Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni in materia di commercio per l’attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Ulteriori modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 3 agosto 1999, n. 24, 20 gennaio 2000, n. 6 e 23 luglio 2003, n. 13. (6-5-2013)
Umbria
Legge n.10 del 6-5-2013
n.22 del 8-5-2013
Politiche infrastrutturali
19-6-2013 / Impugnata
La legge regionale in esame, che detta disposizioni in materia di commercio, per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale:

1) L’ art. 9 integra le previsioni contenute nell’art. 10 della L.R. 24/1999 relativo ai “poli commerciali”.
Si precisa, preliminarmente, che la definizione di “polo commerciale” rientra tra le categorie commerciali frutto dell’elaborazione legislativa regionale in materia. A livello nazionale, infatti, non si rinviene una simile definizione né, tantomeno, una specifica disciplina.
Ciò premesso si osserva che il comma 3 quater, introdotto nell’articolo 10 della l.r. n. 24/1999, classifica come polo commerciale “gli esercizi commerciali inseriti in un medesimo piano attuativo con progetto di carattere unitario e oggetto di richiesta di approvazione unica oltre che di autorizzazione per ciascuna attività commerciale prevista dal medesimo progetto.
Sono classificati polo commerciale, inoltre, gli esercizi commerciali inseriti in:
a) edifici contigui i cui perimetri si tocchino;
b)edifici nei quali sono inseriti più esercizi commerciali in piani sovrastanti;
c) edifici adiacenti i cui perimetri si trovino ad una distanza lineare inferiore a 40 metri;
d) edifici adiacenti i cui perimetri si trovino ad una distanza lineare superiore a 40 metri, qualora vi siano collegamenti strutturali di qualsiasi tipo tra detti edifici;
e) un unico edificio dotato di più ingressi autonomi e indipendenti e servizi non gestiti unitariamente.
Mentre il comma 3-quinquies, aggiunto al medesimo articolo 10 della l.r. n. 24/1999, prescrive, ai fini del precedente comma, che “Il perimetro dell'edificio e le distanze tra gli edifici sono calcolate con le modalità stabilite dal Reg. reg. 3 novembre 2008, n. 9 (Disciplina di attuazione dell'art. 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) - Criteri per regolamentare l'attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione). Ai fini della classificazione di polo commerciale, sono considerati anche gli edifici separati da strade delle tipologie F-Strade locali e F-bis-Itinerari ciclopedonali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)”.
Con le norme regionali sopra citate, de facto, viene introdotta l’eventualità che un esercizio di vicinato debba essere sottoposto ad autorizzazione preventiva, in quanto facente parte di un “polo commerciale” come definito dalla norma, potendosi pertanto verificare la possibilità che, a priori, l’esercente non sia in condizioni di conoscere i requisiti di accesso all’attività stessa.
Infatti, l’avvio dell’attività verrebbe sottoposto a disposizioni specifiche, in relazione alla superficie di vendita complessiva eventualmente derivante dall’appartenenza, appunto, ad un polo commerciale, evidentemente, in alcuni casi, non chiaramente individuabile in tale fase, ciò anche alla luce dei complicati indicatori previsti al comma 3 quinquies,
Le citate norme regionali dunque introducono regole restrittive e discriminatorie, in contrasto con i principi di liberalizzazione contenuti nell’articolo 31 del d.l. n. 201/2011, come convertito in legge n. 214/2011, secondo cui , in ottemperanza alla disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali, in violazione quindi dell’art. 117, co.2, lett. e) della Costituzione, nonché in contrasto con il principio di libertà dell’iniziativa economica, di cui all’articolo 41 della Costituzione.

2) L’ art. 43, concernente gli impianti di distribuzione dei carburanti, a proposito dei nuovi impianti, prescrive che questi eroghino benzina e gasolio e almeno un prodotto a scelta tra alimentazione elettrica, metano, GPL, biodiesel per autotrazione, idrogeno o relative miscele, a condizione che tale ultimo obbligo non comporti ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionati alle finalità dell'obbligo.
Tale previsione non appare in linea con il disposto del comma 5 dell’art. 17 del D.L.1/2011 convertito con modificazioni dalla L. 27/2012, che nel modificare l’art. 83 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, prevede che, al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non può essere subordinato, tra l’altro, all’obbligo della presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo.
Pertanto, la prima parte della norma nel prescrivere che in nuovi impianti debbano erogare “benzina e gasolio e almeno un prodotto a scelta tra alimentazione elettrica, metano, GPL, biodiesel per autotrazione, idrogeno o relative miscele”, anche se a condizione che tale ultimo obbligo non comporti ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionati alle finalità dell'obbligo, appare limitativa della concorrenza, con violazione dell’art. 117 comma 1 e 2 lett. e) della costituzione.


3) L’art. 44 , nel’ambito della disciplina degli impianti di erogazione di carburanti , prescrive al comma 1, per gli impianti c.d. ghost, che “Possono essere installati nuovi impianti dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento funzionanti senza la presenza del gestore, se classificati di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera q) e a condizione che ne sia garantita adeguata sorveglianza secondo le modalità stabilite dal Comune”.
L’inciso “se classificati di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera q)” risulta essere restrittivo in quanto condiziona l’apertura di un impianto senza gestore, al requisito prescritto dal citato art. 2, comma 1, lettera q), ovvero l’essere o l'unico impianto del Comune o un impianto posto ad almeno dieci chilometri dal punto di distribuzione più vicino anche se ubicato sul territorio di altro Comune limitrofo. Tale previsione, condizionando l’apertura di impianti senza gestore risulta quindi in contrasto con le norme che hanno liberalizzato gli impianti di distribuzione dei carburanti completamente automatizzati al di fuori dai centri abitati contenute nell’articolo 18 del d.l. n. 1/2012 come convertito in legge n. 27/2012, secondo cui non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, nonché all’art . 28, comma 7 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98. Si configura, quindi, la violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.


Per questi motivi le norme regionali indicate devono essere impugnate ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

« Indietro