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Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale. (26-7-2013)
Sardegna
Legge n.17 del 26-7-2013
n.35 del 1-8-2013
Politiche socio sanitarie e culturali
/ Rinuncia impugnativa
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 2013 è stata impugnata da parte del Governo la legge della Regione Sardegna n. 17 del 26/07/2013 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale".
E’ stata sollevata questione di legittimità costituzionale in quanto alcune disposizioni presentavano profili illegittimi non limitando all’esercizio finanziario 2013 l’anticipazione del trattamento di cassa integrazione e non prevedendo, a fronte di nuovi oneri, le corrispondenti riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa , in contrasto con l’articolo 81 della Costituzione.
Successivamente la Regione Sardegna, con la legge regionale n. 27 del 26 settembre 2013 recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 17 del 2013 in materia di ammortizzatori sociali”, ha eliminato i motivi d’illegittimità costituzionale provvedendo a specificare la limitazione degli interventi al solo 2013 e provvedendo ad indicare le corrispondenti riduzioni e autorizzazioni di spesa, nonché il relativo capitolo di bilancio.
Pertanto, considerato che appaiono venute meno le ragioni che hanno condotto all'impugnativa degli articoli 2 e 5 della legge della Regione Sardegna n. 17 del 26/7/2013 , si ritiene che sussistano i presupposti per la rinuncia al ricorso.
20-9-2013 /
Impugnata
La legge della regione Sardegna n. 17 del 2013, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale”, presenta i seguenti profili d’illegittimità costituzionale:
1) L' articolo 2, che dispone interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, prevede, al comma 1, che “Al fine di consentire agli aventi diritto l'accesso agli ammortizzatori sociali anche in deroga, l'Amministrazione regionale attraverso l'Assessorato del lavoro, è autorizzata, anche tramite la sottoscrizione di apposita convenzione con il competente istituto previdenziale, ad anticipare il trattamento di cassa integrazione e le indennità di mobilità maturate e concesse.”,e, al comma 2, che “Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono determinati in euro 30.000.000 per l'anno 2013”. Detto art. 2, che autorizza l'Amministrazione regionale ad anticipare agli aventi diritto il trattamento di cassa integrazione e le indennità di mobilità, anche tramite apposita convenzione con il competente istituto previdenziale, non essendo limitata all'esercizio finanziario 2013, determina oneri a carico del bilancio regionale per gli anni successivi al 2013 privi di idonea copertura, in contrasto con l'articolo dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.
2) L’art. 5, al comma 1, stabilisce che “Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in complessivi euro 43.500.000 e fanno carico alle UPB indicate nel comma 2. Agli stessi oneri si fa fronte: a) quanto a euro 12.000.000, mediante le risorse iscritte nell'UPB S06.06.004 del bilancio della Regione per gli anni 2013-2015; agli oneri per gli anni successivi si procede con legge di bilancio; b) quanto a euro 31.500.000 con le variazioni di cui al comma 2”. Tale disposizione, che prevede la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della legge in esame mediante l'utilizzo di stanziamenti già autorizzati in bilancio, è incostituzionale, atteso che a fronte di nuovi oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. l e 3 della legge in esame non risultano né riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa né modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; inoltre per gli anni successivi al 2015 la copertura degli oneri relativi all'art. l è rinviata a legge di bilancio, in contrasto con l'articolo 19 della legge n. 196 del 2009. Ne consegue la violazione del principio di copertura finanziaria di cui all’art. 81, quarto comma, Cost.
La Corte Costituzionale ha più volte precisato che la copertura delle nuove spese deve essere in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare negli esercizi futuri (sentenza n. 272 del 2011).
Per i motivi esposti si ritiene che sussistano i presupposti per l' impugnativa dlle disposizioni indicate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi del’’art. 127 Cost.
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