono quindi dalle competenze statutarie per violazione della competenza esclusiva in materia riconosciuta allo Stato dall’articolo 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione, oltre a porre ingiustificati ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi, in contrasto con i principi comunitari espressi in materia dal Titolo IV, parte terza del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea) e quindi violando l’articolo 117, primo comma della Costituzione.
In particolare:
1)L’art. 3 stabilisce le condizioni necessarie per poter esercitare le professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico nella Provincia di Bolzano, definite dal precedente art. 2. Al riguardo, il citato art. 3, prevede al comma 1, lett. b) che solo l’attività di accompagnatore turistico possa essere esercitata anche dai soggetti che hanno conseguito l'abilitazione in un'altra regione o in provincia di Trento. Dal che si evince, per esclusione, che la professione di guida turistica può essere esercitata solo da coloro che hanno ottenuto l’abilitazione nelle forme previste dall’ art. 6 della l.p. in esame, anche se già in possesso di un titolo equipollente rilasciato da un'altra regione o dalla Provincia di Trento. Il citato art. 6, infatti, indica i requisiti per accedere all’esame di abilitazione, stabilendo, al comma 4, che, per ottenere l’abilitazione per la professione di guida turistica, rilasciata dalla Ripartizione provinciale Turismo, occorre il possesso della laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o archeologia o di un titolo equipollente necessario, previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio. Del pari, il comma 5, prevede che l'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore turistico/accompagnatrice turistica è rilasciata dalla Ripartizione provinciale Turismo a chi è in possesso di una laurea o diploma universitario in materia turistica o di un titolo equipollente, previa verifica delle conoscenze specifiche che non sono state oggetto del corso di studi e facenti parte delle materie dell'ultimo esame di abilitazione indetto. Le citate disposizioni provinciali, dunque, nella misura in cui impongono alle guide alpine già abilitate in altre Regioni o nella provincia di Trento, di superare un altro esame di abilitazione per esercitare stabilmente la professione nella Provincia di Bolzano — Alto Adige, appaiono sproporzionate rispetto all’obiettivo di garantire la sicurezza e la tutela dei fruitori dei servizi offerti e suscettibili, per tale via, di porre un ostacolo ingiustificato all’accesso ed all’esercizio di tale professione, determinando un’indebita restrizione ai principi di libera circolazione delle persone e dei servizi.
2) La norma contenuta nell’art. 7, alle lett. d) ed e), individua tra i soggetti esonerati dall’obbligo del possesso di abilitazione chi, in qualità di dipendente delle organizzazioni turistiche di cui alla legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, e successive modifiche, e dell'Agenzia "Alto Adige Marketing", accompagna ospiti nelle visite delle località site nel proprio territorio di competenza e chi accompagna persone in pullman in gite in Alto Adige, con punti di partenza e arrivo in Alto Adige. Anche in questo caso, le norme in esame pongono in un’indebita posizione di vantaggio coloro che svolgono la professione in materia turistica stabilmente sul territorio, rispetto a coloro che provengono da altre regioni e, per giunta, già potenzialmente idonei, determinando quindi un’alterazione degli assetti concorrenziali nel settore.
3)L’art. 13, comma 2, modificando la legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, "Ordinamento delle guide alpine - Guide sciatori", inserisce l’articolo 8.ter nella medesima legge provinciale, rubricato “Accompagnatore/Accompagnatrice di media montagna”. Detta nuova norma, al comma 4, prevede che le guide alpine e gli/le aspiranti guida possano svolgere anche la professione di accompagnatore di media montagna. Considerato che, ai sensi dell’articolo 5 lettera e) della stessa legge provinciale n. 33/1991, per ottenere l’iscrizione all’albo delle guide alpine, è previsto il requisito della residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della provincia, la norma in esame, consentendo alle guide alpine di svolgere l’ulteriore attività di accompagnatore di media montagna, finisce per favorire i soggetti che svolgono in maniera stanziale l’attività di guida alpina, determinando dunque un’ulteriore ingiustificata preferenza nei confronti di taluni soggetti, in violazione del principio di libero accesso ed esercizio delle professioni, in contrasto quindi con i principi di tutela della concorrenza e del mercato.
Per questi motivi la legge provinciale deve essere impugnata di fronte alla Corte Costituzionale ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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