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Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell’offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali) e ulteriori disposizioni in materia di alberghi. (18-3-2013)
Liguria
Legge n.4 del 18-3-2013
n.2 del 20-3-2013
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia impugnativa
RINUNCIA
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2013 il Governo ha impugnato la legge della Regione Liguria n. 4 del 18/03/2013, pubblicata sul BUR n. 2 del 20/03/2013, recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell’offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali) e ulteriori disposizioni in materia di alberghi”.
Successivamente, con legge regionale n. 5/2014, pubblicata su BUR n. 3 del 19 marzo 2014, recante “Modifiche di normative in materia di turismo, urbanistica ed edilizia”, sono state modificate le disposizioni oggetto di impugnativa.
In particolare, con gli articoli 1, 2 e 3 della l.r. n. 5/2013 sono stati modificati, rispettivamente, gli articoli 2 e 2-bis della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 e l’articolo 9 della legge regionale n. 4/2013. Le modifiche, relative al procedimento per lo svincolo delle strutture a destinazione alberghiera in caso di sopravvenuta inadeguatezza della struttura ricettiva rispetto alle esigenze del mercato, sono idonee a superare i rilievi di incostituzionalità mossi dal Governo avverso la legge regionale n. 4/2013.
Pertanto, ritenendo venuti meno i motivi alla base dell’impugnativa, si propone la rinuncia al ricorso pendente avverso la l.r. n. 4/2013.
17-5-2013 /
Impugnata
La legge della regione Liguria , che modifica ed integra la legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell’offerta turistico -ricettiva negli strumenti urbanistici comunali) e detta disposizioni in materia di alberghi, presenta aspetti di illegittimità costituzionale, in particolare :
1 ) L'articolo 2, comma 4, nel sostituire il comma 2 dell'articolo 2 della LR. a 1/2008, contempla la facoltà per i proprietari degli immobili soggetti al vincolo di destinazione d'uso ad albergo, di cui al comma 1 del medesimo articolo, di presentare, in qualsiasi momento, in forma individuale e/o aggregata, al Comune territorialmente competente, motivata e documentata istanza di svincolo con riferimento alla sopravvenuta inadeguatezza della struttura ricettiva rispetto alle esigenze del mercato.
Il successivo comma 5 dell'articolo 2, che inserisce il comma 2-bis, dopo il comma 2 dell'articolo 2 della L.R. n. 1/2008, dispone che:
"2-bis. Il Comune, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, di cui al comma 2, si pronuncia in merito alla richiesta di svincolo, previa consultazione con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale, e verifica la sussistenza di almeno una delle cause di cui al comma 2. Ove la destinazione d'uso che s'intende insediare, in base all'istanza, non risulti ammessa dalla disciplina urbanistico-edilizia vigente e/o operante in salvaguardia, trova applicazione la disciplina urbanistico - edilizia operante nella zona di Piano Regolatore Generale (PRG) o nell'ambito di Piano Urbanistico Comunale (PUC) contiguo e, in caso di compresenza di diverse discipline, opera quella relativa alle aree contigue prevalenti in termini di superficie. Qualora non ricorrano neppure le condizioni per l'applicazione della disciplina urbanistico-edilizia della zona o dell'ambito contiguo il Comune indice, a norma della vigente legislazione urbanistica regionale, la conferenza di servizi per l'approvazione contestuale del progetto edilizio e della relativa variante urbanistica. Il procedimento della conferenza di servizi si conclude entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza di svincolo”.
In base alla lettera del richiamato comma emerge che qualora la destinazione d'uso che s'intende insediare, in base all'istanza di svincolo, non risulti ammessa dalla disciplina urbanistico - edilizia vigente e/o operante in salvaguardia, trova applicazione la disciplina urbanistico-edilizia operante nella zona di Piano Regolatore Generale (PRG) o nell'ambito di Piano Urbanistico Comunale (PUC) contiguo e, in caso di compresenza di diverse discipline, opera quella relativa alle aree contigue prevalenti in termini di superficie. Solo nel caso in cui non ricorrano le condizioni per l'applicazione della disciplina urbanistico-edilizia della zona o dell'ambito contiguo il Comune indice, a norma della vigente legislazione urbanistica regionale, la conferenza di servizi per l'approvazione contestuale del progetto edilizio e della relativa variante urbanistica.
Al riguardo, si fa presente che la giurisprudenza penale ha ricondotto nell'alveo della fattispecie della "lottizzazione abusiva” anche le ipotesi di mutamento di destinazione d'uso (s'intende tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico) di complessi immobiliari, già esistenti o in corso di realizzazione, assentiti come strutture turistico-alberghiere ma di fatto destinati, per effetto del loro preventivo frazionamento (e contestuale o successiva vendita) in singole unità immobiliari, ad uso di civile abitazione.
E' stato, infatti affermato che la lottizzazione cosiddetta "materiale" non presuppone necessariamente il compimento di opere su un suolo inedificato, ma può verificarsi anche in occasione di un mutamento della destinazione d'uso di un edificio già esistente, allorché la modificazione della destinazione d'uso si ponga in contrasto con un piano di fabbricazione già approvato e richieda la necessità di nuovi interventi di urbanizzazione; la modifica di destinazione d'uso di un fabbricato, qualora non rientri nell'ambito delle modificazioni astrattamente possibili in una determinata zona urbanistica, ma sia volta a realizzare un uso del tutto difforme da quelle ammesse, si pone in insaziabile contrasto con lo strumento urbanistico, posto che, in tal caso, si tratta non di una mera modificazione formale destinata a muoversi tra i possibili usi del territorio consentiti dai piano, bensì di un'alterazione idonea ad incidere significativamente sulla destinazione funzionale ammessa dal piano regolatore e tale, quindi, da alterare gli equilibri prefigurati in quella sede.
Sempre i giudici penali hanno poi precisato che nell'ambito della lottizzazione abusiva, rientra, quindi, (anche) un'attività di mutamento (non consentito) di destinazione d'uso di un esistente complesso immobiliare alberghiero e ciò in ragione delle alterazioni che condotte di questo tipo producono (rectìus: possono produrre) sull'assetto urbanistico del territorio pianificato attraverso gli strumenti urbanistici generali; e ciò, si ha avuto cura di precisare, anche quando tali strumenti consentano una utilizzabilità alternativa di tipo residenziale e tuttavia «il complesso alberghiero sia stato edificato alla stregua di previsioni derogatorie (ad esempio a divieti di edificabilità, a limitazioni plano-volumetriche, a distanze etc.) non estensibili ad immobili residenziali» ovvero, ancora, «la destinazione d'uso residenziale comporti un incremento degli standard richiesti per l'edificazione alberghiera (con riferimento anche ai parcheggi privati di cui all' art. 14-sexies della legge n. 1150/1942) e tali standard aggiuntivi non risultino reperibili ovvero reperiti in concreto".
La disposizione regionale contenuta nell’articolo 2, comma 5, dunque risulta lesiva del principio fondamentale in materia di governo del territorio contenuto all'articolo 30, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, concernente le fattispecie di "lottizzazione abusiva", cui giova rammentare, si applica lo specifico regime sanzionatorio penale di cui all'articolo 44 del medesimo TUE, in violazione quindi dell’articolo 117, comma 2 della Costituzione.
Quanto sopra, tanti più se si considera che sono state abrogate o sostituite disposizioni che prevedevano la valutazione da parte dei comuni delle destinazioni d'uso ammissibili e le procedure di modifica degli strumenti urbanistici. Si fa riferimento, in particolare,
• agli articoli 2, comma 8 (abrogativo del comma 5, dell'articolo 2 della L.R. n. 1/2008),
• all'articolo 2, comma 13 (abrogativo del comma 10 dell'articolo 2 della L.R. n. 1/2008),
• alla sostituzione dell'art 2, comma 2 della L.R. n. 1/2008 ad opera dell'art. 2, comma 4 della L.R. in esame,
• alla sostituzione dell'art. 2, comma 4 della L.R. n.1/2008 ad opera dell'art. 2, comma 7 della L.R. in oggetto.
Il rilievo di cui sopra, deve intendersi riferito anche al nuovo articolo 2-bis, comma 4, della L.R.n. . 1/2008 introdotto dall'articolo 3 della L.R. in esame, e all'articolo 9, comma 4, della medesima L.R. n. 4/2013, in ordine alle richieste di parziale trasformazione della destinazione d'uso.
Qualora poi, la disposizione in questione facesse riferimento ad aree non disciplinate, la stessa è da ritenersi lesiva del principio fondamentale contenuto all'articolo 9 del D.P.R. n. 380 del 2001, che pone limitazioni all'attività edilizia in assenza di una pianificazione urbanistica, e, quindi, in violazione dell'articolo 117 comma 3, Cost. nella materia "governo del territorio".
Per questi motivi le norme sopra indicate devono essere impugnate ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione
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