Dettaglio Legge Regionale

Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, aree per insediamenti produttivi, miglioramento fondiario, attività ricettiva, espropriazioni, associazioni agrarie, alimenti geneticamente non modificati, protezione degli animali, commercio e inquinamento acustico. (19-7-2013)
Bolzano
Legge n.10 del 19-7-2013
n.32 del 6-8-2013
Politiche infrastrutturali
27-9-2013 / Impugnata
La legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 10/2013, recante«Modifiche a leggi provinciali in materia urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, aree per insediamenti produttivi, miglioramento fondiario, attività ricettiva, espropriazioni, associazioni agrarie, alimenti geneticamente modificati, protezione degli animali, commercio e inquinamento acustico» presenta profili di incostituzionalità ed eccede dalle competenze statutarie.

In particolare, l’articolo 25, secondo cui “alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti di spesa già disposti in bilancio sulle unità previsionali di base 15215 e 15225 a carico dell'esercizio 2013 e autorizzati per gli interventi di cui agli articoli 49, 49-bis, 49-ter, 50, 50-bis, 51 e 51-ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, abrogati dall'articolo 24”, si pone in contrasto con l’art. 81, quarto comma, della Costituzione. La copertura individuata dalla norma in esame è di fatti inidonea ad assicurare la copertura finanziaria richiesta dalla disposizione costituzionale ora richiamata, sia perché le disposizioni abrogate con l’articolo 24 della legge in esame non prevedono autorizzazioni di spesa, sia perché la u.p.b. 15215 ed il capitolo 15225.15 (Spese per l’acquisto e l’apprestamento di aree destinate ad interventi produttivi nonché indennizzi per la revoca delle medesime assegnazioni – L.P. n. 13/1997 da art. 44 a art. 51-ter) non presentano per l’anno 2013 alcuna disponibilità finanziaria.

Pertanto, si propone questione di legittimità dell'art. 25 ai sensi dell’art. 127, comma 1, della Costituzione.

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