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Modificazioni a leggi regionali in materia di professioni e altre disposizioni. (11-12-2012)
Valle Aosta
Legge n.34 del 11-12-2012
n.53 del 27-12-2012
Politiche infrastrutturali
8-2-2013 /
Impugnata
La legge della Regione Valle d’Aosta 11 dicembre 2012, n. 34, recante. “Modificazioni a leggi regionali in materia di professioni e altre disposizioni.” apporta modifiche a varie leggi e, segnatamente, alla legge regionale 7 marzo 1997 (Disciplina della professione di guida alpina in Valle d’Aosta), n. 7, la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d’Aosta), la legge regionale 7 maggio 2012, n. 14 (Disciplina dell’attività di acconciatore) e la legge regionale 30novembre 2001, n. 36.
E’ opportuno premettere che l’art. 2, comma 1, lett. u) dello Statuto attribuisce alla Regione automa Valle d’Aosta, potestà legislativa in materia di guide, portatori alpini, maestri e scuole di sci; il che, ai sensi del medesimo art. 2, avviene comunque nel rispetto della Costituzione e dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nonché degli obblighi internazionali.
Ciò posto, presenta profili di incostituzionalità l’art. 7 della l.r. n. 34/2012, che nel modificare l’art. 7bis della l. r. n. 44/1999, sostituisce il comma 3, prevedendo che “1‘esercizio temporaneo della professione da parte di maestri di sci provenienti, con i propri clienti; da Stati membri dell‘UE diversi dall‘Italia (…) è subordinato all’accertamento da parte della struttura regionale competente (…) del possesso, anche sulla base dell’esperienza professionale maturata, di una idonea formazione professionale”.
Dal che si evince che la professione di maestro di sci, ancorché temporanea, può essere esercitata da parte dei professionisti provenienti da Stati membri dell’Unione Europea diversi dall’Italia, con "propri clienti", solamente previo accertamento da parte della struttura regionale competente dell’idonea formazione professionale, anche sulla base dell’esperienza professionale maturata.
Detta disposizione, imponendo restrizioni all’accesso e all’esercizio della professione da parte di maestri di sci già abilitati in altri paesi membri dell’Unione Europea, sproporzionate rispetto all’obiettivo di garantire la sicurezza e la tutela dei fruitori dei servizi offerti e, dunque, ponendo un ostacolo ingiustificato all’accesso ed all’esercizio di tale professione, eccede dalle competenze statutarie , in violazione dei principi di tutela della concorrenza e del mercato, di cui all’art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione.
Per questi motivi la norma sopra indicata deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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