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Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante. (31-12-2012)
Veneto
Legge n.55 del 31-12-2012
n.110 del 31-12-2012
Politiche infrastrutturali
26-2-2013 /
Impugnata
La legge della Regione Veneto 31.12.2012, n. 55, recante “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive.”, presenta profili di illegittimità costituzionale in relazione ai seguenti articoli:
1. L’art 16, che introduce il comma 4-bis all’art. 48-bis della legge regionale n. 33/2012, in materia di esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime, stabilisce che “ciascun operatore non può essere titolare di nulla osta in più di un comune”;
Tale previsione , nella misura in cui impedisce la titolarità di nulla osta in più comuni, o l’esercizio dell’attività del commercio in forma itinerante in un comune diverso da quello che ha rilasciato il nulla osta e sulla base del titolo conseguito in quest’ultimo, contrasta con i principi a tutela della concorrenza di cui al decreto legislativo 26.03.2010, n. 59, recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno:”.
In particolare, l’art. 19 del citato d.lgs. n. 59/2010, stabilisce che “L'autorizzazione permette al prestatore di accedere all'attività di servizi e di esercitarla su tutto il territorio nazionale... fatte salve le ipotesi in cui la necessità di un ‘autorizzazione specifica o di una limitazione dell’autorizzazione ad una determinata parte del territorio per ogni stabilimento sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale”.
Stante la mancata individuazione di un motivo imperativo di interesse generale tale da giustificare l’imposizione di limiti alla titolarità di più nulla osta o all’efficacia territoriale del nulla osta, la misura de quo pone un’ingiustificata compartimentazione dei mercati in contrasto con lo spirito di liberalizzazione di cui al citato decreto legislativo n. 59/2010, limitando ingiustificatamente la concorrenza tra gli operatori.
Pertanto, la norma in esame, nel limitare l’esercizio della professione del commercio in forma itinerante in diversi comuni, viola i principi di tutela della concorrenza e del mercato, di cui all’art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione.
2. L’art. 4, legittima l’esclusione dalla Valutazione Strategica ambientale (VAS) delle varianti allo strumento urbanistico generale connesse ad interventi di edilizia produttiva.
La norma regionale, che disciplina la procedura applicabile ai progetti relativi agli impianti produttivi non conformi allo strumento urbanistico generale, si pone in contrasto con la normativa nazionale in materia ambientale di competenza esclusiva dello Stato, laddove prevede l’esclusione dalla VAS delle varianti allo strumento urbanistico generale connesse ad interventi di edilizia produttiva.
Al riguardo, si segnala che già con deliberazione del 31 marzo 2009, n. 791, (Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali.) la Giunta della Regione Veneto ha escluso « le varianti a piani e programmi conseguenti alla procedura di sportello unico per le attività produttive» «dalla procedura di verifica di assoggettabilità stessa nonché dalla procedura VAS, fatta salva la necessità di verificare se i seguenti progetti sono, o meno, assoggettati alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o a screening di VIA.».
Il che è stato ribadito dalla Commissione regionale VAS con parere 3 agosto 2012, n. 84 (Linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo, con particolare riferimento alle ipotesi di esclusione già previste dalla Deliberazione n. 791/2009 e individuazione di nuove ipotesi di esclusione e all’efficacia della valutazione dei Rapporti Ambientali dei PAT/PATI.).
Giova segnalare che detto impianto normativo risulta coerente con quanto previsto dall’art. 40 della l.r. n. 13/2012, che è stato oggetto di impugnativa innanzi alla Corte Costituzionale proprio perché prevede l’esclusione dalla VAS dei piani urbanistici attuativi e delle loro varianti alle quali sarebbero assimilabili, nell’impostazione del legislatore regionale del Veneto, anche le varianti conseguenti alla procedura di SUAP.
Pertanto, la norma in esame, nel contrastare la vigente normativa nazionale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, viola l’art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione.
Per questi motivi la norme sopra indicate devono essere impugnate ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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