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Misure per il contenimento dei costi della selezione del personale nella Regione Abruzzo, modifica alla L.R. 91/1994 e disposizioni per il funzionamento della Struttura del Servizio di Cooperazione Territoriale-IPA (28-12-2012)
Abruzzo
Legge n.71 del 28-12-2012
n.94 del 28-12-2012
Politiche ordinamentali e statuti
26-2-2013 /
Impugnata
La Regione Abruzzo intende fornire sia un contributo al contenimento dei costi della selezione del personale, sia un apporto per favorire la mobilità regionale dei dipendenti regionali verso le società partecipate dalla Regione Abruzzo.
La legge regionale tuttavia,è censurabile per le seguenti motivazioni:
1) L’art. 1, comma 1, disponendo la proroga dell’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici fino al 31 dicembre 2014, si pone in contrasto con l’articolo 1, comma 388, della l. 24 dicembre 2012, n.228 (Legge di stabilità 2013), che fissa il predetto termine di scadenza al 30 giugno 2013, così violando l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell’ottica del coordinamento della finanza pubblica, cui la regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.
2) L’art. 2 sostituisce l’art. 19 della l.r. 91/94 ( in materia di Aziende per il diritto allo studio universitario) ma nella nuova formulazione appaiono illegittime le norme di cui ai commi 5, 6 e 7.
Infatti, il comma 5, stabilendo che, nel caso di mancato rinnovo o mancato conferimento dell'incarico al personale dirigente presente nei ruoli delle Aziende per il diritto allo studio universitario, tale personale, considerato in esubero, transiti direttamente nei ruoli regionali, non risulta conforme alle procedure previste per le eccedenze di personale dall’art. 33 del d.lgs. n. 165/2001 e quindi viola l’art. 117, secondo comma, lett. l),della Costituzione che riserva l’ordinamento civile, e quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile (contratti collettivi), alla competenza esclusiva dello Stato.
I commi 6 e 7 prevedono che, in caso di assenza o impedimento del Dirigente, al fine di garantire il funzionamento delle Aziende per il diritto allo studio universitario, le funzioni attribuite al dirigente sono svolte, per il tempo in cui perdura l'assenza o l'impedimento, dal funzionario con il grado più elevato che abbia i requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale e che per il periodo di svolgimento delle predette funzioni gli sia riconosciuto il trattamento economico spettante al dirigente. Così riformulati i commi in questione non consentono di inquadrare l’attribuzione delle funzioni in parola né all’istituto della reggenza né a quello delle mansioni superiori. Infatti, quest’ultimo non può venire in rilievo laddove le mansioni superiori comportino il passaggio dal comparto alla dirigenza, mentre se si trattasse di reggenza, come dovrebbe, il reggente non dovrebbe avere diritto all’incremento della retribuzione, come risulta, invece, dal comma 7 citato.
Inoltre, il comma 6 disciplinando il periodo dell’assenza o impedimento del dirigente, non specifica, comunque, che l’attribuzione delle funzioni deve essere per il tempo necessario a provvedere alla sostituzione del dirigente e non per il tempo in cui perdura l'assenza o l'impedimento.
Anche le predette disposizioni violano la normativa vigente in materia di pubblico impiego e, pertanto, il già richiamato art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione.
Per i suesposti motivi si ritiene, pertanto, di promuovere le questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame dinanzi alla Corte Costituzionale.
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