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Disposizioni in materia di aree contigue alle aree protette. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19. (25-6-2013)
Piemonte
Legge n.11 del 25-6-2013
n.26 del 27-6-2013
Politiche infrastrutturali
2-8-2013 /
Impugnata
La legge regionale , che , modificando la l.r. n. 19/2009, detta disposizioni in materia di aree contigue alle aree protette, è censurabile relativamente alla disposizione contenuta nell’articolo 2, comma 3.
Tale norma sostituisce il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 19/2009, prevedendo , con la nuova formulazione , che la caccia all’interno delle aree contigue delle aree protette sia riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini su cui insiste l'area contigua.
La nuova disposizione si pone in evidente contrasto con quanto previsto dall’articolo 32, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, secondo cui all'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 315/2010, pronunciandosi su analoga norma della Regione Liguria che consentiva la caccia nelle cosiddette aree contigue anche ai soggetti non residenti nelle succitate aree, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per contrasto con la citata norma statale, affermando che l’art. 32, comma 3, della legge n. 394 del 1991 ha efficacia vincolante nei confronti della Regione, in quanto le norme concernenti il prelievo venatorio contenute in detta legge statale “ assumono la veste di standard minimi uniformi, previsti dalla legislazione statale, nell’esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Con riferimento alla questione in oggetto, la Regione pertanto non può prevedere soglie inferiori di tutela, mentre può, nell’esercizio di una sua diversa potestà legislativa, prevedere livelli maggiori, che implicano logicamente il rispetto degli standard adeguati ed uniformi fissati nelle leggi statali”
La norma regionale in esame , quindi , ponendosi in contrasto con la previsione contenuta nell’articolo 32, comma 3, della l. 394/1991, viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione.
Per questo motivo la disposizione regionale deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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