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Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009. (8-2-2013)
Umbria
Legge n.3 del 8-2-2013
n.8 del 13-2-2013
Politiche infrastrutturali
27-3-2013 /
Impugnata
La legge della Regione Umbria 8 febbraio 2013, n. 3, recante“Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009.”, presenta profili di illegittimità costituzionale in relazione all’art. 10, comma 1, laddove è previsto il possesso di attestazione di qualificazione SOA per le imprese che svolgono i lavori di ripristino degli immobili privati.
Al riguardo, è opportuno premettere che la legge regionale in parola, che consta di 19 articoli e di due allegati, disciplina la programmazione e l'attuazione degli interventi necessari per la ricostruzione e il ripristino degli immobili privati e delle opere pubbliche danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009 ed, in particolare, per quelli siti nei comuni individuati dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3853 (Primi interventi urgenti conseguenti ai gravi eventi sismici che hanno colpito parte del territorio della Regione Umbria il giorno 15 dicembre 2009).
In particolare, l’art. 3 individua i soggetti privati (titolari di diritto di proprietà sugli immobili danneggiati, ovvero i soggetti titolari, alla medesima data, di diritti reali di godimento sui suddetti immobili, qualora autorizzati dagli stessi proprietari) che beneficiano del contributo per gli interventi volti al ripristino di immobili danneggiati dal citato sisma del 15.12.2009.
Sempre in tema, l’art. 9 della medesima legge prevede, per le unità immobiliari ammesse a contributo, il divieto di mutamento della destinazione d'uso in atto al momento del sisma del 15 dicembre 2009 prima che siano decorsi due anni dalla data di completamento dell'intervento, a pena di decadenza dal contributo e di rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali.
L’art. 10 della legge in esame, al comma 1, estende ai lavori privati, come sopra descritti, il sistema di qualificazione SOA previsto per gli appalti di lavori pubblici dall’art. 40 del d.lgs. n. 163/2006, recante Codice dei contratti e dagli artt. 60 e ss del d.P.R. n. 207/2010, recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del medesimo codice dei contratti.
Al riguardo, è evidente che la norma sopra citata appare in netto contrasto con quanto previsto dall’art. 4, comma 3 del citato del d.lgs. n. 163/2006, che testualmente recita: “3. Le regioni, nel rispetto dell’articolo 117, comma secondo, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente codice in relazione: alla qualificazione e selezione dei concorrenti; alle procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa; ai criteri di aggiudicazione; al subappalto; ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; alle attività di progettazione e ai piani di sicurezza; alla stipulazione e all’esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell’esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilità amministrative; al contenzioso. Resta ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare i contratti relativi alla tutela dei beni culturali, i contratti nel settore della difesa, i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza relativi a lavori, servizi, forniture.”.
In tema, si era già espressa la Corte Costituzionale (sent. 23 novembre 2007, n. 401) stabilendo che la competenza esclusiva dello Stato nelle materie elencate nel citato art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006, è volta a garantire l’esigenza di tutela della concorrenza che si concretizza nella volontà di assicurare l’adozione di uniformi procedure di evidenza pubblica nella scelta del contraente, idonee a garantire, in particolare, il rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di proporzionalità e di trasparenza.
Del pari, la competenza esclusiva dello Stato nelle citate materie è inoltre volta a garantire l’uniformità di trattamento nell’intero territorio nazionale laddove, “disciplinando aspetti afferenti a rapporti che presentano prevalentemente natura privatistica - pur essendo parte di essi una pubblica amministrazione, deve essere ascritta all’ambito materiale dell’ordinamento civile.”.
Pertanto, il citato art. 10, comma 1, della l.r. n. 3/2013, si pone in contrasto con l'art. 4, comma 3 del d.lgs. n. 163/2006, attestante la potestà esclusiva dello Stato nelle materie ivi elencate in quanto inerenti le nozioni di «tutela della concorrenza» e di «ordinamento civile» attribuite in via esclusiva alla competenza del legislatore nazionale, ex art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), Cost.
Per questi motivi la norma sopra indicata deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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