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Disposizioni per la semplificazione di procedure in materia sanitaria. (15-4-2013)
Valle Aosta
Legge n.13 del 15-4-2013
n.19 del 7-5-2013
Politiche socio sanitarie e culturali
19-6-2013 /
Impugnata
La legge della regione Valle d’Aosta n. 13 del 15/04/2013, recante “Disposizioni per la semplificazione di procedure in materia sanitaria”, presenta i seguenti profili d’illegittimità costituzionale:
1) l’art. 5 della LR n. 13/2013, recante “Determinazioni in materia di polizia veterinaria”, abolisce i seguenti obblighi e adempimenti in materia di polizia veterinaria:
“a) visita veterinaria prima del trasferimento di suini nei macelli e negli allevamenti della Regione;
b) obbligo di domanda per il trasferimento del bestiame nei pascoli estivi per motivi d'alpeggio di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria);
c) visita veterinaria per il rilascio della certificazione di cui all'articolo 42 del D.P.R. 320/1954 per i trasferimenti nell'ambito della Regione;
d) obbligo di vigilanza annuale in allevamenti bovini e ovi-caprini per encefalopatia spongiforme trasmissibile in assenza di sospetto;
e) obbligo di vigilanza nelle manifestazioni zootecniche in assenza di restrizioni per malattie infettive;
f) obbligo di visita veterinaria domiciliare sui bovini e gli ovi-caprini deceduti in assenza di denuncia di malattia infettiva e diffusiva dei medesimi e nel caso in cui i suddetti animali siano trasferiti presso uno stabilimento di transito riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
g) nulla osta per la macellazione ad uso familiare nelle macellazioni a favore del privato, eseguite nei macelli riconosciuti;
h) obbligo di denuncia di malattia infettiva e diffusiva degli animali ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. 320/1954, per le seguenti malattie:
1) influenza dei bovini dovuta ad adenovirus, reovirus, parainfluenza 3, malattia delle mucose virale bovina, rinotracheite infettiva bovina e vulvovaginite pustolosa infettiva;
2) distornatosi dei ruminanti;
3) strongilosi polmonare ed intestinale dei ruminanti;
4) rogna degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei caprini;
5) ipodermosi bovina;
6) peste europea e varroasi delle api”.
Tale disposizione regionale, che abolisce le certificazioni del veterinario dell’ASL competente in materia di movimentazione del bestiame ed elimina sia la vigilanza sanitaria dell’ASL sugli allevamenti sia l’obbligo di denuncia di malattia infettiva e diffusiva per alcune malattie degli animali, eccede dalle competenze legislative attribuite alla regione dall’art. 3, lett. l), dello Statuto speciale (l. cost. n. 4 del 1948) in materia di “igiene sanità, assistenza ospedaliera e profilattica”. Essa interviene in particolare su disposizioni e misure stabilite dal Regolamento di Polizia veterinaria, DPR n. 320 del 1954, e specificamente sugli artt. 31, 41, 42, 1 e 2 di detto provvedimento, che sono riconducibili alla materia della “profilassi internazionale”, riservata alla legislazione statale dall’art. 117, secondo comma, lettera q) della Costituzione, in quanto destinata ad assicurare un’indispensabile uniformità di disciplina su tutto il territorio nazionale.
La Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 72 del 2013 ha giudicato incostituzionali analoghe disposizioni della legge della regione Basilicata 30/12/2011 n. 26, ritenendo che: “si rivela fondata la questione riguardante l’art. 32 della legge regionale impugnata, posto che si sopprime nei fatti la certificazione del veterinario della ASL competente in materia di movimentazione del bestiame, sostituendola con una autocertificazione. Vanno in proposito evocati i precedenti rappresentati dalle sentenze n. 12 del 2004 e n. 406 del 2005, ove, proprio con riferimento alle cautele imposte per evitare la diffusione ed il contagio della febbre catarrale dei ruminanti e degli ovini, si è richiamato il principio che devolve alla competenza esclusiva dello Stato la legislazione in materia di “profilassi internazionale”, con il coinvolgimento, anche, di profili riguardanti la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, anch’essa riservata alla competenza legislativa dello Stato. Appare, d’altra parte, fin troppo evidente che la normativa statale che prevede il controllo sanitario della ASL competente sul bestiame in transito - in linea con quanto previsto in sede comunitaria e UE (si veda, da ultimo, il reg. CE 30 maggio 2012, n. 456/2012, Regolamento di esecuzione della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale) - é destinata ad assicurare, anche in relazione al profilo delle procedure (ad esempio in tema di programmi di prevenzione o di controllo e vigilanza), oltre che a quello strettamente sanzionatorio, una indispensabile uniformità di disciplina su tutto il territorio nazionale, secondo livelli minimi di tutela che necessitano, proprio per le esigenze della profilassi, di una ineludibile omogeneità di criteri e parametri di valutazione. Né sembrerà superfluo ricordare, in tale quadro di riferimento, che spetta alla competenza del Ministero della salute la cura dei rapporti con l’Organizzazione mondiale della sanità e con altre Agenzie ONU anche per l’attuazione di convenzioni e di programmi sanitari internazionali”.
2) l’art. 7, comma 2, stabilendo che “I vitelli di aziende ubicate nel territorio regionale nei quali l'allevamento è condotto con modalità diverse da quelle indicate al comma 1 possono essere stabulati indifferentemente sia alla posta fissa sia in gruppo”, è in contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute di cui al d.lgs. n. 126 del 2011 di “Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli”, che nell’Allegato 1, punto 8, stabilisce “I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte e succedanei del latte. …”. Di conseguenza la disposizione regionale in esame eccede dalle competenze legislative attribuite alla regione dall’art. 3, lett. l), dello Statuto speciale (l. cost. n. 4 del 1948) in materia di “igiene sanità, assistenza ospedaliera e profilattica”, e viola l’art 117, terzo comma, Cost.
Per i motivi esposti le disposizioni sopra indicate debbono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.
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