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Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 (indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in materia di previdenza integrativa) e successive modifiche e alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 concernente interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale) e successive modifiche. (18-3-2013)
Trentino Alto Adige
Legge n.2 del 18-3-2013
n.13 del 26-3-2013
Politiche socio sanitarie e culturali
/ Rinuncia impugnativa
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2013 è stata impugnata, da parte del Governo, la legge della Regione Trentino Alto Adige n. 2 del 18 marzo 2013, recante “Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 (indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in materia di previdenza integrativa) e successive modifiche e alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 concernente interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale) e successive modifiche".
E’ stata sollevata questione di legittimità costituzionale in quanto l'art. 4 della legge, prevedendo per l’anno 2013 la copertura dei nuovi oneri mediante l’utilizzo di stanziamenti già autorizzati in bilancio, e rinviando la copertura finanziaria degli oneri relativi agli anni 2014 e 2015 a legge di bilancio, senza, rispettivamente, operare riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa né modificazioni legislative che comportino nuovi o maggiori entrate, e senza indicare, per ciascun esercizio coinvolto, il limite di spesa e la specifica clausola di salvaguardia finalizzata a compensare gli effetti eccedenti le previsioni iniziali, contrastava sia con l’art. 17 della legge n. 196 del 2009, che stabilisce le modalità con le quali debbono essere indicati i mezzi di copertura finanziaria, sia con il successivo art. 19, comma 2, che estende l’applicazione di dette modalità alle Regioni e alle Province autonome, violando il principio di copertura finanziaria posto dall’art. 81, quarto comma, Cost.
Successivamente la Regione Trentino Alto Adige, con legge regionale n. 6 del 12 settembre 2013, ha sostituito l'art. 4 della legge regionale n. 2/2013, in linea con la normativa statale e con il predetto dettato Costituzionale. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato infatti la non impugnativa di detta legge regionale nella seduta dell'8 novembre 2013.
Si ritiene, quindi, che siano venuti meno i motivi oggetto del ricorso avanti la Corte Costituzionale e che, pertanto, ricorrano i presupposti per rinunciare all’impugnativa.
17-5-2013 /
Impugnata
La legge della Regione Trentino Alto Adige n. 2 del 18 Marzo 2012, recante “Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 ( Indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in materia di previdenza integrativa) e successive modifiche e alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 concernente ( Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale) e successive modifiche”, presenta profili di illegittimità costituzionale per violazione del principio costituzionale di copertura finanziaria di cui all’art. 81, quarto comma, della Costituzione.
E’ necessario premettere che la legge regionale in esame apporta modifiche alla legge regionale n. 19 del 27 novembre 1993, recante “Indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in materia di previdenza integrativa”. In particolare l’art. 1, comma 1, lett. a), della legge in esame, che sostituisce gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della l. r. n. 19 del 1993, istituisce, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, “un'indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati e delle lavoratrici disoccupate, residenti e con domicilio nella regione Trentino - Alto Adige, al fine di anticipare al 1° gennaio 2013 i periodi massimi di tutela previsti dall'articolo 2, comma 11 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita)”.
Ciò premesso, l’art. 4 della legge in esame, recante la norma finanziaria, stabilisce che “Per la Provincia autonoma di Trento alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, quantificabili annualmente in euro 4 milioni, si fa fronte per il 2013 con i fondi stanziati sul capitolo 10100.000 "Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province autonome di Trento e di Bolzano" dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2013. Per la Provincia autonoma di Bolzano alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, quantificabili annualmente in euro 4 milioni, per il 2013 si fa fronte per euro 1 milione con i fondi stanziati sul capitolo 10100.000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2013 e per euro 3 milioni con i fondi già assegnati alla Provincia stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5 (Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l'anno 2009) e successive modifiche. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio”.
Detto art. 4, che prevede per l’anno 2013 la copertura dei nuovi oneri derivanti dalla corresponsione delle indennità istituite dall’art. 1, comma 1, lett. a), mediante l’utilizzo di stanziamenti già autorizzati in bilancio, senza operare riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa né modificazioni legislative che comportino nuovi o maggiori entrate, contrasta sia con l’art. 17 della legge n. 196 del 2009, che stabilisce le modalità con le quali debbono essere indicati i mezzi di copertura finanziaria, sia con il successivo art. 19, comma 2, che estende l’applicazione di dette modalità alle Regioni e alle Province autonome, in violazione del principio di copertura finanziaria posto dall’art. 81, quarto comma, Cost.
Analogamente l’ultima disposizione del medesimo art. 4, che rinvia la copertura finanziaria degli oneri relativi agli anni 2014 e 2015 a legge di bilancio, è anch’essa in contrasto con l’art. 17 della legge n. 196 del 2009 - le cui modalità sono estese alle Regioni e alle Province autonome dal successivo art. 19, comma 2 - in violazione del principio di copertura finanziaria posto dall’art. 81, quarto comma, Cost.
Al riguardo la Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 26 del 2013, dopo aver ribadito che “il principio dell’equilibrio di bilancio di cui all’art. 81, quarto comma, Cost., opera direttamente, a prescindere dall’esistenza di norme interposte” e che “il carattere precettivo generale dell’art. 81, quarto comma, Cost. è in grado di vincolare la disciplina delle fonti di spesa di carattere pluriennale, aventi componenti variabili e complesse (sentenze n. 70 del 2012, n. 25 del 1993, n. 384 del 1991, n. 19 del 1970)”, ha precisato che “ Gli artt. 17 e 19 della legge n. 196 del 2009 costituiscono una mera specificazione del principio in questione con riguardo a detta categoria di spese: l’art. 17 inerisce alle modalità di copertura finanziaria delle leggi statali; l’art. 19 le estende a tutte le Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano. In sostanza le due disposizioni non comportano un’innovazione al principio della copertura, bensì una semplice puntualizzazione tecnica (come confermato, tra l’altro, dall’incipit dell’art. 17: «in attuazione dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione…») ispirata dalla crescente complessità della finanza pubblica. La Corte ha in particolare specificato "a) le leggi istitutive di nuove spese debbono contenere una «esplicita indicazione» del relativo mezzo di copertura (ex plurimis, sentenze n. 386 e n. 213 del 2008, n. 359 del 2007 e n. 9 del 1958); b) che a tale obbligo non sfuggono le norme regionali (ex plurimis, sentenze n. 213 del 2008 e n. 16 del 1961” . Nella medesima sentenza la Consulta ha inoltre aggiunto che le spese pluriennali aventi - come nel caso di specie -una consistenza variabile e circoscritta nel tempo che comportano “nuovi o maggiori oneri” necessitano “per ciascun esercizio coinvolto, il limite di spesa e la specifica clausola di salvaguardia finalizzata a compensare gli effetti eccedenti le previsioni iniziali”
Per i motivi esposti l’art. 4 della legge regionale in esame deve essere impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.
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