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Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attività economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine – guide
sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonché agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione. (19-7-2013)
Bolzano
Legge n.11 del 19-7-2013
n.32 del 6-8-2013
Politiche infrastrutturali
27-9-2013 /
Impugnata
La legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 11/2013, recante«Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attività economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine – guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonché agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione.» presenta profili di incostituzionalità ed eccede quindi dalle competenze statutarie, con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 20, comma 2 e nell’articolo 21, commi 3 e 4, delle quali si propone l’impugnativa ai sensi dell’art. 127, comma 1, della Costituzione, per i motivi di seguito specificati.
1. L’articolo 20 detta norme in materia di infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti, prevedendo, al comma 2, il quale sostituisce i commi 1 e 2 dell’articolo 8 della legge provinciale n. 6/2002, la concessione di contributi alle emittenti radiotelevisive nonché ai portali informativi online “con sede legale e redazione principale ed operativa nel territorio provinciale”.
Anche se la norma rinvia ad una successiva delibera di Giunta l’individuazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi, essa è già di per sè lesiva del diritto dell’Unione europea, in quanto il requisito della sede legale nella Provincia di Bolzano è discriminatorio, avvantaggiando le emittenti ed i portali informativi di Bolzano rispetto a quelli aventi sede legale negli altri Stati membri, che non potrebbero beneficiare dei contributi se non trasferendo la propria sede legale nella provincia di Bolzano.
Tale misura viola il principio della libertà di stabilimento prevista dall’articolo 49 del TFUE, che prevede il diritto di svolgere un’attività autonoma, di gestire un’impresa o di costituire una società in un altro Stato membro alle stesse condizioni previste da quest’ultimo per i propri cittadini. Il Trattato assicura che il diritto di stabilimento possa essere esercitato non solo in via primaria, ossia stabilendo o trasferendo interamente l’attività economica in uno Stato membro diverso da quello di origine, ma anche in via secondaria, ossia svolgendo l’attività economica nel territorio di un altro Stato membro aprendo filiali, succursali o sedi secondarie, continuando tuttavia a svolgere la propria attività economica nel Paese di origine e senza per tale ragione dover subire discriminazioni rispetto alle società del Paese di stabilimento.
Per le sudesposte ragioni , mentre apparirebbe giustificato il riferimento alla sola sede operativa, l’articolo 20, comma 2, nel momento in cui circoscrive la propria portata applicativa ai soggetti con sede legale nella Provincia di Bolzano, ponendosi in contrasto con il diritto dell'Unione europea, viola l’articolo 117, comma 1, della Costituzione.
2. L'articolo 21, comma 3 prevede la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 20 della stessa legge provinciale, riguardanti le infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti, quantificati in un milione di euro, mediante riduzione per equivalente importo della spesa autorizzata sull' u.p.b. 27203 di cui alla tabella A allegata alla legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, e successive modifiche. Al riguardo, premesso che l'u.p.b. 27203 citata, relativa al Fondo di riserva per spese impreviste, non risulta indicata nella tabella A richiamata, la copertura finanziaria risulta inidonea, dato che l'utilizzo del Fondo di riserva non costituisce modalità di copertura finanziaria ai sensi dell' articolo 17 della legge n. 196/2009, che, nel dettare i principi per la copertura finanziaria delle leggi, esclude la possibilità di ricorrere a Fondi di riserva. Pertanto, la disposizione in esame, ponendosi in contrasto con la normativa statale di riferimento, viola l'articolo 81 , quarto comma, della Costituzione.
3. Lo stesso articolo 21, comma 4 prevede che la spesa a carico dei successivi esercizi finanziari sia stabilita con legge finanziaria.
A tale riguardo si precisa che il rinvio dell'individuazione dei mezzi di copertura ad una successiva legge finanziaria è consentito solo per spese continuative o ricorrenti (Sentenza Corte Costituzionale n. 26/2013), fattispecie nella quale non rientrano gli interventi previsti nei commi 1, 2 e 3 dell' articolo 21 citato.
Pertanto, la disposizione in esame si pone in contrasto con l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione in quanto comporta nuove o maggiori spese senza indicare espressamente le risorse necessarie per farvi fronte relativamente ad ogni esercizio interessato.
Per i motivi suesposti le norme provinciali indicate devono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.
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