Dettaglio Legge Regionale

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2013, all'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2012 e disposizioni concernenti i cantieri comunali. (21-2-2013)
Sardegna
Legge n.4 del 21-2-2013
n.10 del 28-2-2013
Politiche economiche e finanziarie
27-3-2013 / Impugnata

La legge in esame, con la quale la Regione Autonoma Sardegna reca “Modifiche dell’articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2013, all’articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2012 e disposizioni concernenti i cantieri comunali” presenta alcuni profili di illegittimità costituzionale.
Preliminarmente si rileva che la disposizione in esame eccede dalla competenza legislativa concorrente in materia di coordinamento di finanza pubblica, prevista per le Regioni ordinarie dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione, ed estesa, ex art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001, alla Regione Sardegna quale forma di autonomia più ampia. Come più volte ribadito dalla Corte Costituzionale, il vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica connessi agli obiettivi nazionali condizionati anche dagli obblighi comunitari, che grava sulle Regioni ad autonomia ordinaria in base all’art. 119 della Costituzione, si impone anche alle Regioni a statuto speciale nell’esercizio della propria autonomia finanziaria.
La legge in esame è censurabile per i seguenti motivi:
1) L’articolo 2, comma unico, detta “Disposizioni concernenti i cantieri comunali”.
Tale disposizione, statuisce che “I cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi costituiscono a tutti gli effetti progetti speciali finalizzati all'attuazione di competenze e di politiche regionali, non hanno carattere permanente e pertanto le assunzioni di progetto in essi previste non costituiscono presupposto per l'applicazione dei limiti di cui all'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni”.
Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, prevede all'art. 9, comma 28, che “A decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.. [omissis]. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale”.
In ogni caso, la fattispecie in esame non è riconducibile ad alcuna delle eccezioni introdotte dall'art. 4 ter, comma 12, del D.L. 2 marzo 2012, n. 15 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento) con il quale il legislatore statale ha consentito agli enti locali a decorrere dal 2013, di superare il limite previsto dall'art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010, nei soli casi di assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale.
Si rileva, inoltre, che la disciplina vincolistica statale in materia di spese del personale ed, in particolare, il limite di cui all'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, è stato di recente oggetto diretto dell'accertamento della Corte Costituzionale (sent. n. 21212012), che ne ha affermato la natura di principio di coordinamento della finanza pubblica non derogabile dalla legge regionale.
La Corte Costituzionale ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune previsioni di leggi regionali poiché “...non richiamando il limite posto dall'art. 9, comma 28 d.l. 78/2010, consentono alla Regione di procedere ad assunzioni a termine che comportino una spesa superiore a quella massima stabilita dalla legislazione statale di principio e, pertanto, violano l’art. 117, terzo comma, della Costituzione” (cfr. sent. Corte Cost. sopra citata con riferimento all'art. 6, comma 8, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011 in materia di assunzione di personale proveniente dai centri servizi per il lavoro (CSL) e dai Centri servizi inserimento lavorativo).
L'articolo 2 della legge regionale in esame, escludendo dall'ambito di applicazione della normativa statale vincolistica, i cantieri comunali per l’occupazione e i cantieri verdi sulla base della generica locuzione che essi “...costituiscono a tutti gli effetti progetti speciali finalizzati all’attuazione di competenze e di politiche regionali, a carattere non permanente...”, è costituzionalmente illegittimo in quanto viola il principio di coordinamento di finanza pubblica, di cui all'art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010 e, conseguentemente, viola il terzo comma, della Costituzione che riserva allo Stato i principi di coordinamento di finanza pubblica.
Pertanto, la norma in esame, viola i principi stabiliti dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell’ottica del coordinamento della finanza pubblica, cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare. Inoltre, la norma regionale, non prevedendo i mezzi finanziari necessari a coprire le spese di assunzione, contrasta con l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.
Per le motivazioni esposte, le disposizioni sopra indicate devono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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