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Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali. (14-5-2013)
Veneto
Legge n.9 del 14-5-2013
n.42 del 17-5-2013
Politiche socio sanitarie e culturali
12-7-2013 /
Impugnata
La legge della regione Veneto n. 9 del 14 maggio 2013, “Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali”, presenta profili di illegittimità costituzionale per gli aspetti di seguito evidenziati:
E’ necessario premettere che la legge regionale esaminata ha lo scopo di “garantire la formazione specialistica dei propri medici, finanziando posti aggiuntivi presso le scuole di specializzazione universitaria degli atenei veneti e favorire la permanenza dei professionisti così formati nelle strutture e negli enti del servizio sanitario regionale (SSR)” (art.1). Per tali finalità l’art. 2 prevede che la regione definisce il fabbisogno dei medici specialisti da formare e, conseguentemente, la Giunta viene autorizzata a finanziare i contratti aggiuntivi di formazione specialistica”.
Operata tale premessa si rilevano i seguenti profili di illegittimità.
-L’articolo 3 prevede che “Il medico specializzando assegnatario del contratto aggiuntivo regionale, sottoscrive apposite clausole, predisposte dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, al contratto di formazione specialistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2007 "Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici", che viene conseguentemente adeguato a quanto previsto nella presente legge”.
Detto art. 3 presenta diversi profili di illegittimità costituzionale.
1) Innanzitutto, la disposizione regionale in esame, sottoponendo i contratti di formazione specialistica a non meglio precisate clausole aggiuntive, la cui definizione è rimessa alla Giunta regionale, interviene nella definizione del contenuto dei contratti di formazione specialistica, la cui disciplina, regolata dall’ordinamento civile, è riservata alla legislazione statale. Esso viola pertanto l’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
La disposizione regionale in esame contrasta in particolare con la disciplina statale dettata dall’art. 37 del decreto legislativo n. 368/1999 (recante “Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”), che, al comma 1, disciplina il contratto di formazione specialistica, prevedendo testualmente che “Il contratto è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea. Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti”. Il medesimo art. 37, comma 2, dispone inoltre che “lo schema-tipo del contratto è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri della sanità, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”. Tale norma è stata attuata col Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 2007, recante, per l’appunto, “definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici”.
Dalla normativa statale descritta appare evidente come l’intento del legislatore statale sia stato quello di definire, in maniera uniforme sull’intero territorio nazionale, i requisiti e i contenuti del contratto di formazione specialistica, anche al fine di attuare le direttive comunitarie che disciplinano i percorsi di formazione delle professioni. Risultano infatti evidenti le esigenze di carattere unitario sottese alla disciplina, di fonte statale, dei suddetti contratti di formazione, non essendo ammissibile una regolamentazione differenziata di fattispecie che sono preordinate all’accesso al mondo delle professioni sanitarie e che, pertanto, devono essere disciplinate in modo uniforme sul territorio nazionale.
La norma regionale in esame, pertanto, come detto, intervenendo sulla definizione dei contenuti dei contratti di formazione specialistica, riservati allo Stato dal citato articolo 37 del d.lgs. n. 368/1999, invade la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di “ordinamento civile” in violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione.
2) Inoltre l’art. 3 in esame viola l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, contrastando con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di professioni, di tutela della salute e di istruzione, oggetto di legislazione concorrente. Infatti la materia dei contratti di formazione specialistica per le specializzazione in medicina e chirurgia scaturisce dall’intreccio di varie materie, quali quelle delle professioni, dell’istruzione e della tutela della salute, tutte rimesse, dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla potestà legislativa concorrente Stato-Regioni, nell’ambito della quale, come noto, lo Stato è tenuto a dettare i principi fondamentali, mentre le Regioni sono abilitate legiferare nel rispetto dei principi stessi.
Con riferimento alla materia delle professioni, la Corte Costituzionale, con costante giurisprudenza, ha precisato che “l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, include la materia delle professioni tra quelle oggetto di competenza legislativa concorrente e […], rispetto ad essa, debbono ritenersi riservate allo Stato sia l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici (sentenze n. 40 del 2006; n. 424, n. 355 e n. 319 del 2005), sia la disciplina dei titoli necessari per l’esercizio delle professioni (sentenza n. 153 del 2006), sia l’istituzione di nuovi albi (sentenze n. 40 del 2006, n. 424 e n. 355 del 2005)” (cfr. sent. n. 424/2006). Tali aspetti della disciplina delle professioni sanitarie, dunque, costituiscono principi fondamentali al cui rispetto sono tenute le regioni. Poiché le norme di cui al predetto art. 37 del d.lgs. n. 368/1999 disciplinano aspetti strettamente connessi ai titoli abilitanti e agli ordinamenti didattici per l’accesso alle professioni sanitarie e alle relative specializzazioni, la disposizione regionale in esame risulta in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di professioni.
Inoltre, in materia di professioni sanitarie, la relativa disciplina è altresì finalizzata a garantire che, nell’esercizio delle stesse, venga assicurata e salvaguardata la tutela della salute dei cittadini; pertanto il citato art. 37 del d.lgs. n. 368/1999 attiene necessariamente anche alla materia della “tutela della salute” e rappresenta principio fondamentale della relativa legislazione. Infine, considerato che il menzionato art. 37 del d.lgs. n. 368/1999 disciplina la formazione professionale, è da ritenerisi altresì principio fondamentale in materia di istruzione. Di conseguenza l’art. 3 in esame, viola l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, per violazione dei principi fondamentali in materia di professioni e di tutela della salute e d'istruzione.
- Da ultimo va anche rilevato che, poiché le clausole previste dalla legge regionale in esame si applicano solo ai contratti stipulati dagli specializzandi “aggiuntivi”, si determina un’ingiustificata disparità di trattamento tra i potenziali fruitori di tale tipo di contratto previsto dalla norma regionale esaminata e gli specializzandi assoggettati al contratto annuale di formazione specialistica stipulato a livello nazionale e disciplinato dalla normativa statale di cui al richiamato art. 37 del decreto legislativo n. 368/1999. In relazione a tale ultima considerazione e a fronte di situazioni giuridiche sostanzialmente identiche, la norma esaminata contrasta con l’articolo 3 della Costituzione con conseguente violazione del principio costituzionale di uguaglianza.
Per i motivi esposti, si ritiene che sussistano le condizioni per sollevare, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale avverso l’articolo 3 della legge regionale in esame, nella parte in cui prevede clausole aggiuntive al contratto di formazione-specialistica di cui al DPCM 6 luglio 2007, per contrasto con i principi fondamentali in materia di istruzione, tutela della salute e di professioni, di cui l’articolo 37 (in particolare commi 1 e 2) del d.lgs. n. 368/1999 e conseguente violazione dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione. Attesa, inoltre, l’interferenza della citata disposizione regionale con la materia dell’ ”ordinamento civile”, si ritiene che sussista altresì la violazione dell’articolo 117, comma 2, lett. l) della Costituzione. Infine, la norma dell’art. 3, per le considerazioni esposte, deve essere impugnato per la violazione dell’art. 3 della Costituzione.
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