Dettaglio Legge Regionale

Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto. (28-12-2012)
Veneto
Legge n.50 del 28-12-2012
n.110 del 31-12-2012
Politiche infrastrutturali
26-2-2013 / Impugnata

La legge regionale in esame, che detta disposizioni per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto, con riferimento al commercio al dettaglio su area privata , presenta profili di illegittimità costituzionale relativamente alle seguenti dispoosizioni, per i motivi indicati:

1) gli articoli 17, 18 e 19, che regolano rispettivamente gli esercizi di vicinato, le medie strutture di vendita e le grandi strutture di vendita prevedono che lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) sia responsabile dell’autorizzazione relativa ad apertura, ampliamento o riduzione di superficie, mutamento del settore merceologico, trasferimento di sede, sub ingresso degli esercizi di vicinato e delle medie strutture con superficie di vendita non superiore a 1.500 mq, nonché, di quella relativa ad apertura, ampliamento di superficie, trasferimento di sede, trasformazione di tipologia delle grandi strutture di vendita, senza far riferimento alla procedura di VAS.
Si rappresenta in proposito che la Regione Veneto , con D.G.R. n. 791/2009, ha escluso « le varianti a piani e programmi conseguenti alla procedura di sportello unico per le attività produttive» «dalla procedura di verifica di assoggettabilità stessa nonché dalla procedura VAS, fatta salva la necessità di verificare se [i seguenti] progetti sono, o meno, assoggettati alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o a screening di VIA».
Inoltre l’articolo 40 della l.r. n. 13/2012 esclude dalla VAS i piani urbanistici attuativi e le loro varianti, alla quali sono assimilabili, nell’impostazione del legislatore regionale, anche le varianti conseguenti alla procedura di SUAP. Tale norma regionale è stata impugnata dal Governo dinanzi alla Corte Costituzionale, proprio perché la prevista esclusione è stata ritenuta invasiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente ed ecosistema .
Quindi la legge in oggetto, con le norme sopra indicate, coerentemente con la legislazione regionale vigente, elude il tema della VAS, ribadendo l’esclusione di tutte le varianti conseguenti a procedure SUAP dalla VAS. Nel caso specifico occorre sottolineare che il D.P.R. 160/2010 all’art. 8 comma 3 esclude le procedure afferenti alle strutture di vendita dall’applicazione delle norme di raccordo procedimentale con strumenti urbanistici da esso previste. Pertanto, una variante conseguente alla procedura di SUAP relativa a strutture di vendita deve essere sottoposta alle procedure di approvazione previste per tutte le altre varianti urbanistiche e non può godere, nemmeno, delle forti semplificazioni previste per tale iter in funzione di altri tipologie di progetti presentati a SUAP.
E’, pertanto, fuori discussione che le varianti conseguenti a procedura di SUAP e afferenti a strutture di vendita debbano essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VAS, pertanto la disciplina regionale contrasta con la disciplina statale sulla valutazione ambientale strategica, adottata dallo Stato nell'esercizio della propria competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente ed ecosistema ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

2 ) l’art. 22 (Requisiti ambientali e viabilistici), comma 1 stabilisce che:
“1. Alle grandi strutture di vendita si applica la vigente disciplina di cui alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione ambientale” e successive modificazioni e al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di semplificazione e unitarietà dei procedimenti, con riferimento alle seguenti tipologie progettuali:
a) grandi strutture aventi superficie di vendita superiore a 8.000 metri quadrati, assoggettate alla valutazione di impatto ambientale (VIA);
b) grandi strutture aventi superficie di vendita compresa tra 2.501 e 8.000 metri quadrati, assoggettate alla procedura di verifica o screening.”
Tale norma, risulta essere in palese difformità con quanto stabilito dal D. lgs. 152/06 e ss.mm.ii., Allegato IV, punto 7.b, in quanto limita l’applicazione della normativa sulla VIA alle grandi strutture aventi superficie di vendita compresa, rispettivamente, tra 2.501 e 8.000 metri quadrati (assoggettate alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o screening) e superiori a 8.000 metri quadrati (assoggettate alla procedura di valutazione di impatto ambientale propriamente detta-VIA).
In tal modo restano immotivatamente escluse dalla applicazione persino della semplice procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o screening tutte, e in modo indistinto, le strutture di vendita superiori a 150 e fino a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, e superiori a 250 e fino a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
Pertanto la disposizione regionale opera una illegittima restrizione del campo di applicazione della disciplina della valutazione di impatto ambientale.
Conclusivamente, la norma regionale in oggetto, dettando disposizioni difformi dalla normativa statale vigente, presenta profili di illegittimità con riferimento all’art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione, ai sensi del quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
3) l’art. 26, disciplinando gli interventi edilizi relativi alle strutture di vendita a rilevanza regionale, stabilisce che tali interventi “sono soggetti ad un accordo di programma ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000, anche in variante .. ai piani territoriali... “, prevedendo, così, la possibilità che l’accordo di programma determini deroghe ulteriori rispetto alle varianti agli strumenti urbanistici contemplate dal richiamato articolo del decreto legislativo n. 267 del 2000.
La disposizione regionale, stabilendo che l’accordo di programma possa derogare ai piani territoriali, che, come noto, comprendono anche i piani paesaggistici, manifesta evidenti elementi di incostituzionalità, contrastando con l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che assegna alla competenza esclusiva statale la materia della tutela del paesaggio, nonché con gli articoli 135 e 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che costituiscono espressione della potestà legislativa esclusiva statale nella materia della tutela del paesaggio, in base ai quali le modifiche e le eventuali deroghe alla pianificazione paesaggistica vigente possono essere introdotte esclusivamente mediante una nuova pianificazione paesistica conforme ai contenuti regolatori stabiliti dal Codice e dettata con l’intesa dello Stato (almeno per quanto riguarda le aree sottoposte a vincolo paesaggistico).

Per questi motivi la legge regionale deve essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

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