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Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)", modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante
"Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013-2015" e ulteriori disposizioni normative. (16-7-2013)
Abruzzo
Legge n.20 del 16-7-2013
n.27 del 24-7-2013
Politiche economiche e finanziarie
19-9-2013 /
Impugnata
La legge della regione Abruzzo 16 luglio 2013, n. 20 recante: “Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)", modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante" Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013-2015" e ulteriori disposizioni normative” presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale:
1) L’articolo 10, comma 1, nell’introdurre il comma 5 quinquies all’art. 19 della legge n. 28/2011 in materia di riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche, stabilisce che “Non è necessaria l'acquisizione del parere di cui all'art. 89 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 (ex art. 13 della Legge 3 febbraio 1974, n. 64) per varianti urbanistiche che non comportino un aumento della densità edilizia e/o modifiche della tipologia edilizia, qualora tale parere sia stato già acquisito in sede di pianificazione generale pur privo della valutazione sullo studio di microzonazione sismica di livello 1”.
La disposizione in esame prevedendo che non è necessaria l’acquisizione del parere di cui all’art. 89 del D.P.R. n.380 del 2001 per le varianti urbanistiche che non comportino un aumento della densità edilizia e/o modifiche della tipologia edilizia, qualora tale parere sia stato già acquisito in sede di pianificazione generale pur privo della valutazione sullo studio di micronazione sismica di livello 1, si pone in contrasto con il dettato normativo concernente l’acquisizione del parere sugli strumenti urbanistici dello stesso art. 89 del d.P.R. 380/2001, nonché con il disposto di cui all’art. 5, comma 3, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010 che pone l'obbligo di inserimento degli studi di microzonazione sismica per tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica. Tale obbligo è stato correttamente recepito dal comma 5 allo stesso art. 19 della citata legge regionale n. 28/2011 il quale stabilisce che “In sede di prima applicazione e fino all'approvazione degli strumenti urbanistici generali che contengono la validazione regionale dello studio di microzonazione sismica e l'adozione della carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo, l'adozione degli strumenti urbanistici particolareggiati e loro varianti, l'approvazione delle lottizzazioni convenzionate e loro varianti, nonché l'adozione delle varianti parziali sono ammesse previa realizzazione dello studio di microzonazione sismica redatto in attuazione agli indirizzi statali e regionali in materia, da allegare alla richiesta di parere di cui all'articolo 89 del D.P.R. n. 380/2001”.
Pertanto la disposizione in esame, nel derogare la valenza della disciplina sulle costruzioni in zone sismiche, annullandone di fatto l’efficacia, contrasta con il principio fondamentale in materia di governo del territorio e protezione civile e viola l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che riserva allo Stato il compito di fissare i principi fondamentali in tali materie.
Per i motivi esposti la disposizione regionale indicata deve essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.
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