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Disposizioni nei vari settori di intervento della regione Basilicata. (16-4-2013)
Basilicata
Legge n.7 del 16-4-2013
n.13 del 20-4-2013
Politiche economiche e finanziarie
15-6-2013 /
Impugnata
Il provvedimento in esame, con il quale la Regione Basilicata adotta disposizioni in vari settori di intervento, presenta profili di illegittimità costituzionale.
a) l’art. 16 dispone il trasferimento all'Azienda Sanitaria di Potenza delle attività sanitarie di prevenzione e riabilitazione visiva svolte dalla Sezione Italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (SIACP) di cui alla legge regionale n. 22 del 2003 e prevede che la stessa ASP subentri anche nei contratti di lavoro di diritto privato del personale della SIACP. La norma comporta, in sostanza, il trasferimento di personale da una onlus di diritto privato (SIACP) ad un ente pubblico (ASP) con conseguente violazione sia degli articoli 3 e 97 della Costituzione in quanto consente l’inquadramento in una pubblica amministrazione di personale non selezionato attraverso pubblico concorso, con conseguente violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, sia dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l’ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolati dal codice civile (contratti collettivi) in quanto prevede una modalità di assunzione del suddetto personale (contratto di diritto privato a tempo indeterminato che non comporta l’inquadramento nei ruoli della ASP) non prevista nel vigente ordinamento statale.
b)l'articolo 29, comma 6, include tra le possibili varianti ai piani nelle aree industriali quelle che "prevedano modifiche delle distanze dai confini, purché nel rispetto di quelle dettate dal codice civile''. Al riguardo si rileva che la predetta disposizione di legge, non contemplando, altresì, 1'obbligo del rispetto delle distanze tra i fabbricati di cui all'articolo 9 del D.M. n. 1444 del 1968, contrasta con l'articolo 117, secondo comma, lettera 1) della Costituzione che riserva allo Stato la materia dell’ordinamento civile.
Infatti, le disposizioni del citato articolo 9, per consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, hanno carattere inderogabile, in quanto materia inerente all'ordinamento civile che risponde ad esigenze pubblicistiche sovrastanti gli interessi dei singoli e, pertanto, rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.
In proposito, la Corte Costituzionale ha più volte ritenuto - da ultimo nella sentenza n. 6/2013 - che l'art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968, è dotato di «efficacia precettiva e inderogabile, secondo un principio giurisprudenziale consolidato» (sentenza n. 114 del 2012; ordinanza n. 173 del 2011; sentenza n. 232 del 2005).
Per i suddetti motivi, si propone l'impugnativa della legge regionale in esame dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.
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