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Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015 (8-4-2013)
Valle Aosta
Legge n.8 del 8-4-2013
n.17 del 23-4-2013
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia parziale
RINUNCIA PARZIALE
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2013 è stata impugnata da parte del Governo la legge della Regione Valle d’Aosta n. 8 dell’8 aprile 2013, pubblicata sul BUR n. 17 del 23/04/2013 recante “Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015”.
Nello specifico, tra le diverse disposizioni per le quali è stata deliberata l’impugnativa costituzionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione, è ricompreso l’art. 6, comma 1, che nell’introdurre l’art. 41 - bis alla legge regionale n. 30/2009 introduce una fattispecie di ravvedimento ulteriore rispetto a quelle stabilite dal legislatore statale in contrasto con i principi generali in materia di sanzioni tributarie di cui al d.lgs. n. 472/1997.
Il legislatore regionale, quindi, disciplinando in modo non conforme alla disciplina statale di riferimento, eccede dalla propria competenza statutaria ed invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione, sia i principi stabiliti dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell’ottica del coordinamento della finanza pubblica.
Successivamente l’art. 38, comma 2, della legge regionale n. 18/2013 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016). Modificazioni di leggi regionali” ha apportato nei confronti della disposizione oggetto di censura modifiche tali da eliminare i motivi di illegittimità costituzionale.
Il Ministero dell’economia e delle finanze – Ufficio Legislativo Finanze, con nota n. 3-854 del 27 gennaio 2014, ha comunicato che, per effetto della disposizione introdotta dall’art. 38, comma 2, della legge 13 dicembre 2013, n. 18 , sono da ritenere superati i rilievi di incostituzionalità precedentemente formulati dallo stesso Dicastero.
Per le ragioni sopra rappresentate si ritiene sia venuto meno il suesposto motivo del ricorso proposto innanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e, pertanto, si propone la rinuncia parziale all'impugnazione limitatamente all’art. 6, comma 1.
Permangono ancora validi gli ulteriori motivi di impugnativa di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2013.
6-6-2013 / Impugnata
Con la legge in esame la Regione Valle d’Aosta approva Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015 .
In particolare la legge in oggetto presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale:
1) L’art. 6, comma 1, nell’introdurre l’art. 41 - bis dopo l'articolo 41 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione) cosi dispone:
"Art. 41-bis (Ravvedimento)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), per i tributi per i quali la Regione procede all'accertamento e alla liquidazione, la sanzione è ridotta ad un terzo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene prima della notificazione dell'atto di accertamento o di contestazione delle sanzioni o di iscrizione a ruolo, a condizione che non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano comunque ricevuto notifica. Il ricevimento di avviso bonario che invita il contribuente all'adempimento anche tardivo non costituisce causa ostativa al ravvedimento”.
La disposizione regionale in esame pur facendo salva l’applicazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 472/1997 contrasta con le disposizioni contenute nello stesso art. 13 in quanto dispone l’inasprimento del trattamento sanzionatorio ivi previsto introducendo una sanzione pari ad un terzo del minimo anziché ad un ottavo. Benché non si tratti di ipotesi sanzionatorie tassativamente determinate, stante il rinvio, contenuto nello tesso articolo 13, a " singole leggi e atti aventi forza di legge" che possono integrare quanto previsto dallo stesso articolo 13, la disposizione regionale, di fatto, introduce una fattispecie di ravvedimento ulteriore rispetto a quelle stabilite dal legislatore statale. Il medesimo art. 13, inoltre, prevede “circostanze che importino l’attenuazione della sanzione” e non l’inasprimento introdotto dalla disposizione regionale. Da ultimo l'intervento normativo regionale, nel dilatare la operatività del ravvedimento, snatura la "ratio" stessa dell'istituto, prefigurato dal legislatore statale entro limiti temporali definiti. La disposizione regionale in esame, pertanto, nell’introdurre una fattispecie di ravvedimento ulteriore a quelle stabilite dal legislatore statale contrasta con i principi generali in materia di sanzioni tributarie di cui al Dlgs n. 472/1997 cui le regioni sono chiamate ad attenersi, eccede, dalle competenze statutarie di cui agli artt. 2 e 3 dello Statuto Speciale della Regione, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 , e successive modificazioni e integrazioni e viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione. Eccede, altresì, dalla competenza legislativa concorrente in materia di coordinamento di finanza pubblica e sistema tributario , prevista per le Regioni ordinarie dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione, ed estesa, ex art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001, alla Regione Valle d’Aosta quale forma di autonomia più ampia.
2) L’art. 26, comma 1, nell’introdurre l’art. 7-bis all’art. 8 della legge regionale n. 1/2006 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13) dispone che “Agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non raggiungibili con strade destinate alla circolazione di veicoli a motore non si applicano le disposizioni vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche”.
La norma regionale, così formulata, si pone in contrasto con le vigenti disposizioni statali in materia di superamento e di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico introdotte dal Capo III del d.P.R. n. 380/2001 concernente il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)”. In particolare l’art. 82 del citato testo unico richiama il decreto del Presidente della, Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici", e il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche" prevedono espressi e tassativi casi di deroga alla normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (artt. 19 e 21 del d.P.R. n. 503 e artt, 3 e 7 del D.M. 236) , tra i quali non rientra l'ipotesi di esclusione di cui alla disposizione legislativa regionale in contestazione.
Pertanto la norma regionale in oggetto, che introduce una nuova ipotesi di deroga alla normativa statale in materia, eccede dalle competenze statutarie in materia di lavori pubblici ed urbanistica di cui all’articolo 2, lett. f) e g), dello Statuto Speciale della Regione, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 , e successive modificazioni e integrazioni, in quanto detta disposizioni difformi dalla normativa nazionale di riferimento che costituisce espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione.
La Corte Costituzionale, infatti, fin dalla sentenza n. 282 del 2002, ha sottolineato che alla base dei livelli essenziali vi è l’esigenza, che giustifica la competenza esclusiva statale, di “porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull’intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle”.
Da ultimo si fa rilevare che la norma in esame incide sulla concorrenza tra imprese in quanto comporta un vantaggio competitivo per gli esercizi commerciali esonerati dall'attuazione degli obblighi richiamati, ancorché non situati direttamente sulle strade di cui sopra, rispetto a quegli esercizi commerciali che devono sostenere oneri, talora ingenti, connessi all'adempimento degli obblighi derivanti dalla vigente normativa in tema di eliminazione delle barriere architettoniche. Pertanto, rientrando la tutela della concorrenza nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, la norma regionale viola l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
3) L’art. 28, comma 1, della legge in esame dispone che “Nei Comuni valdostani l'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE), si applica alle gare bandite successivamente al 31 dicembre 2013”.
L’art. 33, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163/2006, così recita “I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”.
Il citato articolo 33 che disciplina gli appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza trae origine dall’esigenza di razionalizzare la spesa della P.A.; il comma 3 – bis, che è stato introdotto dall’art. 23, comma 4 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011, ha imposto di procedere alla riorganizzazione delle attività delle piccole amministrazioni locali mediante l’aggregazione e la gestione comune della domanda di lavori, servizi e forniture ed il successivo comma 5 del citato art. 23 del D.L. 201/2011, fa decorrere tale obbligo per le gare bandite dopo il 31 marzo 2013.
Quanto sopra premesso, la disposizione regionale in esame, nel differire a data successiva al 31 dicembre 2013 l’applicazione del citato comma 3-bis dell’art. 33 del d.lgs. n. 163/2006, si pone in contrasto con il disposto di cui all’art. 4, comma 3, del citato d.lgs. n. 163/2006 il quale stabilisce che “le regioni, nel rispetto dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente codice …”. Pertanto l’art. 28, comma 1, della legge regionale in esame eccede dalle competenze statutarie in materia di lavori pubblici ed urbanistica di cui all’articolo 2, lettera f), dello Statuto Speciale della Regione, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 , e successive modificazioni e integrazioni, e viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione.
La norma regionale, inoltre, recando una disciplina derogatoria delle prescrizioni di contenimento della spesa contenute nell'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non appare in linea con i principi fondamentali dettati dalla richiamata disciplina in materia di coordinamento della finanza pubblica; pertanto la norma regionale eccede dalla competenza legislativa concorrente in materia di coordinamento di finanza pubblica, prevista per le Regioni ordinarie dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione, ed estesa, ex art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001, alla Regione Valle d’Aosta quale forma di autonomia più ampia. Come più volte ribadito dalla Corte Costituzionale, il vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica connessi agli obiettivi nazionali condizionati anche dagli obblighi comunitari che grava sulle Regioni ad autonomia ordinaria in base all’art. 119 della Costituzione, si impone anche alle Regioni a statuto speciale nell’esercizio della propria autonomia finanziaria.

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