Dettaglio Legge Regionale

"Approvazione localizzazione, in Agro di Calciano, di un impianto di distribuzione carburanti e relativi servizi accessori in variante al piano territoriale paesistico di area vasta nel bosco di Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane" (21-12-2012)
Basilicata
Legge n.33 del 21-12-2012
n.48 del 21-12-2012
Politiche infrastrutturali
8-2-2013 / Impugnata
La legge regionale è censurabile relativamente all'articolo 1, secondo cui “ In attuazione dell’art. 19 della Legge Regionale 4 agosto 1987, n. 20, è approvata la localizzazione, in agro di Calciano, di un impianto di distribuzione carburanti e relativi servizi accessori (Allegato A) in Variante al Piano Territoriale Paesistico di area vasta del Bosco Gallipoli-Cognato e Piccole Dolomiti Lucane, di cui alla D.G.R. n. 512 del 18 marzo 2010.”

1 . Si premette che la norma regionale postula erratamente la perdurante vigenza dell’art. 19 della legge regionale n. 20 del 1987, norma da ritenersi abrogata implicitamente dal codice dei beni culturali del 2004, e ciò in forza della legge cosiddetta “Scelba” n. 62 del 1953, stante la palese incompatibilità, riferita all’introduzione di varianti al piano territoriale paesistico, della norma regionale del 1987 rispetto alla successiva legislazione statale, atteso che il codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004 ha introdotto, quale unico strumento idoneo a tali fini, la pianificazione paesaggistica congiunta tra Stato e Regione ai sensi degli articoli 135 e 143.
Infatti, spettando la materia della tutela del paesaggio, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, al legislatore nazionale, la sopravvenuta regolamentazione della materia con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comporta, a norma dell'art. 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, l'abrogazione delle precedenti disposizioni regionali incompatibili, con la conseguenza che, dopo il 2004 non è più consentito nell’ordinamento giuridico introdurre varianti al piano paesaggistico per mezzo di leggi regionali, prive di potestà normativa nella materia.

La disposizione in esame presenta, quindi, profili di illegittimità costituzionale per contrasto con le norme interposte, di fonte ordinaria, direttamente attuative degli artt. 9 e 117, comma 2, lettera s), Cost., contenute nel decreto legislativo citato, che prevedono l’elaborazione congiunta dei nuovi piani paesaggistici ovvero l’adeguamento di quelli eventualmente vigenti ai dettami prescrittivi e contenutistici dell’art. 143 del codice.

Il principio della pianificazione necessariamente congiunta (Stato - Regione) sui beni paesaggistici, contenuto negli artt. 135 e 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004 (e successivi decreti correttivi del 2006 e del 2008), costituisce peraltro una norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica, che si impone, come tale, uniformemente su tutto il territorio nazionale, in tutte le Regioni, ivi incluse quelle che godono di autonomia speciale (come già affermato da diverse sentenze della Corte Costituzionale).

Con la previsione normativa in esame , la Regione viola questi fondamentali canoni costituzionali, pretendendo di modificare unilateralmente, senza alcun coinvolgimento degli organi ministeriali, con lo strumento legislativo, il piano paesaggistico, lì dove, invece, avrebbe dovuto concordare le modifiche nella appropriata sede della nuova concertazione di riforma e modifica congiunta del piano medesimo, come, peraltro, previsto dal Protocollo d’intesa tra la Regione Basilicata, il Ministero per i beni e le attività culturali, sottoscritto in data 14 settembre 2011, ai sensi dell’art. 156, comma 3, del Codice di settore, per la definizione congiunta del piano paesaggistico regionale.

2. Inoltre, si rileva che la variante prevista dalla norma regionale, per la parte in cui non richiama l' effettuazione della predetta valutazione di incidenza, risulta priva delle valutazioni ambientali previste dalla normativa nazionale, considerato che il territorio in cui si intende realizzare l'impianto in parola ricade in area SIC/ZPS ( siti di interesse comunitario e zone di protezione speciale) per la quale è obbligatoria la valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del DPR n.357/97.

La norma regionale risulta quindi eccedere dalle competenze regionali per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente , dell'ecosistema e dei beni culturali.

Per questi motivi la disposizione regionale deve essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

« Indietro