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Riordino istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale. (13-12-2012)
Friuli Venezia Giulia
Legge n.25 del 13-12-2012
n.51 del 19-12-2012
Politiche socio sanitarie e culturali
8-2-2013 /
Impugnata
La legge della Regione Friuli Venezia Giulia 13 dicembre 2012, n. 25, recante “Riordino istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale” presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 8, comma 2.
In particolare:
l’art. 8, comma 2, nella parte in cui dispone che ai direttori generali che decadono dall'incarico viene corrisposto "il compenso omnicomprensivo dovuto in caso di cessazione anticipata dall'incarico", si pone in contrasto con l'articolo 1, comma 6, del dPCM n. 502 del 1995, secondo il quale “nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al direttore generale nel caso di cessazione dell'incarico per decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto, nonché per dimissioni”
In sostanza, la norma regionale, introducendo un trattamento economico di favore nei confronti della predetta figura di direttore generale, comporta una maggiore spesa priva di copertura finanziaria, con conseguente violazione dell'articolo 81 della Costituzione.
La stessa norma si pone inoltre in contrasto con le vigenti disposizioni in materia di contenimento della finanza pubblica. Pertanto, la disposizione in esame si pone anche in contrasto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, in violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Per i motivi esposti la disposizione regionale indicata deve essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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