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Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l’esercizio dell’attività commerciale). (25-2-2013)
Valle Aosta
Legge n.5 del 25-2-2013
n.11 del 12-3-2013
Politiche infrastrutturali
18-4-2013 /
Impugnata
La legge regionale, che detta norme di modifica alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l’esercizio dell’attività commerciale), presenta diversi aspetti di illegittimità costituzionale.
Si premette che l’art. 3, comma 1, lett. a) dello Statuto attribuisce alla Regione autonoma Valle d’Aosta potestà legislativa di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica in materia di commercio; il che, ai sensi del richiamato art. 2, deve comunque esplicarsi nel rispetto della Costituzione e dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nonché degli obblighi internazionali.
Inoltre, in applicazione della clausola di equiparazione di cui all’art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001, ai sensi della quale le disposizioni del nuovo Titolo V della Costituzione si applicano anche alle Regioni ad autonomia speciale per le parti in cui prevedono “forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite”, alla Regione autonoma Valle d’Aosta deve ritenersi attribuita la competenza residuale in materia di commercio in base all’articolo 117, comma 4, della Costituzione.
La Corte Costituzionale ha di recente chiarito, con la sent. n. 299/2012 che “ dalla natura “trasversale” della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza deriva che il titolo competenziale delle Regioni a statuto speciale in materia di commercio non è idoneo ad impedire il pieno esercizio della suddetta competenza statale e che la disciplina statale della concorrenza costituisce un limite alla disciplina che le medesime Regioni possono adottare in altre materie di loro competenza”
Ciò premesso, alcune norme della legge regionale in esame risultano eccedere dalle competenze statutarie, in quanto invasive della competenza legislativa in materia della tutela della concorrenza che l’articolo 117 secondo comma, lettera e), della Costituzione riserva in via esclusiva allo Stato. In particolare :
1) L’art. 2 inserisce, dopo l’art. 1, comma 1, della legge regionale n. 12/99, il comma 1-bis, ai sensi del quale l’apertura, il trasferimento e ampliamento di sede di nuovi esercizi commerciali non possono essere assoggettati ad alcun tipo di vincolo o contingente numerico, salvo quando siano in contrasto con la normativa in materia di “tutela della salute, dei lavoratori, dei beni culturali, del territorio e dell ‘ambiente, ivi incluso l ‘ambiente urbano, con particolare riferimento alla tutela e allo sviluppo equilibrato dello spazio vitale urbano.. secondo quanto stabilito dal piano territoriale paesistico della Valle d’Aosta (PTP) “. Il medesimo articolo 2 inserisce, inoltre un articolo 1-bis della legge regionale n. 12/99 che attribuisce alla Giunta regionale, sentite le associazioni delle imprese “esercenti il commercio maggiormente rappresentative in ambito regionale”“, il compito di individuare, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti, gli indirizzi per il conseguimento degli obiettivi di “equilibrio della rete distributiva, in rapporto alle diverse categorie e alla dimensione degli esercizi con particolare riguardo alle grandi strutture di vendita, tenuto conto della specificità dei singoli territori e dell’interesse dei consumatori alla qualità, alla varietà, all‘accessibilità e alla convenienza dell‘offerta”.
La norma regionali descritte presentano degli elementi di criticità dal punto di vista concorrenziale. In particolare, il nuovo art. 1-bis, è suscettibile di reintrodurre surrettiziamente limiti all’accesso ed all’esercizio di attività economiche nella misura in cui orienta la determinazione degli indirizzi da parte della Giunta Regionale a non meglio specificati “obiettivi di equilibrio della rete distributiva” che dovranno tenere conto anche dell’interesse dei consumatori alla qualità, varietà, accessibilità e convenienza dell’offerta. La genericità del criterio al quale la Giunta Regionale dovrà orientare la definizione degli indirizzi generali, lascia a quest’ultima una discrezionalità troppo ampia, suscettibile di tradursi nell’introduzione di vincoli quantitativi all’apertura di esercizi commerciali, non giustificati da esigenze di tutela della salute, dei lavoratori, dei beni culturali e del territorio, richiamate dal comma 1-bis dell’art. 1 della legge n. 12/99. Tale rischio appare ancor più fondato, in considerazione del fatto che la Giunta Regionale definirà gli indirizzi generali coinvolgendo le associazioni di imprese più rappresentative in ambito regionale. La partecipazione delle associazioni di categorie rappresentative, per definizione, di interessi tipici degli operatori già presenti sul mercato - alla determinazione degli indirizzi regionali per il conseguimento degli obiettivi di “equilibrio della rete distributiva”, determinerebbe quindi l’elaborazione di linee guida suscettibili di ostacolare ingiustificatamente l’accesso di nuovi operatori al mercato.
La norma dunque presenta profili di incostituzionalità, nei limiti in cui è suscettibile di limitare ingiustificatamente l’apertura di nuovi esercizi commerciali e di medie e/o grandi strutture di vendita, in violazione dei principi di tutela della concorrenza e del mercato e quindi in violazione dell’articolo 117, secondo comma lettera e) della Costituzione.
2) L’articolo 3, sostituendo l’articolo 3 della l.r. 12/1999, in tema di requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali, prescrive, anche per l'esercizio dell'attività commerciale relativa al settore merceologico alimentare effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, il possesso di uno dei requisiti professionali di cui all' articolo 71, comma 6, del D. Lgs. 59/2010.
Al riguardo, si osserva che il sopra citato articolo 71 è stato recentemente modificato ad opera dell'articolo 8 del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147 recante disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. N. 59/2010, adottato in attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
La nuova formulazione dell'articolo ha comportato che per effetto della soppressione della locuzione "anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone ", non è più obbligatorio il possesso di uno dei requisiti professionali elencati alle lettere a), b) e c) del comma 6 dell'art. 71, nel caso di attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, effettuate non al pubblico ma nei confronti di una cerchia determinata di soggetti. Si tratta, con riferimento all'attività di vendita, di tutti i casi in cui la vendita è effettuata con modalità o in spazi nei quali l'accesso non è consentito liberamente (Spacci interni).
Pertanto, la previsione di cui al comma 5 dell' articolo 3 della legge regionale in esame si pone in contrasto con il dettato normativo nazionale preposto alla tutela della concorrenza, configurando la violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.
3) L’articolo 4 inserisce l’articolo 3 bis) nella l.r. 12/1999 e disciplina gli orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio, alla luce dell'intervenuta modifica dell'articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 ad opera dell'articolo 31, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 20l, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con esclusione delle attività commerciali su area pubblica.
Al riguardo, in un'ottica pro-concorrenziale e in applicazione di criteri equitativi, anche in favore delle attività commerciali su area pubblica è applicabile il nuovo regime di cui all'articolo 31 sopracitato. Seppure l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è strettamente correlata all’uso di una proprietà pubblica e rientra quindi nella potestà dell’ente locale stabilire limiti e modalità di utilizzo, ai fini dell’applicazione delle norme di liberalizzazione degli orari , eventuali limiti all’esercizio temporale possono essere posti solo in applicazione e conformemente ai principi di indirizzo espressamente richiamati dal comma 13 dell’articolo 28 del d lgs n. 114/1998, come modificato dal comma 3 dell’articolo 70 del d lgs n. 59/2010. Non risponde a detti criteri porre limitazioni, ammissibili solo per esigenze di sostenibilità ambientale o sociale, e non quando esse risultino legate a verifiche di natura economica o fondate sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato.
Pertanto, la previsione in discorso, per la parte in cui esclude dall’applicazione delle norme di liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura delle le attività commerciali, quelle su area pubblica, si pone in contrasto con il dettato normativo nazionale preposto alla tutela della concorrenza, configurando la violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.
4) L’art. 7, nel sostituire integralmente l’art. 5 della legge regionale n. 12/99 rubricato “Medie e Grandi strutture di vendita”, introduce l’obbligo di ottenere un’autorizzazione per l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di una media o grande struttura di vendita, nel rispetto “delle determinazioni assunte nel piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG) e degli indirizzi di cui all’articolo 1-bis”. Il comma 4 del succitato articolo, infine, per i centri di vendita con superficie superiore a 1.500 metri quadrati, subordina il rilascio dell’autorizzazione al parere della struttura regionale competente in materia di commercio, che attesta la conformità dell’attività oggetto della richiesta agli indirizzi di cui all’articolo 1-bis, introdotto dall’articolo 2 della legge in esame, sopra censurato.
Anche per questa norma si presentano quindi le medesime criticità evidenziate sub.1, considerato che la prescrizione è suscettibile di limitare ingiustificatamente l’apertura di nuovi esercizi commerciali e di medie e/o grandi strutture di vendita, in violazione dei principi di tutela della concorrenza e del mercato e quindi in violazione dell’articolo 117, secondo comma lettera e) della Costituzione.
5) L’articolo 11 pone il divieto, nei centri storici, di apertura e trasferimento di sede di grandi strutture commerciali. Tale divieto, prescritto in via assoluta e riferito non solo all'ipotesi di apertura ma addirittura di trasferimento di sede, risulta eccessivamente restrittivo e, quindi, anticoncorrenziale, in violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.
6) L’articolo 18 prevede che varie disposizioni contenute nella medesima legge, comprese quelle che inaspriscono le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni, trovano applicazione anche nel caso di procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa.
Tale previsione, pertanto, si pone in contrasto con il principio generale del tempus regit actum che, nel diritto sanzionatorio amministrativo, comporta che la sanzione da irrogarsi sia quella applicabile sulla base della norma vigente nel tempo in cui fu commesso l'illecito, sia in ipotesi di previsione più sfavorevole che favorevole, in ciò violando l’art. 25 e l’art. 117, co.2 lett. l) della Costituzione con riferimento a quanto ribadito dalla disposizione dell’art. 11 delle disposizione sulla legge in generale ( Preleggi ) anteposte al Codice Civile , in base al quale la legge non dispone che per l’avvenire.
Per questi motivi la legge regionale deve essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.
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