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Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2023-2025 e altre disposizioni. (13-3-2023)
Bolzano
Legge n.5 del 13-3-2023
n.11 del 16-3-2023
Politiche economiche e finanziarie
11-5-2023 / Impugnata
La legge della Provincia autonoma di Bolzano n° 5 del 13/03/2023, pubblicata sul BUR n° 11 del 16/03/2023, recante "Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2023-2025 e altre disposizioni" presenta aspetti illegittimi per quanto di seguito rappresentato.

Si segnala, preliminarmente, che la stessa ha impatto finanziario sul bilancio di previsione per l’esercizio 2025 e si ricorda che la legge provinciale 23 dicembre 2022, n. 16 “Legge di stabilità provinciale per l’anno 2023” e la legge provinciale 23 dicembre 2022, n. 17 “Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2023-2025” risultano impugnate dinnanzi alla Corte Costituzionale per profili di incostituzionalità correlati alla carenza di copertura finanziaria per l’esercizio finanziario 2025.

Operata tale premessa si rileva che l'art. 2 per le disposizioni recate dai commi 1 e 2 - presenta aspetti illegittimi:

Il comma 1 dispone una serie di variazioni allo stato di previsione delle spese di cui all'articolo 2 della legge provinciale 23 dicembre 2022, n. 17 per gli anni 2023, 2024 e 2025 mentre il comma 2 dà atto che, al fine di garantire gli equilibri di bilancio, con le variazioni di spesa recate al comma 1, non afferenti la spesa obbligatoria, viene istituito per l'esercizio 2025 un fondo speciale nella missione di spesa 20, programma 3, per un ammontare complessivo di 103.100.000,00 euro, su tale fondo è esclusa la possibilità di imputare atti di spesa.

Al riguardo, si rappresenta che l’istituzione nello stato di previsione della spesa dell’anno 2025 del previsto fondo speciale per un ammontare di 103,1 milioni di euro è finalizzata a sterilizzare la corrispondente quota dello stanziamento iscritto nel Titolo 2 “Trasferimenti correnti” Tipologia 101 “Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche”, che risulta determinato per l’anno 2025 nell’importo complessivo di euro 570.678.028,00 senza tener conto del venir meno del trasferimento dal bilancio dello Stato dell’importo di euro 103.100.000,00 previsto dall’articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (capitolo di entrata del bilancio gestionale: E02101.3110 “Trasferimento a titolo di compensazione della riduzione del gettito riguardante la compartecipazione IRPEF (L 234/2021, art.1, c.4) - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali COD./E.2.01.01.01”). In altri termini, la Provincia ha disposto l’accantonamento delle risorse precedentemente iscritte in bilancio in carenza del presupposto giuridico, al fine di “congelare” a livello contabile le relative risorse e non utilizzarle a copertura finanziaria dei complessivi oneri del bilancio provinciale.
Ciò posto, si rileva che il predetto accantonamento di 103,1 milioni di euro è privo di idonea copertura finanziaria, in contrasto con l’articolo 81, terzo comma, della Costituzione, atteso che le risorse destinate a tale fondo sono le entrate iscritte in bilancio in assenza del presupposto giuridico pari a 103,1 milioni di euro, già oggetto di impugnativa.

Inoltre, l’articolo 49 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede la possibilità di iscrivere nel bilancio provinciale fondi speciali destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi provinciali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio; dispone, altresì, che gli stessi fondi non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme, da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime. Pertanto, l’istituzione del fondo speciale di cui al comma 2 dell’articolo in esame, diretto a “garantire gli equilibri di bilancio”, con la precisazione che “su tale fondo è esclusa la possibilità di imputare atti di spesa” non appare coerente con il richiamato articolo 49 non solo per le finalità ivi previste, ma anche per il possibile utilizzo dello stesso mediante prelievo di somme da iscrivere in aumento a nuove autorizzazioni di spesa, previo provvedimento legislativo autorizzatorio.

Tanto premesso, si segnala che l’istituito fondo speciale non è coerente con i principi contabili generali di veridicità, attendibilità e correttezza contenuti nell’allegato 1 al decreto legislativo n. 118 del 2011, ai quali le Regioni e le Province autonome devono conformare la propria gestione ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011, contenuti, altresì, nell’Allegato 1 richiamato dall’art. 38-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il rispetto dei predetti principi è finalizzato ad assicurare la formazione dei documenti del sistema di bilancio che risulti veritiero e attendibile; in particolare “le previsioni [..] devono essere, inoltre, sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti (principio dell'attendibilità)”.
Per quanto rappresentato, la disposizione in esame si pone in contrasto anche con il decreto legislativo n. 118 del 2011 e, quindi con l’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni.

In conclusione, dal punto di vista tecnico-giuridico ed a legislazione vigente, il previsto accantonamento di risorse - sebbene a livello contabile neutralizzi gli effetti finanziari dell’iscrizione in bilancio delle maggiori entrate prive di presupposto giuridico - trova copertura nelle risorse allo stato attuale non spettanti alla Provincia, ponendosi in contrasto con l’art. 81 Cost., nonché con i principi della veridicità, dell’attendibilità e della correttezza del bilancio e quindi con l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost..

Per quanto esposto le norme indicate devono essere impugnate ex art. 127 della Costituzione.

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