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Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifica della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e successive modificazioni e della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni. (14-5-2013)
Veneto
Legge n.8 del 14-5-2013
n.42 del 17-5-2013
Politiche infrastrutturali
12-7-2013 /
Impugnata
La legge regionale in esame, che detta disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche, presenta il seguente profilo di illegittimità costituzionale:
- l’art. 5 modifica l’articolo 48-bis della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 prevede:
“ a) al comma 2 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: “, comunque non inferiore a sette anni e non superiore a dodici. Nei procedimenti di selezione e in caso di pluralità di domande in eccesso rispetto al numero delle assegnazioni previste, dopo la fase transitoria di cui al comma 5, si applicano ai fini della selezione dei soggetti i criteri di cui al punto 2) dell’intesa della conferenza Unificata del 5 luglio 2012 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Serie generale, n. 75 dcl 4 aprile 2013 per l’assegnazione dei posteggi su area pubblica e la priorità della maggiore professionalità è connessa al maggior numero di presenze pregresse.”
b) il comma 4-bis soppresso.
La nuova previsione introduce modifiche sostanziali nella previgente disciplina del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime, regolando, in particolare, che la durata temporale dei nulla osta rilasciati per l’esercizio della predetta attività non può essere inferiore a sette anni e non superiore a dodici e che nei procedimenti di selezione e in caso di pluralità di domande in eccesso rispetto al numero delle assegnazioni previste, dopo la fase transitoria di cui al comma 5, si applicano ai fini della selezione di soggetti i criteri di cui al punto 2) dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 75 del 4 aprile 2013 per l’assegnazione dei posteggi su area pubblica e la priorità della maggiore professionalità è connessa al maggior numero di presenze pregresse.
La disposizione estende l’applicabilità di parte delle previsioni contenute nell’Intesa sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche alla disciplina del commercio in forma itinerante.
Tale estensione suscita perplessità, tenuto conto che il commercio itinerante per definizione non presuppone l’assegnazione di posteggi ed anzi deve essere svolto in modo tale da differenziarsi dal commercio su aree pubbliche con posteggi.
L’applicazione ad un’attività diversa di criteri determinati in base all’ottenimento di posteggi (ivi compreso il termine minimo e massimo di durata delle concessioni disciplinate dall’ Intesa, ovvero sette e dodici anni determinato in ragione della specifica necessità di tutelare la concorrenza e garantire l’ammortamento degli investimenti) rischia di rendere particolarmente oneroso se non impossibile l’esercizio dell’attività itinerante in questione.
Infatti, la norma intende applicare, in via definitiva, ai fini della selezione dei soggetti per la concessione dei nulla osta i criteri di cui al punto 2) dell’Intesa, tra i quali la professionalità acquista e le presenze pregresse.
Al riguardo si evidenzia in primo luogo che la norma fa riferimento al criterio della priorità della maggiore professionalità acquisita, senza al contempo indicarne le modalità per la relativa determinazione, con ciò risultando un requisito tendenzialmente discriminatorio perché non accompagnato da parametri prestabiliti (quali la data di iscrizione nel registro delle imprese).
Con riferimento al criterio delle presenze pregresse, si osserva che tale criterio appare improponibile con riferimento all’attività esercitata in forma itinerante (senza l’utilizzo di posteggio) in quanto non quantificabile in mancanza di riferimento al posto occupato. Inoltre, detta modalità di riconoscimento non risulta conforme ai principi della Direttiva 123/2006/CE del 12 dicembre 2006 e in particolare con il considerando n. 62 e l’articolo 12 della medesima che dispongono la non applicabilità di criteri selettivi che stabiliscono vantaggi nei confronti dei prestatori uscenti nel caso di ‘autorizzazioni” il cui numero sia limitato.
In tal senso l’Intesa citata, tenendo conto delle implicazioni di ordine sociale e degli investimenti materiali e immateriali connessi all’ attività disciplinata nonché per ragioni di tutela della concorrenza e di compatibilità con le prescrizioni sancite in sede europea, riconosce un criterio di vantaggio fondato sulle presenze pregresse nel posteggio ma esclusivamente in via transitoria.
La disposizione sopra indicata, pertanto, presenta profili di incostituzionalità, in quanto contravviene ai principi di tutela della concorrenza e del mercato nella misura in cui è suscettibile di ostacolare l’accesso e l’esercizio di attività economiche, ponendo vincoli non strettamente necessari o proporzionati agli interessi pubblici tutelati in violazione dei commi 1 e 2 dell’ art. 117 della Costituzione.
Per questi motivi la legge regionale deve essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.
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