Dettaglio Legge Regionale

Calabria
n.6 del 28-3-2013
Politiche ordinamentali e statuti
22-4-2013 / Impugnata
La regione Calabria ha approvato in prima lettura il 9 ottobre 2012 e confermato in seconda lettura il 18 marzo 2013 - il testo di legge di revisione statutaria ai sensi dell’articolo 123 della Costituzione, che prevede la riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale e dei componenti della Giunta regionale, come previsto dall'articolo 14, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148.
Il testo di legge è censurabile per le seguenti motivazioni:

1)l’articolo 1 prevede la riduzione dei componenti del Consiglio regionale da “50” a “40”, mentre l’articolo 2 prevede che la Giunta regionale sia composta dal Presidente e da un numero di Assessori non superiore a otto, compreso il Vice Presidente.
Considerato che la regione Calabria, in base alle rilevazioni statistiche fornite dall’ISTAT, risulta avere 1.958.418 abitanti, la previsione di un numero massimo di 40 consiglieri regionali non appare conforme a quanto espresso nell’articolo 14, comma 1, lettera a) del citato d.l. n.138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), il quale prevede che, per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, le Regioni debbano adeguare, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alla previsione che il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia uguale o inferiore a 30 per le regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti.
Conseguentemente l’articolo 2 che stabilisce il numero degli Assessori regionali non superiori ad otto non è conforme alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 14 del d.l. n. 138/2011, che prevede che il numero massimo degli assessori regionali sia pari o inferiore ad un quinto dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all’unità superiore.
Tali norme, pertanto, contrastano con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, di cui è espressione il decreto legge succitato n. 138/2011, che detta parametri diretti esplicitamente al “conseguimento degli obiettivi stabiliti nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica”(primo alinea dell’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 138/2011), al quale le regioni debbono adeguarsi.
Come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 198/2012 l’articolo 14, comma 1, lettere a) e b) fissando un rapporto tra il numero degli abitanti e quello dei consiglieri, e quindi tra elettori ed eletti (nonché tra abitanti, consiglieri e assessori), mira a garantire proprio il principio in base al quale tutti i cittadini hanno il diritto di essere egualmente rappresentati. In assenza di criteri posti dal legislatore statale, che regolino la composizione degli organi regionali, può verificarsi – come avviene attualmente in alcune Regioni, sia nell’ambito dei Consigli che delle Giunte regionali – una marcata diseguaglianza nel rapporto elettori-eletti (e in quello elettori assessori):i seggi (nel Consiglio e nella Giunta) sono ragguagliati in misura differente alla popolazione e, quindi, il valore del voto degli elettori (e quello di scelta degli assessori) risulta diversamente ponderato da Regione a Regione.
Si ritiene pertanto di promuovere la questione di legittimità costituzionale del testo di legge in esame dinanzi alla Corte Costituzionale.

« Indietro