Dettaglio Legge Regionale

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 – Bilancio pluriennale 2013 -2015. (10-1-2013)
Abruzzo
Legge n.3 del 10-1-2013
n.7 del 16-1-2013
Politiche economiche e finanziarie
8-3-2013 / Impugnata
La legge regionale in esame è censurabile per i seguenti motivi:
Gli artt. 13 e 14 dispongono l'utilizzo di quota parte del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2012 a copertura di stanziamenti di spese non vincolate, malgrado non sia stata ancora certificata l'effettiva disponibilità dello stesso con l'approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2012.
In particolare, tra le spese la cui copertura è assicurata tramite l'utilizzo dell'avanzo presunto, vi sono quelle relative alla riassegnazione dei residui passivi perenti in conto capitale e di parte corrente, iscritte rispettivamente nei capitoli 323500 (UPB15.02.003) e 321920 (UPB 15.01.002).
La Corte Costituzionale, peraltro, da ultimo con la sentenza n. 70 del 2012, ha chiarito che il saldo finanziario presunto consiste in una stima provvisoria, priva di valore giuridico ai fini delle corrispondenti autorizzazioni di spesa. La medesima Corte Costituzionale, inoltre, ha sottolineato che “nessuna spesa può essere accesa in poste di bilancio correlate ad un avanzo presunto, se non quella finanziata da fondi vincolati e regolarmente stanziati nell'esercizio precedente".
Per tale motivo, la norma in esame si pone in contrasto col principio di equilibrio del bilancio contenuto nell'art. 81, quarto comma, nonché con l’art. 117, terzo comma della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica.
Dalla legge regionale in parola, inoltre, appare non congrua la gestione dei residui perenti il cui ammontare, al 31/12/2011, per il solo Titolo I della spesa, è pari a circa 21 milioni di euro, diversamente da quanto riportato nel bilancio di previsione per il 2013 ove sono complessivamente stanziate nei fondi per la reiscrizione dei residui passivi perenti, risorse per euro 9.000.000,00.
Al riguardo la Corte Costituzionale con la sentenza n. 70 del 2012 ha sottolineato che l’entità di tale stanziamento “non appare improntata a criteri dì prudenzialità, in quanto, così come anche sostenuto dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie (delibera n. 14/AUT/2006), per apprestare una sufficiente garanzia di assolvimento delle obbligazioni assunte, la dotazione del fondo residui perenti dovrebbe avere una consistenza tale da assicurare un margine di copertura pari al 70% degli stessi.
Per le suesposte considerazioni, la norma in esame si pone in contrasto col principio di equilibrio del bilancio contenuto nell'art. 81, quarto comma Cost.,
Per le motivazioni esposte si ritiene che il provvedimento debba essere impugnato dinanzi la Corte Costituzionale, ai sensi dell’ art. 127 Cost.

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