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Riconoscimento di Treglio paese dell’affresco. (10-12-2012)
Abruzzo
Legge n.59 del 10-12-2012
n.69 del 19-12-2012
Politiche socio sanitarie e culturali
8-2-2013 /
Impugnata
La legge della Regione Abruzzo n. 58 del 10 dicembre 2012 “Riconoscimento di Treglio paese dell’Affresco” presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale.
- l’art. 5, che, al comma 1, dispone la concessione di un contributo regionale al Comune di Treglio per la gestione della manifestazione “ Treglio affrescata”, volta a valorizzare e riconoscere l’arte della pittura sul territorio regionale, e, al comma 2, prevede che la concessione del contributo regionale sia subordinata alla presentazione di una relazione dettagliata, comprensiva della previsione di spesa, firmata del legale rappresentante della manifestazione, stabilisce, al comma 3, che “ L'ammontare complessivo del contributo, che non può eccedere il 50% della spesa sostenuta, è erogato dalla Giunta regionale nella seguente misura:
a) 40% prima della realizzazione della manifestazione e, comunque, a seguito della presentazione della relazione di cui al comma 2;
b) 60% entro trenta giorni dalla presentazione di una relazione illustrativa dell'attività svolta, corredata del bilancio consuntivo dell'attività finanziata, a firma del legale rappresentante.” Detto comma 3 dell’art. 5, che, nel disporre la concessione del contributo regionale, si limita a prevedere esclusivamente le modalità di erogazione del contributo stesso, omettendo invece di quantificarne esattamente l’ammontare e la relativa fonte di finanziamento, contrasta con l’art. 81, quarto comma, della Costituzione, secondo il quale, ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Al riguardo la Corte Costituzionale ha più volte ribadito, da ultimo con la sentenza 131/2012, che «il legislatore regionale non può sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l’art. 81 Cost. si ispira» (sentenze n. 106 del 2011, nn. 141 e 100 del 2010) e la copertura di nuove spese «deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri».
Per i motivi esposti l’art. 3, comma 3, della legge in esame deve essere impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.
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