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Riordino degli Interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell’Aso, del Tenna e Del Tronto. (17-6-2013)
Marche
Legge n.13 del 17-6-2013
n.50 del 27-6-2013
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia impugnativa
Legge Regione Marche n° 13 del 17 giugno 2013, recante “Riordino degli interventi in materia di bonifica e di irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e del Tronto
Con delibera dell’8 agosto 2013 il Governo ha impugnato l’art. 3 della l.r. Marche 17 giugno 2013, n. 13, in quanto, si attribuivano alle Province le funzioni amministrative concernenti la progettazione, l'esecuzione, l'esercizio, la manutenzione e la vigilanza delle opere di bonifica di competenza pubblica previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), e, in quanto applicabile, dal regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi). Il conferimento di funzioni alle province non è apparso compatibile con la disciplina statale di riferimento, da cui emerge che le uniche funzioni che la Regione potrebbe delegare alle Province sono quelle già spettanti alle Regioni e, nello specifico, quelle concernenti la programmazione, il finanziamento degli interventi, la classificazione dei territori e la tutela e vigilanza sui Consorzi, nonché le fusioni, le soppressioni e i raggruppamenti di singoli Consorzi ai sensi di quanto previsto all’art. 6 del D.P.R. n. 947/1962), non essendo invece possibile affidare alle Province funzioni rientranti secondo i principi fondamentali delle leggi statali nelle competenze di altri enti.
L’art. 25 della l.r. n. 44/2013 ha provveduto a sostituire l’art. 3 della l.r. n. 13/2013, prevedendo che, in attesa del riordino legislativo statale, le funzioni amministrative concernenti la progettazione delle opere di bonifica di competenza pubblica previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale) e, in quanto applicabile, dal regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) siano esercitate dalle Province, rimanendo di competenza del Consorzio unico le funzioni amministrative concernenti l'esecuzione, l'esercizio, la manutenzione e la vigilanza delle opere di bonifica.
La modifica apportata ha determinato quindi il venir meno delle motivazioni oggetto del ricorso avanti la Corte Costituzionale relativamente all’art. 3 della l.r. n. 13/2013.
Pertanto, alla luce di quanto su esposto, quest’Ufficio ritiene che ricorrano i presupposti per rinunciare al ricorso.
8-8-2013 /
Impugnata
L’articolo 3 della legge della Regione Marche n. 13 del 17 giugno 2013 presenta profili di illegittimità costituzionale in relazione l’art. 117, comma 2, lett. s) e comma 3 della Costituzione, ponendosi in contrastando con i principi fondamentali della legislazione statale nelle materie “tutela dell’ambiente”, “governo del territorio”, “valorizzazione dei beni ambientali”, “protezione civile” e “tutela della salute”.
Al riguardo, giova preliminarmente osservare che la bonifica, in quanto materia intersettoriale che si colloca tra difesa, conservazione e tutela del suolo e gestione delle risorse idriche, nonché tutela della sicurezza territoriale, alimentare ed ambientale, va ricondotta alla competenza concorrente Stato – Regioni.
La disposizione censurata viola i principi fondamentali in materia di riordino dei consorzi di bonifica fissati dalla legge statale (art. 27, d.l. n. 248/2007) e definiti nel Protocollo di intesa sottoscritto in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni del 18 settembre 2008, nonché i principi fondamentali in materia di bonifica che a tutt’oggi sono desumibili dal r.d. n. 215/1933.
In particolare, l’art. 3 del provvedimento, che attribuisce alle Province le funzioni amministrative concernenti la progettazione, esecuzione, manutenzione e vigilanza delle opere pubbliche di bonifica di competenza pubblica previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, si pone in contrasto con le leggi statali nello specifico settore della bonifica e dei Consorzi di bonifica nella parte in cui attribuisce alle province funzioni che superano gli interessi e le dimensioni provinciali e che comunque sono in gran parte di competenza dei Consorzi. Inoltre, la norma contrasta con quanto previsto dall’art. 27, d.l. n. 248/2007, secondo cui “le regioni possono procedere al riordino, anche mediante accorpamento o eventuale soppressione dei singoli consorzi (…) secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (…). Sono fatti salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale; i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale (…)”.
In attuazione di tale norma, il Protocollo di intesa sottoscritto in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni del 18 settembre 2008 ha delineato con chiarezza il quadro di riferimento per la disciplina dei Consorzi di bonifica in sede regionale e i principi fondamentali cui occorre fare riferimento per valutare i diversi provvedimenti regionali. In questo quadro, la realizzazione della bonifica è affidata ai consorzi, ai quali sono altresì attribuiti, come funzioni istituzionali e permanenti, i compiti di manutenzione e di esercizio di tutte le opere di bonifica, sia pubbliche che private (artt. 13, 54-59, r.d. 13 febbraio 1933, n. 215).
Il conferimento di funzioni alle province effettuato dalla disposizione censurata, pertanto, non è compatibile con la disciplina statale di riferimento, da cui emerge che le uniche funzioni che la Regione potrebbe delegare alle Province sono quelle già spettanti alle Regioni e, nello specifico, quelle concernenti la programmazione, il finanziamento degli interventi, la classificazione dei territori e la tutela e vigilanza sui Consorzi, nonché le fusioni, le soppressioni e i raggruppamenti di singoli Consorzi ai sensi di quanto previsto all’art. 6 del D.P.R. n. 947/1962). Non è invece possibile affidare alle Province funzioni rientranti secondo i principi fondamentali delle leggi statali nelle competenze di altri enti.
Per le ragioni suesposte, l’art. 3 è incostituzionale e deve essere impugnato ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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